VISTA la precedente delibera di Giunta Comunale nr. 34 del 29.03.2005 "Ricovero urgente di V.A. presso Casa di Riposo "Padre Pio" di Tarzo - Determinazioni".
DATO ATTO che il Sig. V.A., residente a Tarzo, causa ictus, era stato ricoverato urgentemente all'Ospedale Civile di Vittorio Veneto, dal quale era stato dimesso in data 24.03.2005 e che nella stessa data era stato inserito presso l'Istituto "Padre Pio" di Tarzo;
CONSIDERATO che, per gli esiti da ictus e le problematiche che presenta, il signor V.A. necessitava e necessita tuttora di una cura e di una sorveglianza costanti che non gli possono essere più garantite a domicilio;
CONSIDERATO altresì che, su segnalazione dell'Istituto, è venuta meno l'aspettativa circa il fatto che a V.A. fosse sufficiente solo un mese per recuperare una minima autonomia e che, anzi, necessiterà sia della proroga dell'ex art. 2 e sia successivamente di un ricovero a lungo termine;
VISTE le schede S.VA.M.A. (sociale - sanitaria e cognitivo-funzionale) predisposte rispettivamente dall'Assistente Sociale del Comune di Tarzo e dal Medico della Casa di Riposo "Padre Pio" di Tarzo, da depositarsi presso la sede del Distretto "Nord" dell'U.L.S.S. di Vittorio Veneto, dalle quali si evince l'impossibilità, perlomeno in tempi brevi, che V.A. possa tornare al proprio domicilio;
RITENUTO quindi necessario l'inserimento definibile "a lungo termine" del signor V.A. presso l'Istituto “Padre Pio” di Tarzo, perlomeno fino a quando perdureranno le condizioni di non autosufficienza;
CONSTATATO lo stato di indigenza e di solitudine del Sig. V.A.;
RICONOSCIUTO che questo Comune costituisce domicilio di soccorso per il Sig. V.A. sia in virtù della legislazione nazionale vigente (art. 72 L. 6972/1890, art. 61 L. 251/1954), sia ex art. 102 della L.R. n° 5 del 28.01.2000, laddove viene specificato che “le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali gestite da istituzioni pubbliche o private sono assicurate dalle medesime con spesa a carico del Comune presso il quale il cittadino ha la residenza o è iscritto ai registri d'anagrafe stato civile, al momento dell'ingresso in struttura”;
RICORDATA comunquel'esistenza di quattro sorelle, obbligate agli alimenti, tre delle quali in data 23.03.2005 erano state avvisate a mezzo telegramma e anche mediante lettera raccomandata a/r, delle condizioni di salute del fratello e del suo ingresso in struttura, nonché dei loro obblighi di legge. Una sorella risulta risiedere all'estero con indirizzo sconosciuto;
EVIDENZIATO che, al riguardo, come già indicato nella richiamata delibera di Giunta Comunale nr. 34 del 29.03.2005, si dovrà provvedere, a norma del vigente regolamento per l'assistenza economica, domiciliare e sociale, ad accertare la sussistenza delle condizioni economiche dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C.;
RITENUTO opportuno dare mandato al Responsabile del Servizio competente affinché proceda ad assumere impegno di spesa necessario al pagamento delle rette di ricovero per il Sig. V.A.;
VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto sia della necessità della proroga di un mese del ricovero in art. 2 e sia del necessario provvedimento di successivo ricovero a lungo termine fino al perdurare delle condizioni di non autosufficienza del signor V.A., e di impegnare l'Amministrazione Comunale a farsi carico nell'immediato del pagamento delle rette di ricovero e delle eventuali spese sanitarie non direttamente competenti alla struttura, nonché delle spese borsellino;
2. di riservarsi di procedere alla richiesta di rimborso nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti, ex art. 433 c.c., per le spese di ricovero sostenute e quelle che l'Ente sosterrà;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per l'assunzione dell'impegno di spesa necessario all'attuazione di quanto sopra descritto, nonché, come da vigente regolamento, di avviare la procedura di accertamento delle condizioni economiche delle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 C.C.;
4. di dichiarare con separata unanime favorevole votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Tarzo, 19 maggio 2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Gomarasca