LA GIUNTA COMUNALE

 

RICHIAMATA integralmente la Delibera n. 12 del 17.02.2006 avente ad oggetto "Servizi Sociali. Fornitura pasti caldi a domicilio ed erogazione contributo assistenziale sotto forma di buono spesa, ai sigg.ri V.A. e L.G.", con la quale era stato deliberato di concedere sino al 31.3.2006 sia il servizio gratuito di fornitura pasti caldi a domicilio a mezzogiorno a favore di V.A. e L.G. e sia un buono spesa di E. 5,00 giornalieri a testa da spendere presso un negozio di alimentari;

DATO ATTO che nella stessa Delibera (al punto 3) era stato stabilito di continuare l'erogazione dei servizi indicati fino al permanere delle condizioni economico-sociali che richiedevano l'intervento da parte del Comune;

CONSIDERATO che subito dopo l'adozione della suddetta Delibera sono emersi nuovi elementi che inducono a rivalutare la situazione di V.A. in quanto lo stesso risulta aver ricevuto comunicazione dall'ULSS 7 di avere diritto alla pensione di invalidità nella misura mensile di E. 540,00, con arretrati dal 1 maggio 2005 ammontanti ad E. 5.800,00 circa, e che alla data del 08.03.2006 egli risulta già aver riscosso, divenendo quindi autonomo nel suo sostentamento;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda invece L.G., vengono ora fatte diverse valutazioni, in quanto, prendendo atto del miglioramento delle sue condizioni di salute rispetto ai mesi scorsi e tenendo conto che con lettera datata 27.01.2006 è stata inviata comunicazione ai suoi 2 figli e ai due fratelli (obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.), in seguito a ciò sono stati effettuati dei colloquii con alcuni di detti parenti che vertevano sul loro obbligo di assitenza economica nei confronti del suddetto;

RAVVISATO che qualora gli obbligati agli alimenti non adempissero ai loro obblighi, L.G. avrebbe pieno titolo per agire legalmente nei loro confronti e quindi questo induce a ritenere che il Comune possa cessare l'erogazione del servizio pasti e del buono giornaliero di E. 5,00;

DATO ATTO che le finalità dell'intervento del servizio sociale sono dirette a promuovere l'autonomia e l'attivazione delle risorse residue degli utenti, e non a creare nell'utente dipendenza dal servizio; ed invece si è ravvisato in L.G. un atteggiamento sostanzialmente passivo;

CONSIDERATO che è da più di un anno che il sig. L.G. è ospitato presso un alloggio comunale e questo Comune ha sostenuto e sta tuttora sostenendo ogni onere relativo a luce, acqua, gas, riscaldamento ed ha provveduto ad attivare il servizio di assistenza domiciliare gratuito per un'igiene dell'ambiente;

CONSIDERATO quindi, per tutti i motivi sopra indicati, di dover revocare parzialmente la precedente Delibera n. 12 del 17.02.2006, per adeguarla alla sopravvenuta diversa realtà di entrambi i precitati;

SENTITE al riguardo le precise indicazioni espresse dal Sindaco in data 23.02.2006 e nella stessa data da parte dell'Assessore di reparto;

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente Deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da parte del Responsabile del Servizio interessato;

 

DELIBERA

 

1) Di revocare a L.G., dalla data del 23.02.2006, la fornitura gratuita dei pasti caldi a domicilio a mezzogiorno e di non erogare il buono di E. 5,00 giornalieri;

2) Di revocare al sig. V.A. la fornitura gratuita del servizio a far data dal 08.03.2006, considerato che egli risulta aver iniziato  a percepire la pensione di invalidità che gli permetterà d'ora in poi di essere autonomo nel suo sostentamento e di non erogargli il buono di E. 5,00 giornalieri;

3) Di dare mandato al Responsabile del servizio, di predisporre gli atti amministrativi idonei al recupero delle somme erogate dal Comune di Tarzo, nel limite degli arretrati di pensione ora percepiti da V.A., per tutte le prestazioni assistenziali attuate a far data dal 01.05.2005 in poi.