LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 1 comma 216 della Legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) che cita: “ l'indennità di
trasferta di cui all'art. 1, I comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e l'art.
1, I comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.
513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'art. 14
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'art. 8 del
decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono
soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli
relative alle carriere prefettizia e diplomatica nonche alle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze armate”;
VISTI gli art. 41 e 46 del CCNL del 14
settembre 2000;
CONSIDERATO che:
a) per
il normale e corretto svolgimento delle attività d'ufficio, il personale
dipendente del Comune di Tarzo effettua trasferte di durata inferiore alle otto
ore per frequentare corsi, partecipare a riunioni, consegnare personalmente
atti a pubbliche amministrazioni;
b) l'espletamento
di tali attività, talvolta si colloca a cavallo dell'orario destinato a pausa pranzo privando il personale della
possibilità comunque di poter usufruire del servizio mensa predisposto dal
Comune, nei casi di rientro pomeridiano;
VISTO il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art. 49, I comma del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI
prevedere con decorrenza dal 1 gennaio 2006 per il personale dipendente del
Comune di Tarzo in trasferta di durata inferiore alle otto ore, impegnato nelle
attività in premessa individuate, il rimborso di due terzi del costo del buono
pasto e comunque per un importo pari alla somma massima di E 6,67, stabilendo
che la trasferta deve costituire in tutto o in parte il cosiddetto rientro
pomeridiano. Al personale in questione resterà comunque a carico la somma pari
al 1/3 del costo del pranzo (o importo superiore, quando il costo del pranzo
superi complessivamente l'importo di E 10,00). Il rimborso verrà disposto in
base ad idonea documentazione.
*******
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I comma del
D. Lgs. 267/2000.
IL
SEGRETARIO COMUNALE
Maria Luigia Forlin