LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che:
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la Regione Veneto, con legge n. 22 del 16.08.2002, ha individuato le competenze
dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione
all'esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e
Sociali;
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con deliberazioni n. 2473 e n. 2501 del 2004 la Regione ha dato attuazione a
quanto complessivamente disposto dalla legge n. 22, compresi i nuovi requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi, per quanto concerne i servizi e le
strutture sociali (previo parere della Conferenza Regionale per la
Programmazione Sociosanitaria, di cui all'art. 133 della L.R. 11/2001);
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la Conferenza Permanente per la programmazione socio-sanitaria riunitasi per l'espressione
del parere sulle deliberazioni di cui sopra, ha proposto di sperimentare l'attuazione
dei suddetti provvedimenti, con riferimento ad alcune significative tipologie
di unità di offerta di servizi sociali e sociosanitari, per verificarne l'impatto
in termini economici, organizzativi e gestionali;
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la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3855 del 03.12.2004, ha approvato la
sperimentazione per il settore sociale e sociosanitario in alcune significative
tipologie di unità di offerta e rinviato a successivo provvedimento l'indicazione
della decorrenza dell'entrata a regime del sistema di autorizzazione delle
strutture sociali e sociosanitarie successivamente all'esito della
sperimentazione;
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a conclusione del progetto sperimentale la Giunta Regionale, con deliberazione
n. 2288 del 18 luglio 2006, ha approvato l'applicazione dei nuovi standard e
parametri per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie e sociali, ai
sensi della L.R. n. 22/02, a partire dal 01 gennaio 2007;
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da ultimo con deliberazione n. 84 del 16 gennaio 2007, è stato approvato l'allegato
A, relativo ai nuovi standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento
istituzionale delle strutture socio sanitarie e sociali, e l'allegato B,
relativo alle unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio, ma
soggette all'obbligo di comunicazione di avvio da presentare al Comune dove
hanno sede;
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l'art. 14 “Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da
parte di soggetti pubblici e privati” della L.R. n. 22/02 prevede al comma 4
che: “le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono
esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli
altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda ulss ove ha sede
la struttura che eroga il servizio, o mediante delega all'azienda ulss , o
avvalendosi delle competenti strutture regionali”;
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l'art. 16 “Condizioni di accreditamento” della L.R. n. 22/02 prevede al comma 2
che: “l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della L. 328/2000, è rilasciato, alle istituzioni ed
organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e
servizi sociali, dal comune competente, direttamente o in forma associata con
gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda ULSS ove ha
sede la struttura, o con delega all'azienda
unità socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali
indicate all'articolo 19, comma 3…”;
VISTA l'entrata a regime, anche per le strutture sociali e
socio-sanitarie, della L.R. n. 22/02;
VISTA la possibilità di delega da parte delle Amministrazioni
Comunali delle funzioni relative all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento
istituzionale delle strutture sociali prevista dall'art. 14 e 16 della L.R. n.
22/02; delega che dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa
urbanistica, generale ed attuativa;
SENTITE le disposizioni ULSS espresse in sede di Conferenza dei
Sindaci in data 30/07/2007;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di
deliberazioni dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica
di cui all'art. 49, comma I°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con
voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. di esprimere l'indirizzo per la delega,
secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della L.R. n. 22/02, all'Azienda
ULSS n. 7 delle funzioni e competenze in merito all'accertamento e al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale delle
strutture sociali, sottoponendo gli atti al Consiglio Comunale per le
definitive determinazioni;
2. di precisare che le spese per l'esercizio
delle funzioni delegate all'ULSS n. 7 non comportano alcun onere per l'amministrazione
comunale.
quindi, con separata unanime votazione favorevole espressa
in forma palese
D I C H I A R A
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del
D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo Dalle Crode