LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l'art. 1 comma 216 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) che cita: “ l'indennità di trasferta di cui all'art. 1, I comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e l'art. 1, I comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relative alle carriere prefettizia e diplomatica nonche alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”;

 

VISTI gli art. 41 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000;

 

CONSIDERATO che:

a)   per il normale e corretto svolgimento delle attività d'ufficio, il personale dipendente del Comune di Tarzo effettua trasferte di durata inferiore alle otto ore per frequentare corsi, partecipare a riunioni, consegnare personalmente atti a pubbliche amministrazioni;

b)   l'espletamento di tali attività, talvolta si colloca a cavallo dell'orario destinato a pausa  pranzo privando il personale della possibilità comunque di poter usufruire del servizio mensa predisposto dal Comune, nei casi di rientro pomeridiano;

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, I comma del D. Lgs. 267/2000;

 

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

1.   DI prevedere con decorrenza dal 1 gennaio 2006 per il personale dipendente del Comune di Tarzo in trasferta di durata inferiore alle otto ore, impegnato nelle attività in premessa individuate, il rimborso di due terzi del costo del buono pasto e comunque per un importo pari alla somma massima di E 6,67, stabilendo che la trasferta deve costituire in tutto o in parte il cosiddetto rientro pomeridiano. Al personale in questione resterà comunque a carico la somma pari al 1/3 del costo del pranzo (o importo superiore, quando il costo del pranzo superi complessivamente l'importo di E 10,00). Il rimborso verrà disposto in base ad idonea documentazione.

 

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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I comma del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                      Maria Luigia Forlin