Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assitenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque colleagti nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Dato atto che l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, stabilisce che ciascun Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situzione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del decreto sopra citato;
Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assitenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
Visto lo schema di convenzione fra Associazione Comuni della Marca Trevigiana e i Caaf esistenti in provincia inviatoci dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana in data 16.12.2004 nostro prot. n. 13285, per l'affidamento dei servizi di assistenza per l'espletamento delle pratiche con relative certificazioni per l'ottenimento di provvidenze assistenziali, allegato Sub A);
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione di cui sopra e di incaricare il Responsabile del Servizio della sottoscrizione della convenzione stessa;
Dato atto che attualmente l'Ufficio non è in grado di quantificare il numero esatto di pratiche con le relative certificazioni ISEE che verranno richieste ma si può presumere attualmente che si sosterrà una spesa per l'anno 2005 di E. 530,00 che trova imputazione al Titolo 1-Funzione 10- Servizio 4- Intervento 3- Scheda 5709 "Convenzioni Caaf";
Dato atto che il Sindaco, con successiva comunicazione, invierà a tutti i Caaf l'elenco dei servizi per i quali si intende utilizzare il loro servizio e che l'eventuale aggiunta o la disattivazione di alcuni servizi verrà fatta con la stessa modalità;
Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° c. del D.lgs 18/08/2000 n° 267;
Ad unanimità di voti favorevolmente espressi
1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione allegato sub A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio per la sottoscrizione della convenzione e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Con separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267
********
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I^ comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Gomarasca
CONVENZIONE
TRA
______________________(indicare la qualifica), codice fiscale n. _____________________
· Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001, n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
· Che l'INPS ha stipulato in data 26/11/2001e rinnovata il 12/02/2003, apposite convenzioni con i CAAF sopraindicati per affidare a questi, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
VISTO
· Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Ciascuna Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
A. sportello informativo sull'ISE;
B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste:
- di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L. 23/12/1998, n. 448),
- sostegno alle abitazioni in locazione (L. 9/12/1998, n. 431);
- contributo per interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari (art. 33, L. 30/07/2002, n. 189, D.G.R. 3630 del 13.12.2002: “badanti”);
- agevolazioni sulla fornitura gratuita dei testi scolastici;
- agevolazioni sulle mense scolastiche;
- altre agevolazioni scolastiche previste dalla L. 10/03/2000, n. 62;
- agevolazioni sulle rette degli asili nido;
- agevolazioni sui soggiorni climatici;
- agevolazioni sulle case di riposo;
- agevolazioni relative alle famiglie interessate alla legge regionale Veneto 6/09/1991, n. 28 (assistenza domiciliare per non autosufficienti);
- agevolazioni per il telesoccorso;
- applicazione dell'ISEE all'ICI.
C. assistenza nella compilazione e raccolta delle domande per fruire di altri servizi sociali forniti dal Comune a tariffe agevolate;
In particolare, la Società effettuerà:
Ø in relazione al punto A
- l'accoglienza dei cittadini, l'informazione relativa all'ISE e compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
Ø in relazione al punto B:
- l'accoglienza dei richiedenti le prestazioni di cui al punto 1B, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta previsto;
- la verifica dell'esistenza ed aggiornamento dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti le prestazioni per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
Ø in relazione al punto C:
- l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione così come predisposto, nei contenuti e nella forma dal comune;
- la verifica dell'esistenza ed aggiornamento dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
- l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.
2. Ciascuna Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal rispettivo CAAF, per eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C.
Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici secondo orari preventivamente comunicati.
3. Ciascuna Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675/96, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
5. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A),B) e C) è così prevista:
A) gratuita in quanto in convenzione con INPS;
B) in convenzione con il Comune la compilazione della domanda di accesso alla prestazione che faccia esclusivo riferimento ai parametri ISEE, al costo di:
i. Euro 5,50=, per l'attività relativa agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L. 448/98),
ii. Euro 8,00=, per il sostegno alle abitazioni in locazione (L. 431/98);
iii. Euro 9,00=, per gli interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari (D.G.R. 3630 del 13.12.2002: “badanti”);
iv. Euro 5,50=, per le agevolazioni sulla fornitura gratuita dei testi scolastici;
v. Euro 5,50=,(non utilizzando la procedura “Clesius”), per le agevolazioni sulle mense scolastiche;
vi. Euro 5,50=, (non utilizzando la procedura “Clesius”), per le altre agevolazioni scolastiche previste dalla L. 62/2000;
vii. Euro 5,50=, (non utilizzando la procedura “Clesius”),per le agevolazioni sulle rette degli asili nido;
viii. Euro 5,50=, (non utilizzando la procedura “Clesius”),per le agevolazioni sui soggiorni climatici;
ix. Euro 5,50=, (non utilizzando la procedura “Clesius”),per le agevolazioni sulle rette per le case di riposo;
x. Euro 5,50=, (non utilizzando la procedura “Clesius”),o Euro 9,00= (con procedura “Clesius”), per le agevolazioni relative alle famiglie interessate alla Legge regionale Veneto 28/91 (assistenza domiciliare per non autosufficienti);
xi. Euro 5,50=, (non utilizzando la procedura “Clesius”), per le agevolazioni per il telesoccorso;
xii. Euro 5,00=, (non utilizzando la procedura “Clesius”),per le applicazioni dell'ISEE per la definizione dell'ICI.
Tutte le tariffe qui indicate s'intendono al netto di IVA e saranno rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT.
L'elenco delle prestazioni di cui sopra è da ritenersi suscettibile di ulteriori aggiunte che daranno luogo alla definizione di adeguati compensi.
C) in convenzione con il Comune la compilazione della domanda di accesso alla prestazione che non faccia riferimento ai parametri ISEE contenuti nella DSU, ma preveda un calcolo personalizzato* della situazione economica deciso dall'Ente Erogatore, al costo di Euro 13,77= più IVA, con rivalutazione ISTAT annuale.
(*A titolo esemplificativo:
I. la definizione di un nucleo familiare diverso dall'ISEE: escludendo e/o includendo alcuni componenti;
II. includendo e/o escludendo (in tutto o in parte) alcuni redditi che compongono l'ISEE., ecc.)
La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni oggetto della presente convenzione per il cittadino che ne farà richiesta.
6. I Comuni, sottoscrittori della presente convenzione, consegnano all'utente - cittadino, che si presenta allo sportello al fine di ottenere una prestazione agevolata, l'elenco dei CAAF convenzionati.
7. La fatturazione sarà effettuata, a cadenza trimestrale, e comunque le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.
8. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento della fattura.
9. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2005.
10.Le parti concordano che altri CAAF aderiscano al presente accordo anche successivamente e separatamente. In tal caso, deve essere espressamente dichiarato dal CAAF o a mezzo della società che lo rappresenta, di accettare le condizioni e i prezzi della presente convenzione.
11.La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra i singoli CAAF e la rispettiva Società.
Letto, approvato e sottoscritto.
Lì,