Visto che l'Ufficio di Polizia Municipale di Tarzo, relativamente alle sanzioni amministrative, in particolare alle violazioni al Codice della Strada, accertate e che non è possibile contestare immediatamente al trasgressore e/o all'obbligato in solido, deve provvedere alla successiva notificazione dei verbali;
Visto che l'art. 201 comma 4° del D.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 precisa che le spese di accertamento e di notificazione sono da porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
Considerati i costi complessivi per la visura alla banca dati per l'acquisizione del nominativo del proprietario del veicolo, nonché i costi vivi della modulistica e degli atti necessari per l'invio (busta ed avviso di ricev.) ed il tempo occorrente al singolo operatore di Polizia Municipale per procedere a tutte le operazioni di accertamento e di redazione atti;
Visto, inoltre, che all'Amministrazione Postale, nell'ipotesi in cui la notificazione dell'atto giudiziario venga depositato e non ritirato in giornata dall'utente, viene imposto l'ulteriore invio di raccomandata A.R. per avvisare l'utente del deposito presso gli uffici postali dell'atto, con l'ulteriore addebito a carico del mittente della spesa di E 5,16; e che tale procedura è stata ritenuta obbligatoria dalla Corte Costituzionale (ord. nr. 346/98) per completare legittimamente l'iter della “notificazione a mezzo del servizio postale”;
Ritenuto pertanto di stabilire forfettariamente, sulla base di quanto sopra, in complessive E 9,50 (comprendenti la somma di E 5,16, necessaria per il solo invio dell'atto giudiziario mediante il servizio postale) la somma da addebitare a carico di chi deve rispondere della violazione, per ogni verbale di accertamento inviato per la notifica;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 109 comma 2° del d.lgs. del 18.8.2000 nr. 267;
di stabilire nella somma di E 9,50 (comprensive le spese di spedizione, di eventuale deposito, di visura alla banca dati, dei costi vivi della modulistica nonchè del tempo occorrente al singolo operatore di P.M. per procedere a tutte le operazioni di accertamento e di redazione atti) per le spese di notifica e di accertamento, da porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
di introitare quanto sopra al capitolo … (sanzioni amministrative )…