LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18/03/2008, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;

VISTO il testo integrale del medesimo documento programmatico;

PRESO ATTO che con verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 15/04/2008, è stato approvato il PEG e sono state riconosciute le Aree di posizione organizzative;

VISTO il Decreto del Sindaco N. 9 di nomina dei Responsabili dei Servizi, datato 27/03/2008 e n. 19 del 1°/07/2008 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

RAVVISATA la necessità di approvare un regolamento per la disciplina del fondo di progettazione e gestione di opere pubbliche;

PRESO ATTO che il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 dispone l'approvazione e le modalità di applicazione del fondo di cui alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che l'allegato regolamento è stato inviato alle associazioni sindacali più rappresentative che non hanno inviato, entro il termine stabilito, alcuna osservazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109, così modificata dalla L. 216/95 e dalla L. 415/98 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge 1 agosto 2002 n. 166 (cd. legge Lunardi);

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

PRESO ATTO che tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, pareri e/o Nulla-Osta, nonché le premesse ed i preamboli sopra citati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria per la validità ed efficacia del presente verbale di deliberazione;

DATO ATTO che a seguito della nota inviata alle OO.SS. in data 13/11/2008 prot. n. 11763 non sono pervenute da parte delle stesse osservazioni;

VISTO l'art. 14 della C.C.D.I. sottoscritto in data 20/02/2002 che regolamenta la ripartizione del fondo;

DATO ATTO che il regolamento oggetto della presente deliberazione prevede una ripartizione diversa;

RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione dando atto che si approva il regolamento con diversa ripartizione da quanto previsto con il C.C.D.I. sottoscritto in data 20.02.2002;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da nota allegata del Responsabile dell'Area Tecnica, per la regolarità tecnica,

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

     

A VOTI unanimi legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

1.   DI APPROVARE il Regolamento comunale per la disciplina del fondo interno di progettazione e per la gestione amministrativa dei lavori pubblici, così come da testo in allegato al presente verbale di deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2.   DI PRENDERE ATTO che il presente regolamento acquisterà vigenza ed efficacia sin dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

3.   DI DICHIARARE con separata votazione unanime e palese, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 co. 1 -

 

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva e diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DI AREA

                                                                                arch. Marcello de Cumis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

COMUNE DI TARZO

- Provincia di Treviso  -

 

AREA TECNICA

 

REGOLAMENTO COMUNALE

 

DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI LAVORI PUBBLICI.

 

 

 

Art. 1

Premessa

1.       Agli effetti del presente regolamento, si intendono opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109, Decreto legilsativo  12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e/o integrazioni.

2.       Il presente regolamento disciplina gli incentivi da corrispendere al personale degli uffici tecnici comunali, sia nel caso di progettazione interna che esterna, nonché per la gestione burocratico-amministrativa dei procedimenti in materia di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

Art. 2

Attività di progettazione interna

1.       Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonchè la connessa attività burocratica, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnico del Comune.

Art. 3

Costituzione del fondo interno

1.       Il fondo interno di progettazione, di seguito indicato come “fondo”, è finalizzato al pagamento degli incentivi dovuti, ai sensi della vigente normativa, per la progettazione di opere pubbliche o la redazione di atti di pianificazione, per la redazione del piano della sicurezza, per la direzione dei lavori, per l'esecuzione del collaudo o per la redazione del certificato di regolare esecuzione dell' opera, nonché per la gestione burocratico-amministrativo dei procedimenti (RUP), ove eseguiti direttamente dell' ufficio tecnico comunale.

 

TITOLO I

FONDO INTERNO DI PROGETTAZIONE

 

Art. 4

Ammontare del fondo

1.       Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote pari al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, salvo percentuali diverse disposte per legge, per i quali venga affidata la progettazione a personale interno degli uffici tecnici comunali.

2.       La gestione dei capitoli viene assegnata direttamente al Responsabile dell'Area Tecnica, che vi provvede secondo le modalità previste nel presente regolamento.

3.       L'ammontare totale del fondo (pari al 2 % dell' importo dei lavori a base d'asta preventivati) deve essere ripartito così come segue riportato:

a)    40 % della somma per l'esecuzione del livello di progettazione preliminare;

b)    40 % della somma per l'esecuzione del livello di progettazione definitiva/ esecutiva e per la redazione del piano della sicurezza se dovuto;

c)    20 % al Responsabile Unico del procedimento, se persona diversa dal progettista-direttore dei lavori.

4.       Le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dall'ufficio tecnico in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

5.       Il diritto al compenso è altresì riconosciuto per i lavori affidati a cottimo fiduciario, trattativa privata o diretta, qualora l'affidamento medesimo comporti la predisposizione di elaborati/relazioni progettuali.

Art. 5

Criteri di ripartizione del fondo relativo

agli atti di progettazione di opere pubbliche

1.      Nel caso di progettazione interna di opere pubbliche ciascuna delle somme di cui all'art. 4 comma 3 lett. a), b) e c) viene, eventualmente, ripartita nella misura pari   al 40 % tra il personale che ha collaborato o partecipato all'attività.

2.       In ogni caso, una diversa distribuzione dell'incentivo di cui all'art. 4 comma 3, può essere determinata dal Responsabile di Area.

Art. 6

Ripartizione del fondo

1.       Il fondo viene ripartito, tra gli aventi diritto, con apposita determinazione del  Responsabile di Area, ed il Responsabile del servizio finanziario dovrà corrispondere quanto dovuto entro 40 (quaranta) giorni dalla data delle medesima determinazione.

2.       La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alla sola attività professionale eseguita.

3.       La ripartizione del fondo avviene con atto/determina del Responsabile dell'Area funzionale competente per ciascuna opera o lavoro.

4.       Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo di cui al presente regolamento costituiscono economie di gestione.

 

TITOLO II

ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE ED ATTUATIVA

 

Art. 7

Attività di pianificazione generale o attuativa

1.      Nel caso di redazione di atti ed elaborati di pianificazione generale o attuativa, la deliberazione di giunta comunale/determina che conferisce l'incarico all' ufficio tecnico comunale, assegna all'ufficio medesimo un'adeguata somma per il successivo impegno di spesa da assumersi con apposita determinazione.

2.      Nel caso di redazione di atti di pianificazione generale o attuativa, nonchè varianti parziali e/o generali agli strumenti urbanistici vigenti, l'ammontare del fondo è pari al 30 (trenta) % della tariffa professionale vigente per la redazione degli stessi.

Art. 8

Criteri di ripartizione del fondo relativo

agli atti di pianificazione

1.      Nel caso di redazione interna di atti di pianificazione generale o attuativa, di cui al precedente art. 8, l'ammontare delle somme dovute viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato, con le seguenti modalità:

         a)  70 % al progettista;

         b) 30 % al personale amministrativo dell' ufficio tecnico o altro che abbia collaborato alla materiale stesura del progetto (ove non ricorra questa ipotesi la somma è attribuita per intero al progettista).

2.      Il compenso previsto potrà essere corrisposto, previa determinazione del Responsabile di Area, così come di seguito riportato:

- 40 % entro 30 giorni dalla data di affidamento dell'incarico,

- 40 % entro 30 giorni dalla data di adozione da parte del Consiglio comunale,

      - 10 % entro 30 giorni dalla data di approvazione del Consiglio comunale, se di specifica competenza, oppure entro 30 giorni dalla data di discussione in Consiglio comunale delle osservazioni pervenute, se l'approvazione è di competenza regionale.

TITOLO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI LAVORI PUBBLICI

 

Art. 9

Criteri di ripartizione del fondo

1.       Nel caso di progettazione esterna di opere pubbliche il fondo del 2 % previsto dal       Titolo I del presente regolamento , viene ripartito con le seguenti modalità:

a) 70 % al Responsabile Unico del procedimento (R.U.P. - artt. 7 e 8 del DPR 21.12.1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni) già individuato dal presente Regolamento nella persona del Responsabile di Area pro-tempore.

b) 30 % al personale amministrativo dell' ufficio tecnico o altro, che abbia collaborato alla materiale stesura del progetto ed i necessari atti amministrativi (ove non ricorra questa ipotesi la somma è attribuita per intero al progettista).

 

2.      Una diversa corresponsione dell'incentivo dei cui al comma precedente potrà       essere determinata, per ogni singolo intervento, dal Responsabile di Area a secondo della complessità delle attività amministrative da svolgere  tra tutti coloro che fisicamente e materialmente partecipano o collaborano al procedimento (es. espropri, acquisizione        pareri, appalto, stipula contratti, notificazioni  ecc.).

3.       Quanto previsto al comma 2 del presente articolo non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto al comma 1 (50 %).

4.       Nel caso di progettazione esterna di opere pubbliche, il progettista iscrive nel     quadro economico del progetto gli importi previsti al comma 1.

5.       All'incentivo previsto al comma 1 del presente articolo, se il Responsabile Unico    del procedimento assume anche il ruolo di Responsabile dei lavori (art. 8 del DPR            554/99 e ss.mm.ii.) va aggiunto un ulteriore 15%.

6.       La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione           dell'incentivo, limitatamente alla sola attività burocratica seguita.

Art. 10

Ripartizione del fondo

1.       Quanto previsto all'art.10 potrà essere corrisposto, sempre previa determinazione del Responsabile di Area, così come di seguito riportato:

- 30% dopo l'approvazione del progetto preliminare,

- 20 % dopo l'approvazione del progetto definitivo,

- 40 % dopo la consegna dei lavori,

- 10 % dopo l'approvazione dei certificato di collaudo o ultimazione delle opere.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11

Svolgimento orario di lavoro

1.   I dipendenti che partecipano alle attività professionali di cui al presente regolamento non potranno usufrire del lavoro straordinario per lo svolgimento delle attività professionali ed amministrative di cui al presente regolamento, ma il tutto dovrà essere svolto entro l'orario ordinario di lavoro.

Art. 12

Oneri a carico dell'Amministrazione

1.   L'onere dell'iscrizione agli Albi o Ordini professionali dei soli tecnici progettisti e/o Direttori dei Lavori, compete all'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente, anche nei casi di eventuale discrezionalità.

2.   Gli incentivi si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi, salvo indicazioni diverse per legge.

3.   Le assicurazioni professionali previste ed obbligatorie saranno a totale carico dell'Amministrazione comunale nelle percentuali previste dalla normativa vigente.

Art. 13

Obblighi del Responsabile Unico del procedimento

1.   Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi di legge posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento relativamente all'intervento affidatogli.

Art. 14

Corresponsione degli incentivi

2.   Tutti gli incentivi previsti dal presente regolamento (progettazione interna o esterna) saranno corrisposti con apposita determinazione dal Responsabile di Area, previa valutazione del corretto svolgimento delle attività professionali o amministrative.

Art. 15

Entrata in vigore

3.   Il presente regolamento entrerà in vigore sin dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.