L'Assessore alle Attività Produttive riferisce quanto segue:
la Regione Veneto ha emanato la L. R. 23/10/2003 n. 23 che si qualifica come provvedimento di ammodernamento della rete stradale di carburanti nell'ambito della Regione.
All'art. 9 di detta legge si prevede che:
“Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:
a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;
d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
e) un rappresentante dell'Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.”
La nuova legge regionale all'art. 4, comma 2, lett. c), attribuisce inoltre alla Giunta Regionale il compito di individuare le procedure per i collaudi nonché di determinare l'indennità spettante ai componenti la Commissione di collaudo.
Tale adempimento è stato assolto con l'emanazione della D.G. R. 12/03/2004, n. 641.
Il provvedimento ribadisce le fattispecie per cui è necessario il collaudo (nuovi impianti e ristrutturazioni, aggiunta dei prodotti metano e GPL); individua le modalità per la presentazione della domanda e i termini entro cui il Comune deve effettuare il collaudo (60 giorni); regolamenta, inoltre, alcuni casi particolari quali la verifica quindicennale di cui all'art. 1, comma 5, del D. Lgs. 32/98 e l'esecuzione parziale dei lavori.
E' stata altresì determinata l'indennità spettante a ciascun componente la Commissione come segue:
“8. Ai componenti della Commissione spetta una indennità pari ad E 150,00 per il collaudo degli impianti stradali e ad E 70,00 per gli impianti ad uso privato e per natanti.
9. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.
10. La Commissione di collaudo può essere integrata dalla Giunta Comunale da un dipendente comunale incaricato del settore, che svolge le funzioni di segretario della stessa, senza alcun onere a carico del richiedente.”
In merito a tali previsioni normative l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, con la nota allegata in copia, ha diffuso lo schema della presente deliberazione, intendendo favorire una comportamento omogeneo nelle procedure di nomina della Commissione da parte dei comuni della provincia.
Queste le precisazioni proposte dall'Associazione comuni:
1. circa la nomina della Commissione:
si tratta di competenza della Giunta in quanto per tale nomina occorre attuare delle scelte che hanno rilevanza nell'organizzazione degli uffici (individuazione funzionale del “responsabile di settore” e del responsabile del “settore tecnico”, eventuale integrazione con “un dipendente comunale incaricato del settore, che svolge le funzioni di segretario”.
2. circa i componenti della Commissione:
2.1 per “responsabile del settore” si intende il dirigente o responsabile del servizio a cui è assegnato il procedimento della pratica di collaudo (solitamente è lo stesso competente al rilascio dell'autorizzazione a' sensi del D.Lgs. 32/98);
2.2 per “responsabile tecnico” si intende il dirigente o responsabile del servizio edilizia a cui è assegnato il procedimento di permesso a costruire o di DIA per la realizzazione o ristrutturazione dell'impianto;
2.3 qualora il “responsabile del settore” e il “responsabile del settore tecnico” corrispondano ad uno stesso funzionario o dirigente all'interno del Comune si ritiene che costui possa identificarsi con il “responsabile del settore”, assumendo quindi la Presidenza della Commissione, mentre delegherà un proprio subalterno tecnico per gli aspetti di rilevanza tecnica ed anche con funzioni di segretario;
2.4 il segretario, eventualmente nominato:
2.4.1 è componente della Commissione in quanto “integra” la stessa, tuttavia non con diritto di voto ma solo con funzioni di verbalizzante, in quanto la definizione del collegio che può validamente operare è già definita dall'art. 9 della L.R. 23/2003;
2.4.2 come componente ha diritto all'indennità, che però deve essere pagata dal Comune, fissandola liberamente e non necessariamente adottando la misura indicata al comma 8 della DGR 641/2004 in quanto la responsabilità del segretario è solo circoscritta ai compiti di verbalizzazione, dovendo anche tener conto se il compito viene svolto in orario di servizio o fuori orario;
2.4.3 non sembra tuttavia necessario procedere alla nomina del segretario in quanto in Commissione il Comune è già ben rappresentato dal Responsabile del settore, che funge da Presidente, e dal Responsabile del settore tecnico, che si è già indicato possa fungere da segretario. Tale valutazione è ispirata anche dai criteri di economicità e semplificazione di cui alla legge 241/1990, che dovrebbero guidare l'operato della pubblica amministrazione in ogni scelta organizzativa;
3. circa la corresponsione delle indennità:
3.1 il relativo importo complessivo va versato all'atto della domanda di collaudo al Comune, che provvederà a liquidarle ai componenti della Commissione a collaudo avvenuto;
3.2 ai componenti che intervengono in ragione della propria funzione di Responsabili o Dirigenti, per la quale percepiscono già l'indennità di posizione, non spetta l'indennità per il collaudo, ma la stessa va corrisposta all'ente di appartenenza;
3.3 ai componenti delegati, privi di indennità nel proprio ente, spetta l'indennità di collaudo, anche se il sopralluogo si tiene in orario di servizio, non avendo in senso stretto l'indennità valore di compenso, ma di indennizzo per la responsabilità assunta con la specifica funzione svolta in commissione;
3.4 poiché sulle indennità erogate va corrisposta l'IRAP ed il relativo onere deve intendersi a carico del richiedente, che lo corrisponderà all'atto del versamento degli oneri di collaudo per le indennità;
4. circa la convocazione della Commissione collaudo:
si ritiene indispensabile coordinarsi con gli altri enti rappresentati in Commissione e con gli altri Comuni della Provincia per evitare di convocare la Commissione in contemporanea con altre commissioni comunali rendendo difficile la partecipazione dei funzionari dei Vigili del Fuoco, dell'ASL e dell'U.T.F..
A tal fine ci si impegna ad aderire al sistema di coordinamento concordato tra Provincia, Associazione Comuni M.T., Comando V.V.F., ASL e UTF che si attuerà nel modo seguente:
4.1 l'Associazione Comuni renderà disponibile in internet un programma di coordinamento dei sopralluoghi delle Commissioni simile a quello già predisposto per le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
4.2 i singoli Comuni prenoteranno la convocazione della Commissione tramite tale programma;
4.3 l'Ufficio Carburanti della Provincia fisserà l'ora e la data del sopralluogo di collaudo nel giorno fisso predeterminato in ogni settimana e assegnato a turno al territorio di ciascuna delle tre ASL esistenti in provincia.
Tenuto conto che la normativa prevede la possibilità di autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti in attesa di collaudo, non ci sarà ragione che i comuni pretendano la fissazione dei collaudi in date diverse da quelle fissate dalla Provincia.
4.4 i singoli Comuni confermeranno la data e l'ora del sopralluogo di collaudo e formalizzeranno la convocazione mediante avviso scritto (anche mezzo fax) agli enti interessati ed al richiedente il collaudo.
UDITA la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive;
RITENUTE condivisibili le osservazioni in premessa indicate proposte dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana;
VISTO il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e sue modificazioni, recante norme di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti;
VISTA la Legge Regionale 23/10/2003 n. 23 recante norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti;
VISTA la D.G.R. 12/03/2004, n. 641 “Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione carburanti”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo/finanziaria;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2004, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
1. di nominare la nuova commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione carburanti, composta da:
a) il responsabile del Servizio Attività Produttive, o suo delegato, che funge da presidente;
b) il responsabile del servizio Edilizia Privata, o suo delegato, anche con funzioni di segretario;
c) l'ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, o suo delegato;
d) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, o suo delegato;
e) un rappresentante dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 di Pieve di Soligo, o suo delegato;
L'intervento dei delegati in sostituzione dei componenti titolari dovrà essere accompagnato da delega scritta permanente o relativa alle singole convocazioni.
2. di prendere atto:
- che a ciascun componente della Commissione spetta, per ogni singolo impianto collaudato, una indennità pari ad Euro 150,00 o Euro 70,00, rispettivamente per il collaudo di impianti stradali o di impianti privati, al lordo delle ritenute fiscali, ma al netto dei corrispondenti importi di Euro 12,75 o Euro 5,95 dovuti ai fini IRAP;
- che gli oneri derivanti dalle indennità spettanti ai componenti la commissione e dall'IRAP sono a carico del richiedente;
3. di determinare conseguentemente come segue gli oneri complessivi di collaudo:
a) per gli impianti stradali: Euro (150 x 5) + Euro 12,75 per IRAP = Euro 826,50
b) per gli impianti privati: Euro (70 x 5) + Euro 5,95 per IRAP = Euro 385,70
4. di aderire al sistema di coordinamento delle convocazioni delle commissioni di collaudo come proposto dalla Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana e dalla Provincia di Treviso, in premessa dettagliatamente illustrato;
5. di prendere atto che la presente deliberazione sostituisce la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 03/09/1998 con la quale era stata nominata la precedente commissione per il collaudo degli impianti di carburante in attuazione della L.R. 33/1988;
6. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari.
Con separata unanime votazione, palesemente espressa, si dichiara, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.