VISTO il verbale di
deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18/03/2008, di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
VISTO il testo
integrale del medesimo documento programmatico;
PRESO ATTO
che con verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 15/04/2008, è
stato approvato il PEG e sono state riconosciute le Aree di posizione
organizzative;
VISTO il Decreto del
Sindaco N. 9 di nomina dei Responsabili dei Servizi, datato 27/03/2008 e n. 19
del 1°/07/2008 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;
RAVVISATA la
necessità di approvare un regolamento per la disciplina del fondo di
progettazione e gestione di opere pubbliche;
PRESO ATTO
che il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 dispone l'approvazione e le
modalità di applicazione del fondo di cui alla presente deliberazione;
PRESO ATTO che l'allegato regolamento è stato inviato alle associazioni
sindacali più rappresentative che non hanno inviato, entro il termine
stabilito, alcuna osservazione;
VISTO il
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si
intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente verbale di deliberazione;
VISTO il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge
quadro di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109, così modificata dalla L.
216/95 e dalla L. 415/98 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge 1 agosto 2002 n. 166 (cd.
legge Lunardi);
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
PRESO ATTO che tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, pareri
e/o Nulla-Osta, nonché le premesse ed i preamboli sopra citati, costituiscono
parte integrante, sostanziale e necessaria per la validità ed efficacia del
presente verbale di deliberazione;
DATO ATTO che a seguito della nota inviata alle OO.SS. in data
13/11/2008 prot. n. 11763 non sono pervenute da parte delle stesse osservazioni;
VISTO l'art. 14 della C.C.D.I. sottoscritto in data 20/02/2002
che regolamenta la ripartizione del fondo;
DATO ATTO che il regolamento oggetto della presente deliberazione
prevede una ripartizione diversa;
RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione dando atto che
si approva il regolamento con diversa ripartizione da quanto previsto con il
C.C.D.I. sottoscritto in data 20.02.2002;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di delibera, ai
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da nota
allegata del Responsabile dell'Area Tecnica, per la regolarità tecnica,
con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
A VOTI unanimi legalmente espressi;
1. DI
APPROVARE il Regolamento comunale per la disciplina del fondo interno di
progettazione e per la gestione amministrativa dei lavori pubblici, così come
da testo in allegato al presente verbale di deliberazione e che ne costituisce
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI PRENDERE
ATTO che il presente
regolamento acquisterà vigenza ed efficacia sin
dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
3. DI
DICHIARARE con separata votazione unanime e palese, la presente
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
- Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, art. 49 co. 1 -
Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il
sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente
agli aspetti di regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi
valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che
è di esclusiva e diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante.
IL RESPONSABILE DI AREA
arch. Marcello de Cumis
- Provincia di Treviso -
DISCIPLINA
DEL FONDO INTERNO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
PUBBLICI.
Art. 1
Premessa
1. Agli effetti del presente
regolamento, si intendono opere o lavori pubblici quelli soggetti alla
disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109, Decreto legilsativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche
e/o integrazioni.
2. Il
presente regolamento disciplina gli incentivi da corrispendere al personale
degli uffici tecnici comunali, sia nel caso di progettazione interna che
esterna, nonché per la gestione burocratico-amministrativa dei procedimenti in
materia di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.
Art. 2
Attività di progettazione interna
1. Al fine di incentivare l'attività
di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonchè la
connessa attività burocratica, è costituito un apposito fondo interno da
ripartire tra il personale degli uffici tecnico del Comune.
Art. 3
Costituzione del fondo interno
1. Il fondo interno di
progettazione, di seguito indicato come “fondo”,
è finalizzato al pagamento degli incentivi dovuti, ai sensi della vigente
normativa, per la progettazione di opere pubbliche o la redazione di atti di
pianificazione, per la redazione del piano della sicurezza, per la direzione
dei lavori, per l'esecuzione del collaudo o per la redazione del certificato di
regolare esecuzione dell' opera, nonché per la gestione
burocratico-amministrativo dei procedimenti (RUP), ove eseguiti direttamente
dell' ufficio tecnico comunale.
TITOLO I
FONDO INTERNO DI PROGETTAZIONE
Ammontare del fondo
1. Nel
bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono
iscritte le quote pari al 2% dell'importo
posto a base di gara dell'opera, salvo percentuali diverse disposte per legge,
per i quali venga affidata la progettazione a personale interno degli uffici
tecnici comunali.
2. La
gestione dei capitoli viene assegnata direttamente al Responsabile dell'Area
Tecnica, che vi provvede secondo le modalità previste nel presente regolamento.
3. L'ammontare
totale del fondo (pari al 2 % dell'
importo dei lavori a base d'asta preventivati) deve essere ripartito così come
segue riportato:
a) 40 % della
somma per l'esecuzione del livello di progettazione preliminare;
b) 40
% della somma per l'esecuzione del livello di progettazione definitiva/
esecutiva e per la redazione del piano della sicurezza se dovuto;
c) 20
% al Responsabile Unico del procedimento, se persona diversa dal
progettista-direttore dei lavori.
4. Le quote
parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte
dall'ufficio tecnico in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie.
5. Il diritto
al compenso è altresì riconosciuto per i lavori affidati a cottimo fiduciario,
trattativa privata o diretta, qualora l'affidamento medesimo comporti la
predisposizione di elaborati/relazioni progettuali.
Art. 5
Criteri di ripartizione del fondo relativo
agli atti di progettazione di opere pubbliche
1. Nel caso di progettazione
interna di opere pubbliche ciascuna delle somme di cui all'art. 4 comma 3 lett.
a), b) e c) viene, eventualmente, ripartita nella misura pari al 40 % tra il personale che ha collaborato o
partecipato all'attività.
2. In ogni
caso, una diversa distribuzione dell'incentivo di cui all'art. 4 comma 3, può
essere determinata dal Responsabile di Area.
Art. 6
Ripartizione del fondo
1. Il fondo
viene ripartito, tra gli aventi diritto, con apposita determinazione del Responsabile di Area, ed il Responsabile del
servizio finanziario dovrà corrispondere quanto dovuto entro 40 (quaranta)
giorni dalla data delle medesima determinazione.
2. La mancata
realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo,
limitatamente alla sola attività professionale eseguita.
3. La
ripartizione del fondo avviene con atto/determina del Responsabile dell'Area
funzionale competente per ciascuna opera o lavoro.
4. Le somme
eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo di cui al presente
regolamento costituiscono economie di gestione.
TITOLO II
ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE ED ATTUATIVA
Art. 7
Attività di pianificazione generale o
attuativa
1. Nel caso di
redazione di atti ed elaborati di pianificazione generale o attuativa, la
deliberazione di giunta comunale/determina che conferisce l'incarico all'
ufficio tecnico comunale, assegna all'ufficio medesimo un'adeguata somma per il
successivo impegno di spesa da assumersi con apposita determinazione.
2. Nel caso di
redazione di atti di pianificazione generale o attuativa, nonchè varianti
parziali e/o generali agli strumenti urbanistici vigenti, l'ammontare del fondo
è pari al 30 (trenta) % della tariffa professionale vigente per la redazione
degli stessi.
Art. 8
Criteri di ripartizione del fondo relativo
agli atti di pianificazione
1. Nel caso di
redazione interna di atti di pianificazione generale o attuativa, di cui al
precedente art. 8, l'ammontare delle somme dovute viene ripartito, per ciascun
atto di pianificazione approvato, con le seguenti modalità:
a)
70 % al progettista;
b) 30 % al
personale amministrativo dell' ufficio tecnico o altro che abbia collaborato
alla materiale stesura del progetto (ove non ricorra questa ipotesi la somma è
attribuita per intero al progettista).
2. Il compenso
previsto potrà essere corrisposto, previa determinazione del Responsabile di
Area, così come di seguito riportato:
- 40 % entro 30
giorni dalla data di affidamento dell'incarico,
- 40 % entro 30 giorni dalla data di
adozione da parte del Consiglio comunale,
- 10 % entro 30 giorni dalla
data di approvazione del Consiglio comunale, se di specifica competenza, oppure
entro 30 giorni dalla data di discussione in Consiglio comunale delle
osservazioni pervenute, se l'approvazione è di competenza regionale.
TITOLO III
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI LAVORI PUBBLICI
Art. 9
Criteri di ripartizione del fondo
1. Nel caso di progettazione esterna di
opere pubbliche il fondo del 2 %
previsto dal Titolo I del presente
regolamento , viene ripartito con le seguenti modalità:
a)
70 % al Responsabile Unico del procedimento (R.U.P. - artt. 7 e 8 del DPR
21.12.1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni) già individuato dal
presente Regolamento nella persona del Responsabile di Area pro-tempore.
b) 30 % al
personale amministrativo dell' ufficio tecnico o altro, che abbia collaborato
alla materiale stesura del progetto ed i necessari atti amministrativi (ove non
ricorra questa ipotesi la somma è attribuita per intero al progettista).
2. Una diversa
corresponsione dell'incentivo dei cui al comma precedente potrà essere determinata, per ogni singolo
intervento, dal Responsabile di Area a secondo della complessità delle attività
amministrative da svolgere tra tutti
coloro che fisicamente e materialmente partecipano o collaborano al procedimento
(es. espropri, acquisizione pareri,
appalto, stipula contratti, notificazioni
ecc.).
3. Quanto
previsto al comma 2 del presente articolo non potrà in ogni caso essere
superiore a quanto previsto al comma 1 (50 %).
4. Nel caso di progettazione esterna di
opere pubbliche, il progettista iscrive nel quadro
economico del progetto gli importi previsti al comma 1.
5. All'incentivo previsto al comma 1 del
presente articolo, se il Responsabile Unico del
procedimento assume anche il ruolo di Responsabile dei lavori (art. 8 del DPR 554/99 e ss.mm.ii.) va aggiunto un
ulteriore 15%.
6. La mancata realizzazione dell'opera o del
lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo,
limitatamente alla sola attività burocratica seguita.
Art. 10
Ripartizione del fondo
1. Quanto previsto all'art.10
potrà essere corrisposto, sempre previa determinazione del Responsabile di
Area, così come di seguito riportato:
- 30% dopo l'approvazione
del progetto preliminare,
- 20 % dopo l'approvazione
del progetto definitivo,
- 40 % dopo la
consegna dei lavori,
- 10 % dopo l'approvazione
dei certificato di collaudo o ultimazione delle opere.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11
Svolgimento orario di lavoro
1. I dipendenti
che partecipano alle attività professionali di cui al presente regolamento non
potranno usufrire del lavoro straordinario per lo svolgimento delle attività
professionali ed amministrative di cui al presente regolamento, ma il tutto
dovrà essere svolto entro l'orario ordinario di lavoro.
Art. 12
Oneri a carico dell'Amministrazione
1. L'onere dell'iscrizione
agli Albi o Ordini professionali dei soli tecnici progettisti e/o Direttori dei
Lavori, compete all'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente,
anche nei casi di eventuale discrezionalità.
2. Gli incentivi
si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni,
ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi, salvo
indicazioni diverse per legge.
3. Le
assicurazioni professionali previste ed obbligatorie saranno a totale carico
dell'Amministrazione comunale nelle percentuali previste dalla normativa
vigente.
Art. 13
Obblighi del Responsabile Unico del procedimento
1. Il
responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi di legge posti a suo
carico dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, o che non svolga
i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo
di cui al presente regolamento relativamente all'intervento affidatogli.
Art. 14
Corresponsione degli incentivi
2. Tutti gli
incentivi previsti dal presente regolamento (progettazione interna o esterna)
saranno corrisposti con apposita determinazione dal Responsabile di Area,
previa valutazione del corretto svolgimento delle attività professionali o
amministrative.
Art. 15
Entrata in vigore
3. Il presente
regolamento entrerà in vigore sin dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio
comunale.