LA GIUNTA
COMUNALE
VISTO il D. Lgs.
30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993,
l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTI in particolare
i seguenti articoli, nella loro versione vigente:
articolo 6 -
Determinazione delle aliquote e dell'imposta
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con
deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto
per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si
applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.
84 del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77,
come modificato dal
D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
2. L'aliquota deve
essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per
mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;
articolo 8 - Riduzioni e
detrazioni dall'imposta
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, E 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere
ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di E. 103,29, di cui al
comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a E 258,23, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio
economico-sociale;
VISTO l'articolo 37, comma 13 della
Legge 23/12/2000, N. 388 “Finanziaria 2001” e successive modifiche, che
dispone:
“Il termine per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai
tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”.
PRESO atto che il termine entro cui deliberare aliquote
e tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è quello
fissata dalle norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO che ai sensi dell' articolo 151 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267 è fissato al 31 dicembre che prevede “Gli enti locali deliberano entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
VISTO il
Decreto 27 marzo 2006 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2006 da
parte degli enti locali al 31.05.2006;
Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che fra le
competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento
dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi”;
Visto il successivo articolo 48 che in merito alle competenze
della giunta precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di
amministrazione che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli
organi di decentramento”;
Rilevata, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la
competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e
delle detrazioni relative all'imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I.,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 in data 19/03/2001 nel
quale:
§ all'articolo 6 vengono definiti i limiti e condizioni per l'approvazione
delle aliquote
§ all'articolo 8 vengono definiti
i limiti e condizioni per l'approvazione delle detrazioni
VISTA la vigente
normativa, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di
aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;
RITENUTO
di confermare le aliquote e la
detrazione per il periodo d'imposta 2006 negli stessi importi definiti per l'anno
2005, e precisamente:
ABITAZIONE PRINCIPALE O EQUIPARATE Aliquota
5 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 114,00
ALTRI FABBRICATI Aliquota 6,5 per mille
AREE FABBRICABILI Aliquota 7 per mille
RILEVATO CHE è stato espresso parere dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione:
1. di confermare per il
periodo di imposta 2006, ex articoli 6 ed 8 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, le
aliquote e la detrazione così come analiticamente riportate:
ABITAZIONE PRINCIPALE O EQUIPARATE Aliquota
5 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 114,00
ALTRI FABBRICATI Aliquota 6,5 per mille
AREE FABBRICABILI Aliquota 7 per mille
2. di
dare atto che la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di
Previsione 2006 può essere determinato come segue:
gettito ordinario derivante dalla
base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi
fabbricati e nuova base imponibile |
660.000,00 |
gettito straordinario derivante dall'attività
di controllo e accertamento |
40.000,00 |
gettito complessivo previsto per l'anno
2006 |
700.000,00 |
3. di demandare al
Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla
pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo
le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della
Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”;
4. di dare atto che il
presente provvedimento, in conformità all'art. 172 lett. d) del D. Lgs
267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione
del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2006.
Successivamente,
con separata votazione favorevole, unanime, espressa in forma palese, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.