RICHIAMATA integralmente la Delibera n. 12 del 17.02.2006 avente ad
oggetto "Servizi Sociali. Fornitura pasti caldi a domicilio ed erogazione
contributo assistenziale sotto forma di buono spesa, ai sigg.ri V.A. e
L.G.", con la quale era stato deliberato di concedere sino al 31.3.2006
sia il servizio gratuito di fornitura pasti caldi a domicilio a mezzogiorno a
favore di V.A. e L.G. e sia un buono spesa di E. 5,00 giornalieri a testa da
spendere presso un negozio di alimentari;
DATO
ATTO che nella stessa
Delibera (al punto 3) era stato stabilito di continuare l'erogazione dei
servizi indicati fino al permanere delle condizioni economico-sociali che
richiedevano l'intervento da parte del Comune;
CONSIDERATO che subito dopo l'adozione della suddetta Delibera sono
emersi nuovi elementi che inducono a rivalutare la situazione di V.A. in quanto
lo stesso risulta aver ricevuto comunicazione dall'ULSS 7 di avere diritto alla
pensione di invalidità nella misura mensile di E. 540,00, con arretrati dal 1
maggio 2005 ammontanti ad E. 5.800,00 circa, e che alla data del 08.03.2006
egli risulta già aver riscosso, divenendo quindi autonomo nel suo sostentamento;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda invece L.G., vengono ora fatte
diverse valutazioni, in quanto, prendendo atto del miglioramento delle sue
condizioni di salute rispetto ai mesi scorsi e tenendo conto che con lettera
datata 27.01.2006 è stata inviata comunicazione ai suoi 2 figli e ai due
fratelli (obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.), in seguito a ciò sono
stati effettuati dei colloquii con alcuni di detti parenti che vertevano sul
loro obbligo di assitenza economica nei confronti del suddetto;
RAVVISATO che qualora gli obbligati agli alimenti non adempissero ai
loro obblighi, L.G. avrebbe pieno titolo per agire legalmente nei loro
confronti e quindi questo induce a ritenere che il Comune possa cessare
l'erogazione del servizio pasti e del buono giornaliero di E. 5,00;
DATO
ATTO che le finalità
dell'intervento del servizio sociale sono dirette a promuovere l'autonomia e
l'attivazione delle risorse residue degli utenti, e non a creare nell'utente
dipendenza dal servizio; ed invece si è ravvisato in L.G. un atteggiamento
sostanzialmente passivo;
CONSIDERATO che è da più di un anno che il sig. L.G. è ospitato presso
un alloggio comunale e questo Comune ha sostenuto e sta tuttora sostenendo ogni
onere relativo a luce, acqua, gas, riscaldamento ed ha provveduto ad attivare
il servizio di assistenza domiciliare gratuito per un'igiene dell'ambiente;
CONSIDERATO
quindi, per tutti i motivi sopra
indicati, di dover revocare parzialmente la precedente Delibera n. 12 del
17.02.2006, per adeguarla alla sopravvenuta diversa realtà di entrambi i
precitati;
SENTITE
al riguardo le precise
indicazioni espresse dal Sindaco in data 23.02.2006 e nella stessa data da
parte dell'Assessore di reparto;
RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente Deliberazione è
stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da parte del Responsabile
del Servizio interessato;
1) Di revocare a L.G., dalla data del
23.02.2006, la fornitura gratuita dei pasti caldi a domicilio a mezzogiorno e
di non erogare il buono di E. 5,00 giornalieri;
2) Di revocare al sig. V.A. la
fornitura gratuita del servizio a far data dal 08.03.2006, considerato che egli
risulta aver iniziato a percepire la
pensione di invalidità che gli permetterà d'ora in poi di essere autonomo nel
suo sostentamento e di non erogargli il buono di E. 5,00 giornalieri;
3) Di dare mandato al Responsabile del
servizio, di predisporre gli atti amministrativi idonei al recupero delle somme
erogate dal Comune di Tarzo, nel limite degli arretrati di pensione ora
percepiti da V.A., per tutte le prestazioni assistenziali attuate a far data
dal 01.05.2005 in poi.