LA GIUNTA COMUNALE

 

ATTESO che l'art. 10 comma 7 della L.R. 13/08/2004, n. 15 prevede che i Comuni approvino un provvedimento ricognitivo volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di “parco commerciale”, individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e secondo i criteri definiti con successive D.G.R. n. 670 del 4 marzo 2005;

 

PRECISATO, per quanto sopra, che vanno identificati quali “parchi commerciali” tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2004, aventi le caratteristiche descritte all'art. 10 comma 1 e ubicate all'interno di zone territoriali omogenee (Z.T.O.) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purchè compatibili con i piani regolatori comunali;

 

RICORDATO che, in assenza di detto provvedimento ricognitivo, e comunque in assenza della conseguente variante urbanistica, rimangono sospesi - ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4 della legge regionale - sia la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita, sia gli effetti delle dichiarazioni di inizio attività per gli esercizi di vicinato nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, fatte salve le deroghe previste nel medesimo articolo;

 

RICORDATO, inoltre, che - di norma - i “parchi commerciali” devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali , fatta salva la facoltà per i Comuni di individuare - in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti - aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purchè in aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dimesse, e comunque subordinatamente a specifici parametri urbanistici;

 

DATO ATTO che, a seguito del monitoraggio effettuato sul territorio comunale dall' Ufficio Tecnico Comunale - i cui esiti si evincono dalla relazione a firma del Responsabile del Servizio Massimo Stefani, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - è emerso che sul territorio comunale non sono stati individuati “parchi commerciali”;

 

RILEVATO CHE è stato espresso parere dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e forme di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto in premessa citato, e in conformità alle risultanze del monitoraggio effettuato - giusta la relazione predisposta dal Servizio competente, allegata alla presente deliberazione - quanto segue:

 

1.   nel territorio comunale non sono state individuate aggregazioni di esercizi commerciale con le caratteristiche di “parco commerciale”;

2.   di demandare al funzionario competente l'invio di copia del presente provvedimento alla Provincia di Treviso e alla struttura regionale competente in materia di commercio (Direzione Regionale Commercio), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, della L.R. 15/2004;

 

Quindi, con separata unanime votazione, favorevole, espressa in forma palese

 

 

D E L I B E R A

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D. Lgs 267/2000.

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I comma del D. Lgs. 267/2000.

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                        Carlo rag. Dalle Crode