Presenzia alla seduta il Sig. Dalle Crode rag. Carlo Responsabile degli uffici e dei servizi dell'Area Amministrativo-Finanziaria.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTI in particolare i seguenti articoli, nella loro versione vigente:
articolo 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs.vo 25/02/1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;
articolo 8 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, E 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di E. 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a E 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;
VISTO l'articolo 37, comma 13 della Legge 23/12/2000, N. 388 “Finanziaria 2001” e successive modifiche, che dispone:
“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”.
PRESO atto che il termine entro cui deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è quello fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO che ai sensi dell' articolo 151 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre che prevede “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2003 emanato ai sensi della normativa richiamata, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio e, conseguentemente, quello di approvazione di aliquote e tariffe è stato differito al 31/03/2004.
Visto l'articolo 42 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
Visto il successivo articolo 48 che in merito alle competenze della giunta precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;
Rilevata, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all'imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 in data 15/02/1999 modificato con deliberazione n. 75 in data 11/11/1999 nel quale:
§ all'articolo 6 vengono definiti i limiti e condizioni per l'approvazione delle aliquote
§ all'articolo 8 vengono definiti i limiti e condizioni per l'approvazione delle detrazioni
VISTA la vigente normativa, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;
RITENUTO di confermare le aliquote e la detrazione per il periodo d'imposta 2004 negli stessi importi definiti per l'anno 2003, e precisamente:
ABITAZIONE PRINCIPALE O EQUIPARATE Aliquota 5 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 114,00
ALTRI FABBRICATI Aliquota 6,5 per mille
AREE FABBRICABILI Aliquota 7 per mille
RILEVATO CHE è stato espresso parere dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione:
1. di confermare per il periodo di imposta 2004, ex articoli 6 ed 8 del D.Lgs.vo 30/12/1992, n. 504, le aliquote e la detrazione così come analiticamente riportate:
ABITAZIONE PRINCIPALE O EQUIPARATE Aliquota 5 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 114
ALTRI FABBRICATI Aliquota 6,5 per mille
AREE FABBRICABILI Aliquota 7 per mille
2. di dare atto che la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di Previsione 2004 può essere determinato come segue:
gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi fabbricati e nuova base imponibile |
650.000,00 |
gettito straordinario derivante dall'attività di controllo e accertamento |
40.000,00 |
gettito complessivo previsto per l'anno 2004 |
690.000,00 |
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.
Successivemente, con siparata votazione favorevole, unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalle Crode rag. Carlo