LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di C.C. n° 4 del 21/01/2003 avente ad oggetto: "Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva progetto preliminare Via Bressa ai sensi dell'ari 50, comma 4 e 6 della L.R. 61/85 e art. 1 comma 5 L. 1/78";
VISTA la deliberazione di G.C. n° 18 del 13/02/2003 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica relativa ai lavori di manutenzione viabilità in loc. Bressa e Sottoriva del costo complessivo pari ad E. 61.974,83;
VISTO il ricorso n° 661/2003 del 21/03/2003 promosso dal sig. Bernardi Guerrino Pietro avanti la 1^ Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per il preteso annullamento previa sospensione dell'efficacia della deliberazione di C.C. n° 4 del 21/01/2003, della deliberazione di G.C. n° 18 del 13/02/2003 e della determinazione n° 104 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Tarzo con la quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza delle aree di proprietà del ricorrente;
VISTA la memoria difensiva presentata alla 1° Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto in data 14/04/2003 dall'Avv.to Vincenzo Grosso, delegato dal Sindaco pro tempore del Comune di Tarzo a suo volta autorizzato a resistere in giudizio giusta deliberazione di G.C. n° 34 del 25/03/2005;
VISTA l'ordinanza della Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto del 16/04/2003 con la quale viene respinta la domanda di sospensione inoltrata dal sig. Bernardi Guerrino Pietro;
VISTE le note prot. n° 10680 del 08/10/2004 e prot. n° 12325 del 22/11/2004 a firma dell'Assessore De Polo e del Segretario Comunale inviate all'Avv.to Vincenzo Grosso in ordine alla ipotesi di definizione della causa ed alla predisposizione di una nuova ipotesi progettuale, concordata con il privato ricorrente e conforme alla prescrizioni fornite dalla Provincia di Treviso;
VISTA la nota prot. n. 6967 del 24 giugno 2005, inviata dallo Studio legale incaricato a firma dell'avv. Grosso, nella quale vengono riassunti i contenuti essenziali dell'accordo, in base a quanto precisato dallo studio legale di controparte;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 19/07/2005 "Atto di indirizzo in ordine alla definizione in via transattiva della causa Comune di Tarzo/Bernardi Guerrino";
VISTA la nota n. 10312 del 03/10/2205, inviata dallo Studio legale incaricato, a firma dell'avv. Grosso, con la quale viene trasmesso uno schema della possibile convenzione da sottoscrivere;
VISTA la nota n. 10557 del 07/10/2005 con la quale lo stesso Studio legale incaricato trasmette una nota ricevuta dallo Studio legale Steccanella, di controparte, contenente l'assenso alla convenzione da parte del ricorrente con la richiesta di inserimento di un termine per il pagamento del corrispettivo di indennità;
EVIDENZIATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'approvazione formale dell'accordo transattivo e quindi alla valutazione nel merito delle scelte tecnico-discrezionali ai sensi del D.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che lo schema di transazione sarà immediatamente vincolante a seguito della deliberazione del presente atto;
VISTO lo statuto;
VISTI gli articoli 42, comma 2 lett. i) e 49 del T.U. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile "a condizione che la spesa rientri nelle variazioni del quadro economico dell'opera" ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. le premesse che qui si intendono riportate formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il testo della Convenzione per la definizione in via transattiva della causa pendente Comune di Tarzo/ Bernardi Guerrino, di cui alla nota del 03/10/2005 prot. n° 10312 trasmessa dallo Studio Legale Munari, a firma dell'Avv.to Grosso, con l'inserimento delle seguenti modifiche, richieste dalla controparte con nota prot. n° 10557 del 07/10/2005 dello Studio Legale Steccanella, a firma dell'Avv.to Botteon:
- inserimento all'art. 5 del testo della Convenzione della frase "il pagamento dell'indennità concordata dovrà aver luogo entro tre mesi dalla stipula del presente atto";
3. di dare mandato allo Studio Legale Munari di predisporre il testo definitivo della Convenzione, in conformità al testo approvato con il presente atto ivi compresa la modifica di cui al punto precedente, al fine di pervenire alla definitiva sottoscrizione;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la Convenzione per la definizione in via transattiva della causa pendente Comune di Tarzo/ Bernardi Guerrino nel testo approvato con il presente atto deliberativo;
5. DARE ATTO che lo schema di transazione sarà immediatamente vincolante a seguito della presente deliberazione di Giunta Comunale e della relativa sottoscrizione;
6. trasmettere copia del presente atto deliberativo allo Studio Legale Antonio Munari;
7. demandare agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti il presente atto deliberativo.
Tarzo, 13 ottobre 2005.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Carlo Dalle Crode f.to Claudio Dal Gobbo