LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 2 del 18.01.2005 con la quale è stato disposto di indire gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare insieme con i Comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago e Tarzo, nominando nel contempo Cison di Valmarino quale Ente capofila;

ESAMINATA la documentazione inviata dal Comune di Cison di Valmarino prot. n. 1700 del 16 febbraio 2005 costituita da:

-     Bando di gara;

-     Lettera d'invito;

-     Fac simile istanza di partecipazione;

-     Fac simile offerta economica

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dal Comune capofila per la sua approvazione, allegato sub. a) al presente atto;

RITENUTO OPPORTUNO impegnarsi a ratificare l'aggiudicazione alla ditta vincitrice così come comunicata dall'Ente capofila e sottoscrivere autonomo contratto con la stessa entro la fine del mese di marzo 2005;

DATO ATTO altresì che la spesa per il servizio di Assistenza Domiciliare sarà a carico di questo Ente che prevederà nel bilancio di previsione 2005 idonee risorse finanziarie,

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime, favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1.   di prendere atto dell'avvio della procedura d'appalto per l'affidamento del servizio intercomunale di Assistenza Domiciliare per il triennio dal 01 aprile 2004 al 31 marzo 2008;

2.   di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto allegato sub. a) al presente atto;

3.   di impegnarsi a ratificare l'aggiudicazione alla ditta vincitrice così come comunicata dall'Ente capofila e sottoscrivere autonomo contratto con la stessa entro la fine del mese di marzo 2005;

4.   di dare atto altresì che la spesa per il servizio di Assistenza Domiciliare, sarà a carico di questo Ente che prevederà nel Bilancio di Previsione 2005 idonee risorse finanziarie;

5. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà trasmesso in copia al Comune   capofila.

Tarzo, 03 marzo 2005                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                       Giovanni Gomarasca

 

 

 

 

 

COMUNI DI CISON DI VALMARINO - FOLLINA - MIANE - REVINE LAGO - TARZO

 

 

 

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

 

 

PREMESSA

Le Amministrazioni Comunali di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago e Tarzo, congiuntamente stabiliscono che il servizio di Assistenza domiciliare ancorché gestito autonomamente da ciascun Ente, sia soggetto alle disposizioni di cui al presente capitolato. Il Comune di Cison di Valmarino autorizzato ad agire quale ente capofila procederà ad espletare tutte le procedure di gara necessarie ad individuare la ditta aggiudicataria del servizio, fermo restando che ciascun Ente procederà successivamente a stipulare con la stessa, apposito contratto per la disciplina dei rapporti.

 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto prestazioni di assistenza domiciliare, e cioè interventi di natura socio-assistenziale ed educativa presso il domicilio dell'utente e nel suo ambiente di vita, curati da personale appositamente preparato.

Il servizio dovrà essere svolto sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle norme di igiene e sanità vigenti in materia.

 

 

ART. 2 - OBIETTIVI

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che, in tempi brevi o lunghi, possono costituire motivo di rischio per coloro che vi si trovano implicati e possono rendere difficile se non impossibile la vita normale delle famiglie o dei singoli. Ha altresì lo scopo di consentire la permanenza delle persone interessate nel proprio ambiente di vita favorendone l'autonomia, la rimozione o il controllo dello stato di bisogno, e riducendo di conseguenza il ricorso a strutture residenziali. In particolare gli obiettivi del servizio sono così specificati:

·         favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali;

·                     mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;

·                     prevenire e rimuovere le situazioni di emarginazione e i rischi che esse possono comportare;

·                     contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;

·                     favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali tra gli utenti al fine di evitare l'isolamento sociale.

Il servizio domiciliare, affrontando problemi quali solitudine, handicap, malattia, ecc. deve fornire soluzioni tanto sul piano umano quanto sul piano tecnico relativo alle prestazioni operative concrete.

 

 

ART. 3 - DESTINATARI

Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio dei Comuni citati in premessa, che si trovano, anche temporaneamente e per vari ordini di motivi, in situazioni di bisogno o di emarginazione. In particolare le tipologie di utenza interessate sono:

·                     anziani;

·                     minori a rischio;

·                     persone disabili sia maggiorenni che minorenni;

·                     malati cronici;

·                     persone e nuclei in situazione di disagio sociale.

 

 

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio domiciliare socio-assistenziale da garantire, in via generale, sono le seguenti:

a) Aiuto nelle attività della persona su se stessa:

Aiuto al disabile o alla persona allettata, pulizia e toeletta personale, vestizione e assunzione dei pasti se necessario.

b) Aiuto a favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera:

Aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi, accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, ecc.

Questi compiti di aiuto possono essere il proseguimento di un'attività riabilitativa avviata in strutture sanitarie di riabilitazione (poliambulatori, day -hospital, palestre ecc.).

c) Aiuti volti alla tutela igienico-sanitaria:

Sorveglianza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche, rilevamento della temperatura corporea, del polso, della pressione arteriosa e riferimento al medico di base dei parametri rilevati, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione su indicazione ed in collaborazione con il servizio di base, prevenzione delle piaghe da decubito, piccolo pronto soccorso casalingo.

d) Prestazioni di segretariato sociale in collaborazione con l'assistente sociale:

Aiuto per evadere pratiche previdenziali, pensionistiche ed amministrative in genere, anche in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità, quando questi non sia in grado di recarvici da solo e non sia disponibile il servizio di volontariato.

e) Interventi volti a favorire la socializzazione dell'utente in comune con altri operatori:

Coinvolgimento dei parenti, dei vicini, rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio per favorire la partecipazione dell'utente; partecipazione agli interventi di terapia occupazionale all'interno di strutture protette, collegamenti con il volontariato esistente nel territorio.

Contributo alla programmazione dell'attività di assistenza domiciliare ed al piano di intervento nei confronti del singolo utente, in comune con gli altri operatori del servizio; partecipazione con gli altri operatori ad iniziative per la conoscenza dei bisogni e delle risorse degli utenti, ai fini della programmazione; verifica dell'attività e del piano di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Segnalazione di problemi evidenziati nel corso della propria attività che comportino interventi e programmi esterni.

f) Interventi a favore di nuclei familiari con difficoltà a carattere psico-sociale:

Prendersi cura dell'equilibrio emotivo, mediare eventuali relazioni interpersonali conflittuali all'interno di nuclei di famiglie in difficoltà, favorendo il ripristino di un clima di serena convivenza. Prendersi cura di famiglie con difficoltà ad integrarsi nella realtà socio-culturale.

g) Aiuto per il governo della casa e nelle attività domestiche:

La cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, il riordino dei letti, il cambio della biancheria personale e dei letti, il lavaggio della biancheria, la stiratura e la riparazione se necessaria, la preparazione e/o l'aiuto per la preparazione o consegna a domicilio del pranzo e per gli acquisti e quanto altro necessario per garantire le condizioni minime di igiene e decoro dell'abitazione, vengono erogate solo in totale assenza o impossibilità di familiari o affini e solo nel caso in cui la persona non sia in grado di provvedere diversamente per motivi economici.

h) Necessità inerenti al ricovero:

Attività da svolgersi qualora la persona sia temporaneamente degente presso l'ospedale istituti di ricovero, centri di riabilitazione quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità.

i) Prestazioni per il funzionamento del servizio

Si tratta della registrazione delle prestazioni effettuate presso l'Ente, delle relazioni periodiche sull'andamento dei casi, nonché la partecipazione agli incontri di coordinamento con l'Assistente Sociale e eventuali operatori dell'ULSS di appartenenza.

 

 

ART. 5 - PRESTAZIONI NON EROGABILI

Non sono erogabili dall'Addetto all'Assistenza le seguenti prestazioni:

·                     pulizia degli ambienti non adibiti ad abitazione dell'utente e non utilizzati;

·                     qualsiasi prestazione che metta in pericolo l'incolumità dell'utente e/o dell'operatore;

·                     prestazioni erogate in orari diversi da quelli previsti nel piano settimanale, salvo situazioni particolari preventivamente concordate con l'Assistente Sociale;

·                     prestazioni erogate privatamente o per conto della cooperativa a qualsiasi titolo, nel territorio nel quale presta servizio per l'Ente;

·                     tutte le prestazioni infermieristiche già garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

 

 

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO

La rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei soggetti a rischio, la definizione delle modalità dell'intervento, sono compiti dell'Assistente Sociale di ciascun territorio. L'ammissione al servizio è valutata dall'Assistente Sociale ed è disposta con determinazione del Responsabile della posizione organizzativa. La stessa procedura viene adottata per la dimissione o le eventuali modifiche e integrazioni.

Le prestazioni elencate all'articolo precedente vengono fornite dall'Addetto all'Assistenza in riferimento ad un progetto di intervento personalizzato elaborato in collaborazione con l'Assistente Sociale. Tale progetto di intervento specificherà gli obiettivi, la tipologia delle prestazioni, la durata, il piano orario e verrà periodicamente verificato.

Per le prestazioni ordinarie di assistenza domiciliare sarà fornita all'utente apposita scheda su cui saranno indicati gli orari e le prestazioni. Tale scheda sarà controfirmata dall'utente e consegnata al Servizio Sociale comunale per le opportune verifiche.

L'equipe delle assistenti sociali e domiciliari si riunirà settimanalmente per la programmazione e il confronto sui casi, e congiuntamente effettuerà la verifica dei piani di intervento. Per motivi di omogeneità territoriale e tecnico-operativa, vengono individuati due gruppi di lavoro omogenei: il primo per i Comuni di Cison di Valmarino, Follina e Miane ed il secondo per i Comuni di Tarzo e Revine Lago.

All'Assistente Sociale competono funzioni di verifica e controllo per assicurare l'unitarietà degli interventi nonché l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso. In particolare l'Assistente Sociale verificherà la congruità, qualità e puntualità delle prestazioni degli operatori della cooperativa appaltatrice, rispetto agli obiettivi del servizio nonché rispetto agli impegni assunti con il contratto di appalto.

 

 

ART. 7 - PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA. REQUISITI

La Ditta affidataria dovrà avvalersi, nello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, di personale in possesso di apposito attestato di qualificazione professionale, conseguito a seguito di corsi biennali organizzati e/o autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. n.20/2001, o equipollente.

L'elenco nominativo completo degli operatori addetti all'assistenza ed il relativo curriculum verranno consegnati all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio; dovrà puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

La ditta dovrà documentare, tramite apposita certificazione, il possesso dei requisiti di idoneità sanitaria per ciascun operatore.

La Ditta dovrà garantire l'assegnazione di personale con adeguata esperienza in riferimento al Servizio di Assistenza Domiciliare.

Di norma è richiesta all'Impresa affidataria la continuità nell'utilizzo del personale in favore degli stessi utenti, al fine di favorire una più completa realizzazione del piano di intervento predisposto all'inizio del servizio. Si evidenzia all'uopo che il servizio richiesto è un servizio alla persona e dunque la continuità dell'azione dell'operatore è condizione indispensabile per la garanzia della buona riuscita dell'intervento.

La cooperativa dovrà inoltre fornire il nome dell'incaricato responsabile della gestione del personale e delle sostituzioni, l'indirizzo e tutte le informazioni atte a rintracciarlo in caso di necessità.

Il personale adibito al servizio dovrà essere in possesso di patente di guida tipo “B” ed essere fornito di automezzo proprio o della cooperativa aggiudicataria. Ciascun operatore dovrà inoltre essere munito di cartellino di identificazione personale fornito dalla ditta aggiudicataria.

 

 

ART. 8 - GARANZIE DI QUALITA' DEL SERVIZIO

La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto assistenziale tra operatori e utenti curando la polivalenza degli interventi in modo da coprire con lo stesso personale le esigenze domiciliari di tutte le tipologie di destinatari del servizio e limitando fenomeni di turn over che possano compromettere la peculiarità dell'intervento assistenziale ed impedire la creazione della necessaria integrazione operativa.

La cooperativa appaltatrice si impegna ad assicurare, di norma, la continuità della prestazione del medesimo operatore presso gli utenti.

Data la delicatezza del rapporto operatore-utente, qualora un Addetto dell'Assistenza non potesse più proseguire il servizio presso questo Ente (per malattia, interruzione del rapporto di lavoro, ecc) la cooperativa dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione dello stesso con un altro operatore avente i requisiti professionali richiesti. Allo stesso modo provvederà per le sostituzioni relative ai periodi di ferie o altre assenze temporanee, possibilmente con il medesimo operatore nel corso del tempo ed attivandosi perché il passaggio di consegne tra operatori avvenga, ove possibile, con l'affiancamento per un breve periodo del sostituto.

La ditta aggiudicataria, su motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale sarà tenuta a provvedere alla sostituzione degli operatori ritenuti inadeguati.

La ditta inoltre dovrà assicurare il comportamento e la condotta irreprensibili degli operatori incaricati presso l'Ente che devono garantire la tutela della sicurezza e della privacy sia degli utenti in carico che delle loro famiglie, applicando le normative vigenti.

 

 

ART. 9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La cooperativa aggiudicataria si impegna ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio presso l'Amministrazione appaltante, mediante appositi corsi, sia individuati dalla cooperativa stessa, sia segnalati dall'Assistente Sociale del Comune.

E' obbligo per la cooperativa aggiudicataria, di attivare un corso di formazione annuale della durata minima di n. 10 ore per ciascun addetto.

 

 

ART. 10 - TEMPI DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi assistenziali possono essere richiesti da ciascun Comune in alcuni o anche in tutti i giorni della settimana, escluse le festività, in orari compresi dalle ore 7.00 alle ore 18.30 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 13.00 il sabato.

     In presenza di situazioni particolari e su precisa indicazione e autorizzazione dell'Assistente Sociale, il servizio verrà assicurato anche durante le festività.

 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Tutto il personale adibito al servizio in oggetto lavora alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della cooperativa aggiudicataria del servizio.

Al personale devono essere applicate integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto.

A richiesta dell'Amministrazione, la cooperativa deve fornire la prova di aver regolarmente soddisfatto gli obblighi retributivi alle assicurazioni sociali e alle assicurazioni infortuni.

 

 

ART. 12 - OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

La cooperativa appaltatrice è responsabile dell'osservanza delle norme di prevenzione necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori.

In particolare, a seguito valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, provvede alla dotazione dei “dispositivi di protezione individuali” ai sensi del D.Lgs. 626 del 19.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

ART. 13 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

La ditta aggiudicataria è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone o a cose arrecati dal proprio personale durante lo svolgimento del lavoro.

La ditta, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, con massimale di copertura minimo unico di E 2.500.000,00 che sarà acquisita a corredo del contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa dei confronti dell'Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività resa dai dipendenti o soci della ditta aggiudicataria.

La ditta dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso terzi, per infortuni e danni a persone e cose che siano causate dall'attività dei propri dipendenti o soci.

La ditta si impegna ad inviare copia della suddetta polizza entro la data fissata per la stipula del contratto.

La ditta è inoltre tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di rapporti di lavoro col personale secondo i livelli prescritti dai contratti di lavoro per la qualifica richiesta dal presente capitolato, siano essi soci che dipendenti, nonché in materia di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale. La ditta appaltatrice è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa amministrazione committente e comunque si impegna a mantenere indenne l'amministrazione committente da ogni conseguenza.

 

 

ART. 14 - VARIAZIONE ENTITA' SERVIZI RICHIESTI

Ciascuna Amministrazione Comunale si riserva di modificare le clausole del presente capitolato in esito alla procedura di gara anche a seguito dell'esame dell'offerta aggiudicataria; le modifiche consensualmente pattuite saranno precisate in sede di stipula del contratto definitivo.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sopprimere in qualsiasi momento parte del servizio oggetto dell'appalto o di estenderlo ovvero di modificarne la periodicità alle medesime condizioni contrattuali senza che la cooperativa possa invocare la risoluzione del contratto.

 

 

ART. 15 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente capitolato viene determinato sulla base della trattativa privata che sarà esperita e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, non operando alcun aggiornamento né revisione prezzi se non quella prevista dall'art. 44 della L.23/12/1994 n. 724.

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato alla cooperativa appaltatrice in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura indicante il nominativo degli utenti e le ore di servizio prestate, previo il visto del Responsabile del servizio e/o dell'Assistente Sociale.

Saranno rimborsate dal Comune le spese chilometriche per l'uso dell'automezzo degli assistenti domiciliari all'interno del territorio comunale nella misura di 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso con partenza per il primo intervento dalla Sede Municipale del Comune di riferimento.

Sono inoltre rimborsate le spese chilometriche effettuate fuori del territorio comunale su autorizzazione dell'assistente sociale e/o del responsabile della posizione organizzativa.

 

 

ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto viene stabilita in anni tre a decorrere dal 01.04.2005 e scadenza al 31.03.2008.

La cooperativa appaltatrice si impegna ad aderire ad eventuale richiesta di proroga del rapporto per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara alla scadenza del contratto stipulato a seguito del presente capitolato.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale aggiudicatrice, rinnovare il servizio oggetto di gara per pari durata e pari importo ai sensi art. 6 comma 2 della Legge n. 537 del 24.12.1993.

 

 

ART. 17 - FORMA DELLA GARA

La gara è prevista nella forma della valutazione della migliore offerta data dal rapporto qualità/prezzo: le cooperative dovranno presentare idoneo progetto di gestione del servizio descritto nel presente capitolato.

 

 

ART. 18 - IMPORTO PRESUNTO DELL'OFFERTA

L'importo complessivo presunto del servizio posto a base d'asta viene stabilito in Euro 173.101,50, più IVA (Euro 57.700,50 annui), corrispondenti ad Euro 14,30 orari, fatto salvo il ribasso offerto in sede di gara. Le ore complessivamente previste ammontano a n. 12.105 per il triennio (n. 4.035 ore annue). Il numero delle ore sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni a seconda dei casi in carico.

Gli importi dell'appalto sono rapportati in via teorica ad una fornitura di ore lavoro sulla base del seguente prospetto lavorativo annuale:

Comune di Cison di Valmarino   ore annuali        1280

Comune di Follina                     ore annuali          980

Comune di Miane                      ore annuali        1010

Comune di Revine Lagoore annuali          400

Comune di Tarzo                       ore annuali          365

                                   Totale   ore annuali        4035

 

 

ART. 19 - IMPORTO EFFETTIVO DELL'APPALTO

L'importo effettivo dell'appalto viene fissato in base alle risultanze di gara in relazione al corrispettivo orario di E 14,30 (IVA esclusa), assoggettato a ribasso d'asta.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale aumentare o diminuire, senza limiti, il monte ore di cui al precedente articolo in relazione alle esigenze del servizio di Assistenza Domiciliare.

Gli eventuali aumenti del fabbisogno orario saranno indennizzati nella misura del costo orario contrattuale.

Diversamente, non verranno contabilizzate le ore di lavoro non rese ancorché dovute ad una restrizione del citato presunto orario annuale per volontà dell'Amministrazione Comunale.

 

 

ART. 20 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante trattativa privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23 - comma 1, lett. B) del D.Lgs. 157/95, in base alla valutazione dei seguenti elementi:

 

A. - Capacità tecnica                                                    max punti 20 così suddivisi:

 

a.1 -     l'esperienza documentata nel settore dell'Assistenza Domiciliare

presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 - comma 2

del D.Lgs 165/2001                                                      max punti 10

 

Il punteggio massimo viene attribuito alla ditta che documenta, con riferimento all'ultimo quadriennio, il maggior numero di enti presso cui svolge o ha svolto, a seguito di affidamento, il servizio di Assistenza Domiciliare.

Si procederà ad attribuire i successivi punteggi a scalare (2 punti in meno per ogni partecipante che documenta il minor numero di Enti presso cui ha svolto il servizio di Assistenza Domiciliare).

 

a.2 - Possesso di certificazione ISO 9001:2000                          max punti 10

 

 

B. - Capacità organizzativa                                            max punti 20 così suddivisi:

 

b.1 -     Numero di lavoratori dipendenti o soci la cui residenza è situata ad una distanza non superiore ai 50 Km. dalla sede del Comune di Cison di Valmarino, capofila.

Il punteggio viene assegnato con seguente criterio:

            Almeno 2 operatori        punti   5

            Oltre 2 operatori            punti 10

Nessun punteggio viene attribuito per operatori in numero inferiore.

 

b.2 -                 Metodi e tempi di formazione del personale                    max punti 10

 

Relazione illustrativa sulla metodologia utilizzata nell'ultimo triennio per la formazione e aggiornamento degli Operatori Socio-Assistenziali. Da tale relazione dovranno essere desumibili anche i tempi di attuazione (il numero dei corsi, la tipologia, la durata, il numero dei partecipanti e l'onere finanziario sostenuto a tal fine) dei corsi realizzati, nonché l'impegno finanziario triennale destinato a tale scopo.

Il punteggio verrà ripartito secondo i criteri in seguito indicati ed in base ad un giudizio comparativo degli atti presentati:

            - relazione illustrativa                             sino punti 2

            - ore di formazione/aggiornamento          sino punti 3

            - impegno finanziario                             sino punti 5

 

 

C. Prezzo                                                                    max punti 60 così suddivisi:

 

Il prezzo posto a base di gara è di E 14,30 IVA esclusa.

Al prezzo più basso verranno assegnati 60 punti.

Alle altre Ditte si attribuirà il punteggio secondo la seguente formula:

Y =    X   x punteggio massimo

          Z

Dove:

Y = punteggio attribuito alla proposta economicamente considerata

X = costo della proposta economicamente più bassa

Z = costo della proposta economicamente considerata

 

 

ART. 21 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ciascun ditta concorrente dovrà pertanto documentare ed articolare la propria offerta come segue:

 

A)                              Domanda di partecipazione all'appalto da inserire in un busta separata con l'indicazione “ISTANZA” sul lato esterno.

       Tale documento, a pena di esclusione, deve recare la sottoscrizione semplice del/degli aventi titolo e deve essere, a pena di esclusione, accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del/i dichiarante/i (art. 38 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 441/2000).

 

B)                              Offerta tecnica, da inserire in una busta separata con l'indicazione “OFFERTA TECNICA” sul lato esterno.

       L'offerta tecnica dovrà essere formulata su carta intestata della Ditta concorrente ed essere firmata dal rappresentante o da persona munita di apposita procura ad negotia.

Essa dovrà contenere:

b.1 -   Eventuale autocertificazione attestante il servizio di Assistenza Domiciliare svolto presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 - comma 2 del D.Lgs 165/2001 nell'ultimo quinquennio indicante anche i relativi periodi.

b.2 -   Autocertificazione attestante il fatturato complessivo riferito al servizio, dell'ultimo triennio (2001 - 2003)

b.3 -   Eventuale documentazione attestante il possesso della certificazione ISO 9001:2000

b.4 -   Autocertificazione attestante il numero di lavoratori dipendenti o soci la cui residenza è situata non oltre 50 Km dal Comune di Cison di Valmarino - Ente capofila.

b.5 -   Relazione circa l'applicazione dei metodi di formazione del personale di cui al precedente art. 9.

b.6 -   Autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. per l'attività specifica.

 

C)                              Offerta economica

L'offerta economica dovrà essere espressa sia in lettere che in forma numerica. In presenza di difformità tra le due indicazioni prevarrà quella numerica.

L'offerta, sottoscritta da/i rappresentante/i legale/i, va chiusa in apposita busta sigillata e separata dalla rimanente documentazione, con l'indicazione all'esterno di “OFFERTA ECONOMICA” con firma i sui lembi di chiusura.

 

Le tre buste di cui sopra dovranno essere inserite in un unico plico chiuso, controfirmato e con l'indicazione del mittente, indirizzata a: Comune di Cison di Valmarino, Piazza Roma n. 1 - 31030 Cison di Valmarino (TV), da far pervenire a mezzo del servizio postale oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro il giorno ..................................

Sul plico dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Appalto per il servizio intercomunale di Assistenza Domiciliare”, ad evitare che venga aperto come posta ordinaria, con conseguente violazione della segretezza. Non sono ammesse domande di partecipazione che, per qualsiasi motivo, vengano recapitate oltre il termine stabilito.

Trascorso il termine di cui sopra, le offerte tecnica ed economica non sono più revocabili e non possono essere ritirate dalla Ditta. Non sono ammesse e in ogni caso non sono valorizzate proposte sostitutive o aggiuntive.

 

 

ART. 22 - AMMISSIBILITA' DEI CONCORRENTI

Le ditte per essere ammesse alla gara devono essere in possesso, oltre dei requisiti generali per la partecipazione ad appalti di servizi, indicati nel bando e norme di gara, dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnica:

a)    iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto di gara;

b)    fatturato dell'impresa riferito al servizio, realizzato nel triennio 2001-2002-2003 complessivamente non inferiore a E 150.000,00

 

 

ART. 23 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire cauzione nella misura del 5% dell'ammontare del contratto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.

Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'impresa aggiudicataria.

La cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di:

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese inerenti la stipula dei cinque contratti con le Amministrazioni Comunali di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago e Tarzo.

 

 

ART. 24 - INADEMPIENZA E RISOLUZIONE

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza della Ditta agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà alla Ditta diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre di almeno giorni 15 (quindici). Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

·                     applicare una sanzione a titolo di penalità

·                     avviare la procedura di revoca e/o recesso dal contratto

Qualora la Ditta, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione comprensivo degli accessori.

Nei casi di inadempienza, da parte della Ditta, agli obblighi retributivi nonché a quelli relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà del Comune, previa comunicazione all'impresa, all'Ispettorato del lavoro, all'INPS e all'INAIL di operare una trattenuta cautelativa fino ad un massimo del 30% del dovuto.

Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia fornita la prova dell'adempimento degli obblighi predetti e la Ditta non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Le parti convergono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti fattispecie:

·                     cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica

·                     in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore

·                     inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta del presente Capitolato

·                     ritardo nell'inizio dell'attivazione del servizio previsto nel presente contratto

·                     impiego di personale non dipendente o socio della Ditta

·                     inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi

·                     interruzione non motivata di servizio di fornitura del personale.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della Amm.ne Comunale in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amm.ne Comunale di azione di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, alla Ditta appaltatrice oppure potrà scegliere di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.

 

 

ART. 25 - PENALITA'

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

a)       reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento del servizio: E 100,00;

b)       disattesa delle indicazioni del Servizio Sociale nelle attività di designazione, sostituzione, rotazione degli operatori: E 100,00;

c)       comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza: E. 100,00;

d)       inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: E 1.000,00;

e)       utilizzo di personale privo di titolo specifico: E 2.000,00.

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere al recupero della penalità mediante compensazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta affidataria.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione della convenzione secondo quanto previsto dal seguente articolo.

 

 

Art. 26 - APPLICAZIONE PENALITA'

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. trascorso i quali il Comune si potrà rivalere sulla cauzione prestata e/o per detrazione sul pagamento immediatamente successivo.

E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Impresa di richiedere, con raccomandata A.R. contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire al Comune entro giorni 15 (quindici) dall'avvenuta contestazione, un contraddittorio delle parti, in presenza del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune e dell'incaricato preposto dalla Ditta. Di tale contraddittorio si redigerà opportuno verbale che sarà trasmesso alla Giunta Comunale del Comune per la determinazione definitiva.

 

 

Art. 27 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

·       far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;

·       coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del servizio;

·       soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall'impresa.

 

 

Art. 28 - FORO COMPETENTE

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Treviso. E' esclusa la competenza arbitrale.

 

 

Art. 29 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice civile ed alla normativa vigente in materia.