LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che l'art. 10 comma 7 della L.R. 13/08/2004, n. 15 prevede
che i Comuni approvino un provvedimento ricognitivo volto a verificare l'esistenza
o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di “parco
commerciale”, individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e secondo
i criteri definiti con successive D.G.R. n. 670 del 4 marzo 2005;
PRECISATO, per quanto sopra, che vanno identificati quali “parchi
commerciali” tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti
alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2004, aventi le caratteristiche
descritte all'art. 10 comma 1 e ubicate all'interno di zone territoriali
omogenee (Z.T.O.) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purchè
compatibili con i piani regolatori comunali;
RICORDATO che, in assenza di detto provvedimento ricognitivo, e
comunque in assenza della conseguente variante urbanistica, rimangono sospesi -
ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4 della legge regionale - sia la presentazione
delle domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie e grandi
strutture di vendita, sia gli effetti delle dichiarazioni di inizio attività
per gli esercizi di vicinato nelle zone territoriali omogenee di tipo D a
specifica destinazione commerciale, fatte salve le deroghe previste nel
medesimo articolo;
RICORDATO, inoltre, che - di norma - i “parchi commerciali” devono
essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti
urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica
destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi
commerciali , fatta salva la facoltà per i Comuni di individuare - in sede di
formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti -
aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee
di tipo A, purchè in aree o edifici aventi valore storico, di archeologia
industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a
funzioni non più compatibili o dimesse, e comunque subordinatamente a specifici
parametri urbanistici;
DATO ATTO che, a seguito del monitoraggio effettuato sul territorio
comunale dall' Ufficio Tecnico Comunale - i cui esiti si evincono dalla
relazione a firma del Responsabile del Servizio Massimo Stefani, qui allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - è emerso che
sul territorio comunale non sono stati individuati “parchi commerciali”;
RILEVATO CHE è stato espresso parere dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
AD UNANIMITA' di
voti espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Per
quanto in premessa citato, e in conformità alle risultanze del monitoraggio
effettuato - giusta la relazione predisposta dal Servizio competente, allegata
alla presente deliberazione - quanto segue:
1. nel territorio comunale non sono state
individuate aggregazioni di esercizi commerciale con le caratteristiche di
“parco commerciale”;
2. di demandare al funzionario competente l'invio
di copia del presente provvedimento alla Provincia di Treviso e alla struttura
regionale competente in materia di commercio (Direzione Regionale Commercio),
in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, della L.R. 15/2004;
Quindi,
con separata unanime votazione, favorevole, espressa in forma palese
D E L I B E R A
di dichiarare il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^
comma del D. Lgs 267/2000.
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I comma del
D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo rag. Dalle Crode