LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la legge n. 130 del 30.3.2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri o alternativamente alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

 

CONSIDERATO che il Regolamento di cui all'art. 3, comma 1, della suddetta legge, non è stato a tutt'oggi ancora emanato, pur essendo trascorsi i termini previsti;

 

RILEVATO che diversi Comuni hanno già provveduto in questo senso, in previsione che pervengano richieste da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

 

VISTI:

-     il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004,

-     il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003,

-     la nota del Ministero della Salute DGPREV/I/5401/P/F. 2.c.a. dell'8 marzo 2004;

-     la nota della Regione Veneto - Giunta regionale prot. 780053/51.00.00.23.00 del 16/11/2005;

 

PRESO ATTO che il Regolamento di Polizia Mortuaria di questo Comune, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 del 29/09/2001, esecutiva, non contiene  norma che vieti l'affidamento a familiare dell'urna cineraria;

 

RITENUTO, pertanto, di ottemperare alle prevedibili richieste dei cittadini, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

 

RITENUTO legittimo per l'Amministrazione Comunale effettuare, ove lo ritenga opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare;

 

RITENUTO necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicato:

 

-    Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata da coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

·    i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/2001);

·    la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

·    il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

·    la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

·    la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

·    che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

·    l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 5 giorni, esclusi i festivi;

 

PRESO ATTO che sullaproposta di cui alla presente deliberazione è stato espressoparere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio interessato, ;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

per quanto sopra esposto ed al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali:

 

1.     DI DARE ATTO della necessità di individuare gli indirizzi operativi per accogliere favorevolmente le istanze di cittadini in merito all'oggetto;

2.     DI AFFIDARE, nelle more dell'emanazione della relativa disciplina, ai Servizi Demografici e, in particolare, al Responsabile degli Uffici e Servizi, o suo delegato, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità indicate in premessa;

3.     DI APPROVARE la su estesa procedura, incaricando il Responsabile del Servizio dell'adozione della relativa modulistica e di qualsiasi ulteriore procedura ritenga efficace e necessaria per il rispetto delle leggi vigenti in materia;

4.     DI DARE ATTO che, a norma di legge, l'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;

5.     DI DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

 

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Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.