LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Tarzo non ha ancora adottato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e che in passato il Consiglio
Comunale ha definito i criteri per l'adozione del suddetto Regolamento;
CONSIDERATO che rientra nella competenza della Giunta l'adozione del
Regolamento suddetto;
VISTA la bozza di Regolamento predisposta;
CONSIDERATO opportuno adottare il citato Regolamento;
VISTO le competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48,
comma 3°, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale artt. 86 e seguenti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area ai
sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000;
con
l'assistenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale,
con
voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1.
di adottare il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi come da
allegato alla presente deliberazione.
2.
di incaricare il Responsabile dell'Area di tutti gli adempimenti conseguenti.
* * * * *
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalle
Crode rag. Carlo
REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
Il
presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'attività del
Comune di Tarzo, determinandone le strutture con le relative competenze oltre
alle modalità di svolgimento dell'attività gestionale, conformemente ai criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
1.
L'organizzazione dell'attività comunale si informa ai seguenti principi:
a)
distinzione tra responsabilità di indirizzo e di controllo spettanti agli
organi di governo e quella di gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti;
b)
definizione dei livelli di responsabilità e autonomia del personale in
relazione agli obiettivi assegnati;
c)
necessità di assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli utenti
garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso
agli atti e servizi, la semplificazione delle procedure, l'informazione e la
partecipazione all'attività amministrativa;
d)
flessibilità organizzativa delle strutture in relazione ai bisogni dell'utenza
e alle nuove o mutate competenze dei servizi;
e)
valorizzazione delle risorse umane garantendo il miglioramento delle condizioni
lavorative, la crescita professionale del personale, le pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro.
1. L'attività di indirizzo politico - amministrativo
consiste nella selezione di valori e nella definizione degli obiettivi
prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall'azione
amministrativa e nell'allocazione di quote del bilancio alle strutture
competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi.
2. L'attività di controllo consiste:
a)
nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati
programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a
disposizione dell'ufficio;
b)
in una verifica della coerenza dell'azione amministrativa e di un monitoraggio
circa la conformità dell'andamento dell'attività dei responsabili d'area e
delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e
alle direttive impartite;
3. Le attività di indirizzo politico - amministrativo e di
controllo spettano agli organi di governo che le esercitano, di norma,
rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo,
direttiva. Alla formazione degli atti di indirizzo politico - amministrativo
concorrono i singoli Responsabili d'Area, con attività istruttorie, di analisi,
di proposta e supporto tecnico.
4. Tra gli atti di indirizzo rientrano in particolare:
a) il
documento contenente gli indirizzi generali di governo;
b)
il bilancio comunale e pluriennale di previsione e la relazione revisionale e
programmatica;
c)
il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) / il piano delle risorse degli
obiettivi (P.R.O.);
d)
i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione;
e)
il programma triennale delle opere pubbliche;
f)
le direttive del Sindaco e della Giunta Comunale;
g)
il programma annuale e triennale del fabbisogno del personale.
1. L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in
aree di attività omogenee coordinate da una Direzione Generale, o in mancanza,
dal Segretario Comunale.
2. In relazione alle particolari necessità derivanti dall'attività
da svolgere, ciascuna delle Aree potrà articolarsi al suo interno in Servizi ed
Uffici sulla base dei seguenti criteri:
a)
Servizi: unità organizzative complesse costituite sulla base dell'omogeneità
dei procedimenti o delle prestazioni erogate, oppure delle competenze
specialistiche richieste;
b)
Uffici: unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia
ed economicità dell'organizzazione.
Vengono costituiti per l'espletamento di compiti e di atti che, per le comuni
caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura
organizzativa snella ed omogenea.
3. Alla costituzione dei Servizi e degli Uffici, se ritenuto
necessario per il perseguimento degli obiettivi gestionali, provvede
annualmente ciascun Responsabile d'Area almeno trenta giorni prima dell'approvazione
del piano esecutivo di gestione / piano delle risorse e degli obiettivi, con
propri motivati atti organizzativi sentito il Sindaco e il Segretario Comunale
o il Direttore Generale qualora nominato.
1. Ciascuna Struttura Organizzativa è responsabile dell'istruttoria
dell'atto finale del procedimento riconducibile alla materia di sua competenza.
2. La Struttura Organizzativa competente dell'atto finale è
titolare del potere di iniziativa del procedimento ad esso connesso se trattasi
di procedimento complesso che interessa più strutture organizzative.
3. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il Responsabile
del procedimento finale, promuove apposite Conferenze dei Responsabili di
procedimento dell'attività strumentale per coordinare tempi e metodi per una
celere conclusione dei vari procedimenti connessi, sempreché i relativi atti
non possano essere compiuti contestualmente ed istantaneamente nella stessa
seduta.
4. L'eventuale Servizio o Ufficio istituito nell'ambito di
ciascuna Area, ha autonomia organizzativa per lo svolgimento dell'attività ad
esso riferita, che, comunque, resta imputabile alla competenza generale dell'Area.
1. La Giunta Comunale
per la realizzazione di obiettivi specifici intersettoriali a carattere
temporaneo, può istituire apposita struttura organizzativa denominata Unità di Progetto.
2. Il provvedimento
con il quale la Giunta Comunale istituisce un'Unità di Progetto determina:
a)
gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
b)
le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
c)
i tempi di completamento del progetto;
d)
le modalità di verifica dello stato di avanzamento del progetto;
e)
le attribuzioni e i poteri specifici del Responsabile del progetto che a tal
fine verrà nominato dal Sindaco.
1.
I procedimenti amministrativi che coinvolgono l'attività di più aree, ove per
la loro celere conclusione non si possa procedere nei modi previsti dall'art. 5
sono svolti per gruppi di lavoro cui partecipano i Responsabili di procedimento
delle varie aree coinvolte.
2.
Il Direttore Generale o, se non nominato, il Segretario Comunale nomina i
componenti i Gruppi di lavoro, sentita la conferenza dei Responsabili di Area.
1.
Al fine di garantire il migliore coordinamento tecnico-amministrativo dell'attività,
in particolare in relazione all'attuazione di programmi di lavoro
intersettoriali e per l'esercizio delle attività previste dal presente
regolamento, è istituita la Conferenza dei Responsabili di Area.
2.
La Conferenza è presieduta dal Segretario Comunale, ove non sia stato nominato
il Direttore Generale, ed è composta dai Responsabili di Area.
3.
La Conferenza si riunisce periodicamente e le modalità di funzionamento e di
attuazione delle decisioni della stessa sono stabilite dal Segretario Comunale,
ove non sia stato nominato il Direttore Generale.
1.
La dotazione dei mezzi finanziari è attribuita ai singoli Responsabili d'Area,
per i servizi di competenza, dalla Giunta Comunale su proposta del Direttore
Generale, ove esista, all'atto di approvazione del P.E.G. / P.R.O.
2.
L'assegnazione delle risorse umane ad ogni singola area viene effettuata dalla
Giunta Comunale contestualmente all'attribuzione dei mezzi finanziari di cui al
comma 1.
1.
I Responsabili di Area adottano le determinazioni di cui agli artt. 107 e 183
comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs.
n. 267/2000), nonché quelle relative alle competenze.
2. Le determinazioni dei Responsabili di Area che comportino
impegni di spesa sono trasmesse al Responsabile del servizio finanziario e sono
esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria. Quelle che non comportino impegni di spesa possono avere
esecuzione fin dal giorno successivo all'adozione.
3. Nell'ipotesi in cui non sia previsto un potere
discrezionale ma una pura applicazione di disposizioni legislative il Responsabile di Area competente adotta
propri provvedimenti.
1.
Tra le Strutture organizzative, ed al loro interno tra gli eventuali Servizi ed
Uffici, sussistono rapporti funzionali e non di gerarchia.
2.
Tra l'Ufficio/Servizio e l'Area di appartenenza, esiste rapporto di gerarchia.
3.
La Struttura Organizzativa competente a svolgere un'attività strumentale a
quella principale di competenza di un'altra Area, ha l'obbligo di collaborare
affinché il procedimento si concluda il più celermente possibile.
4.
Il Direttore Generale, qualora nominato, o il Segretario Comunale stabilisce le
modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti
difformi da quanto previsto dal presente articolo, nonché ricorrendo, nell'ambito
di quanto previsto dai contratti collettivi, promuove sanzioni di tipo
disciplinare a carico dei dirigenti responsabili.
1.
Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco
con proprio atto al Segretario Comunale.
2.
In ogni caso qualora non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale
compete al Segretario Comunale la sovrintendenza allo svolgimento delle
funzioni e il coordinamento dell'attività dei Responsabili e tutte le altre
funzioni altrimenti di competenza del Direttore Generale.
1.
I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Comunale sono disciplinati dal Capo
dell'Amministrazione all'atto della nomina del primo, fermo restando che è
esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno all'altro, così come
restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno
dei due soggetti.
2.
Nell'ipotesi di stipula di convenzione per la gestione del servizio di Direzione
Generale e/o di Segreteria Comunale le modalità per la disciplina dei rapporti
tra le due figure sono contenute nelle convenzioni.
1.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le funzioni proprie
dello stesso sono espletate dal Segretario Comunale.
1.
Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal
Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza.
2.
Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano
dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n.
267/2000) nonché la proposta di P.E.G. / P.R.O., previsto dall'art. 169 del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n.
267/2000). A tali fini, al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle
funzioni assegnate, gli apicali dell'Ente, ad eccezione del Segretario
Comunale.
1.
Al Segretario Comunale oltre alle competenze di legge, spetta:
a) l'esercizio delle competenze proprie del Direttore
Generale, qualora sia stato investito di tale ruolo.
b) la sovrintendenza e il coordinamento dei Responsabili di
Area, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato.
c) la consulenza giuridico - amministrativa su procedimenti,
atti e provvedimenti degli uffici, su richiesta dei responsabili di area;
d) il parere sulla dotazione organica dell'Ente qualora non
sia stato nominato il Direttore Generale;
e) la facoltà di emanare direttive per disciplinare le fasi
e i contenuti dei procedimenti amministrativi;
f) il parere di regolarità tecnica su atti deliberativi
istruiti dal Nucleo di Valutazione;
g) l'appartenenza alle Commissioni di concorso quale esperto
in discipline giuridiche ove queste siano previste dal programma d'esame;
h) la partecipazione alle gare d'appalto di opere pubbliche
in qualità di esperto giuridico (se richiesto dai responsabili di area);
i) la presidenza delle Commissioni di concorso afferenti
posti apicali, nell'ipotesi che non sia stato nominato il Direttore Generale;
j) la presidenza dei Nuclei di Valutazione, ove non sia
stato nominato il Direttore Generale;
k) presiedere la Delegazione trattante di parte pubblica di
cui al contratto collettivo di lavoro del comparto;
l) la presidenza della Conferenza dei Responsabili di Area,
ove non sia stato nominato il Direttore Generale;
m) la surroga su incarico motivato del Sindaco del Responsabile
d'Area che ritarda o omette di compiere un atto di sua competenza;
n) l'avocazione, su richiesta motivata del Sindaco, degli atti
di competenza dirigenziale nei casi di necessità ed urgenza ed al fine di
evitare danni all'Ente;
1. La responsabilità
della gestione amministrativa comunale, nell'ambito ed in coerenza con gli
indirizzi stabiliti dagli organi di governo, è attribuita ai Responsabili d'Area
e consiste anche nel potere di organizzare autonomamente le risorse umane e
strumentali poste a disposizione, per favorire ed attuare le determinazioni di
governo degli organi istituzionali del Comune. In tal senso i Responsabili d'Area
collaborano con gli Organi di Governo anche al fine di garantire una corretta
definizione degli atti d'indirizzo, nonché la loro corretta e coerente
attuazione.
2. La funzione
dirigenziale si esercita con la direzione e il coordinamento di un'area di
attività e con il compimento dell'attività provvedimentale di competenza della
stessa area.
3.
Nell'esercizio della funzione dirigenziale, spetta ai Dirigenti:
a)
acquisire e gestire le risorse umane con riguardo sia al loro impiego
nell'organizzazione comunale, che alla conduzione dei rapporto di lavoro;
b)
fornire assistenza tecnico-giuridica ai componenti gli organi istituzionali ed
agli altri organismi comunali;
c)
curare l'istruttoria e la fase attuativa di tutti gli atti ed adempimenti
comunali;
d)
dare attuazione alle leggi ed in genere ai provvedimenti normativi che pongono
a carico del Comune obblighi che non presuppongono per il loro adempimento
ulteriori specifici provvedimenti di competenza degli organi di governo;
e)
determinare, concludere e stipulare i contratti e le convenzioni nell'interesse
del Comune;
f)
presiedere le commissioni di gara e di concorso per le figure non dirigenziali.
g) assumere
tutti gli atti e provvedimenti amministrativi comunali non generali, che la
legge o lo statuto non attribuiscono espressamente alla competenza degli organi
istituzionali o che sono attuativi di atti generali;
h) compiere gli atti di gestione finanziaria;
i) partecipare alla predisposizione del
bilancio e di ogni altro programma, progetto, la cui attuazione è demandata
all'area di attività di appartenenza;
l) sostituire il Sindaco, su sua delega, nelle
funzioni di rappresentanza interna ed esterna;
m) partecipare in qualità di esperti del Comune a
commissioni, collegi, organismi comunali, se nominati dal Sindaco;
n) assumere
atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna;
o) formulare
pareri, proposte e diffide;
p) promuovere
verifiche, indagini ed audizioni;
q) rilasciare
attestati, certificazioni e comunicazioni;
r) effettuare
collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni.
4. La funzione
dirigenziale è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali o dagli atti generali di
governo, limitatamente alle attribuzioni proprie della struttura organizzativa
cui è preposto il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e
finanziarie assegnate.
5.
I provvedimenti di competenza dirigenziale sono definitivi.
1.
La direzione di un'Area di attività comunale è attribuita dal Sindaco ai
dipendenti comunali muniti della categoria D e dotati di profilo professionale
pertinente alle competenze dell'Area da dirigere.
2.
Il Sindaco può nominare Responsabile d'Area una persona esterna all'organico
comunale, previa costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato nei
modi previsti dal regolamento per l'accesso agli impieghi comunali.
3.
Il ricorso a Posizioni Dirigenziali d'Area esterni è consentito se sussistono
le seguenti condizioni:
a)
copertura finanziaria della spesa;
b)
possesso di idonea professionalità o esperienza in capo alla persona da
nominare ed in relazione alle competenze dell'Area da dirigere;
c)
possesso dei titolo di studio previsto per il corrispondente profilo
professionale;
d)
assenza di idonea e competente professionalità tra il personale in servizio.
4.
La nomina a funzionario con posizione organizzativa è rinnovabile.
5.
La durata è stabilita dal provvedimento di nomina e non può essere inferiore ad
un anno, né superiore alla durata del mandato del Sindaco.
6.
Alla sua scadenza, l'incarico di Funzionario di Area assunto con contratto a
tempo determinato s'intende prorogato fino a quando il Sindaco non procede a
rinnovarlo allo stesso o a conferirlo ad un altro soggetto.
8.
Alla scadenza del termine il contratto si risolve di diritto.
1.
Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati dal Sindaco con
provvedimento motivato in uno dei seguenti casi:
a) inottemperanza delle direttive del Sindaco,
della Giunta o dell'Assessore di riferimento;
b) mancato raggiungimento al termine di
ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il P.E.G. / P.R.O.;
c) gravi violazioni dei propri doveri
professionali secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale
della dirigenza.
2.
Alla revoca si procede secondo le modalità previste dalla legge e dal contratto
collettivo.
Art. 20 - Reggenza Area d'attività (art. novellato
con D.G. n. 48 del 23/05/2008)
1. Fino a quando non
è nominato il titolare o in assenza, e/o impedimento, dello stesso, le funzioni
di Responsabile d'Area su incarico dei Sindaco possono essere svolte:
a)
dal Direttore Generale;
b) dal Segretario Comunale,
privo delle funzioni di Direttore Generale;
c)
da un altro funzionario;
Art. 21 - Responsabile d'Ufficio o Servizio
1. La responsabilità
di un ufficio o servizio può essere affidata annualmente entro il mese di gennaio
dal Responsabile di Area, con proprio atto scritto, ad un dipendente comunale
dotato di competenza necessaria all'attività da svolgere, anche al fine di
coordinare l'azione amministrativa.
2. Il Responsabile d'Ufficio
o Servizio esercita i poteri propri del Responsabile del procedimento oltreché
quelli organizzativi necessari per il buon andamento dell'attività propria del
suo ufficio.
3. I provvedimenti
amministrativi di competenza dell'ufficio o servizio sono assunti dal
Responsabile di Area da cui dipende l'ufficio o il servizio.
4.
La nomina a Responsabile di ufficio o servizio è di durata pari a quella della
nomina del Responsabile di Area che l'ha effettuata e può essere revocata dal
medesimo in qualsiasi momento.
5. Al nominato Responsabile
di ufficio o servizio compete una indennità per particolari responsabilità
prevista dal vigente CCNL nella misura e secondo i criteri previsti dal vigente
CCDI.
Art. 22 - Responsabile di
procedimento o di attività
1. Per l'istruttoria
di ogni procedimento amministrativo comunale è nominato un Responsabile unico
di tutte le fasi del procedimento di competenza dell'area, che svolge tutti i
compiti che la vigente normativa legislativa o regolamentare attribuisce ai Responsabili
del procedimento.
2. I Responsabili di
procedimento sono nominati, per ogni area, dai rispettivi Responsabili
scegliendoli tra il personale loro assegnato.
3. Ciascun dipendente
comunale, purché dotato di professionalità idonea al compito da svolgere, può
essere nominato Responsabile del procedimento.
4. In mancanza di
nomina, colui che è preposto alla direzione dell'Area competente a svolgere il
procedimento, si considera responsabile del medesimo.
5. Il Responsabile di
Area delega di norma ai Responsabili di procedimento il compimento di atti
costituenti manifestazioni di giudizio o conoscenza di competenza del servizio.
6. Allo stesso modo,
il Responsabile dell'Area quando lo svolgimento di una prestazione di
competenza dell'Area richiede il compimento di un insieme di operazioni o degli
atti indicati nel precedente comma, può nominare un dipendente assegnato
all'area responsabile di tale attività, il quale è referente verso i
destinatari dell'attività di tutte le operazioni svolte e nell'esercizio di
tale funzione può rilasciare certificazioni, attestazione o compiere verbalizzazioni
o autenticazioni di documenti o sottoscrizioni.
7. Al nominato
responsabile di procedimento compete una indennità per particolari
responsabilità prevista dal vigente CCNL nella misura e secondo i criteri
previsti dal vigente CCDI.
Art. 23 - Conflitti di competenza
1. Ciascuna struttura
organizzativa svolge la propria attività in relazione alle materie che il
presente regolamento attribuisce alla sua competenza.
2. Il Direttore
Generale, se nominato, o il Segretario Comunale tenendo conto dei criteri
previsti dal presente regolamento, individua la struttura organizzativa
competente a trattare un procedimento od a svolgere un adempimento, quando ne
risulta difficile la determinazione od insorgono conflitti di competenza, o di
interpretazione di norme legislative o regolamentari.
3. Quando il
conflitto di competenza riguarda più di due strutture organizzative o la sua
soluzione comporta effetti per tutta l'organizzazione comunale, decide la
Giunta Comunale sentito il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario
Comunale e la Conferenza dei Responsabili.
4. Eventuali
conflitti di competenza che potessero insorgere tra Responsabili di
procedimento della stessa area, sono risolti dal Responsabile d'Area.
Art. 24 - Conflitti di funzioni o d'interesse
1. Quando per il
compimento di un atto la stessa persona debba contestualmente intervenire per
esercitare più funzioni conseguenti dal suo ufficio, ma contrastanti tra loro,
il conflitto si risolve sostituendo la medesima per i compiti che in base alla
legge è possibile fare svolgere ad altro soggetto abilitato individuato
Responsabile di area dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario
Comunale.
2. Quando un
funzionario di Area ha l'obbligo legale di astenersi nel compimento di un atto
di sua competenza, è sostituito da un altro funzionario di Area o in caso
d'impossibilità di quest'ultimo, dal Direttore Generale, se nominato, o dal
Segretario Comunale.
Art. 25 - Dotazione organica
1. Per lo svolgimento
della sua attività, il Comune si avvale di persone con le quali costituisce
rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale o, in casi
straordinari, a tempo determinato.
2. Il complesso di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiti o da costituire per
l'ordinario funzionamento dell'organizzazione comunale, suddivisi per categorie
e profili professionali, costituisce la dotazione organica.
3. La Giunta Comunale
determina annualmente con l'approvazione del P.E.G. / P.R.O., la dotazione
organica del Comune tenendo conto del programma triennale del fabbisogno del
personale adottato dalla Giunta Comunale ed allegato al bilancio.
4. Alla costituzione
di rapporti di lavoro previsti dalla dotazione organica e non ancora avviati,
si procederà successivamente all'approvazione dei P.E.G. / P.R.O. ed in
relazione alle previsioni programmatiche di risorse umane disposte per l'anno
di riferimento.
5. Fino a quando non
è stato costituito il nuovo rapporto di lavoro previsto dalla dotazione
organica, ed in ogni caso in cui la natura della prestazione richieda una
professionalità non contemplata dalla dotazione organica, è possibile ricorrere
a rapporti di lavoro subordinato a termine o a contratti c.d. flessibili o a
contratti di lavoro autonomo o di appalto nei limiti consentiti dal vigente
ordinamento e previa copertura finanziaria della relativa spesa.
6. In luogo della
costituzione di uno dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla
vigente dotazione organica, il Comune può ricorrere al convenzionamento con
altri Enti locali o loro Consorzi, per il reciproco utilizzo di personale
dipendente da questi ultimi.
Art. 26 - Ordinamento professionale
1. Ogni dipendente
comunale è inquadrato in una delle categorie e profilo professionale previsti
dalla dotazione organica.
2. Con la stipula del
contratto di lavoro individuale avviene l'inquadramento nella categoria e
profilo professionale indicato nell'atto di selezione.
3. La tipologia delle
categorie professionali è determinata dalla contrattazione collettiva, ma quelle
attribuibili ai dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato devono essere previste dalla dotazione organica.
4. A ciascun
dipendente comunale possono essere assegnati compiti che presuppongono
conoscenze e capacità proprie del profilo professionale attribuito.
5.
Tra i compiti propri di ogni dipendente si considerano anche quelli
complementari e
strumentali al
perseguimento degli obiettivi di lavoro anche se non immediatamente pertinenti
al profilo professionale posseduto.
6. Se richiesto dal Responsabile
dell'Area cui è preposto, un dipendente comunale, può essere adibito
occasionalmente a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria
superiore o immediatamente inferiore, senza che ciò comporti variazioni nel suo
trattamento economico.
7. Per ragioni
d'ufficio e nel rispetto della categoria funzionale attribuita, può essere
mutato il profilo professionale di un dipendente comunale secondo le modalità
previste dalla contrattazione collettiva.
Art. 27 - Assegnazione del personale
1. Ciascun dipendente
comunale è assegnato ad un'Area di attività, tenendo conto dell'idoneità della
categoria e del profilo professionale rivestiti con le mansioni da svolgere
nell'area.
2.
All'assegnazione provvede annualmente il Direttore Generale, se nominato, o il
Segretario Comunale, tenendo conto della distribuzione delle risorse umane
disposta dal P.E.G. / P.R.O.
3. Per i nuovi
rapporti di lavoro da costituire, la prima assegnazione è indicata nel
contratto di lavoro individuale.
4. Ove ragioni
organizzative lo richiedano ed il profilo professionale lo consenta, lo stesso
dipendente può essere assegnato anche stabilmente a due o più Aree.
5.
In tal caso il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dai Responsabili di Area
interessati, di comune accordo ed in caso di conflitto decide il Direttore
Generale, se nominato, o il Segretario Comunale.
6.
La presente disposizione non si applica ai Responsabili di Area per i quali
provvede il Sindaco con la loro nomina.
Art.
28 - Relazioni tra il personale
1. L'attività
comunale, ove coinvolga più dipendenti, anche se di diverse Aree, si svolge con
la metodologia propria dei gruppi di lavoro.
2. I dipendenti
comunali, anche se di Aree diverse, hanno l'obbligo di collaborare tra loro per
un'efficace ed efficiente svolgimento dell'attività comunale.
3. Tra i dipendenti
comunali, anche di diversa categoria professionale, esistono rapporti
funzionali all'attività che ciascuno è chiamato a svolgere.
4. Tra il personale
assegnato ad un'Area e il Responsabile di quest'ultima esiste rapporto di
gerarchia in ordine alla gestione del rapporto di lavoro.
5. Lo stesso rapporto
di gerarchia esiste tra il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario
Comunale e i Responsabili d'Area.
Art. 29 - Gestione delle risorse
umane
1. Il Comune, nel
rispetto delle direttive europee, delle disposizioni legislative e statutarie,
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento
sul lavoro, nonché nello sviluppo professionale e di carriera, impegnandosi a
rimuovere eventuali ostacoli che impediscono la parità tra i sessi attraverso
azioni e misure organizzative concrete, tra le quali:
a) l'adozione di specifiche misure di
flessibilità di orario di lavoro, in presenza di particolari situazioni
personali e familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio dell'Amministrazione;
b) l'adeguamento delle strumentazíoni e
dell'organizzazione del lavoro esterno, necessario per sostenere lo sviluppo
delle politiche di pari opportunità.
2.
Ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267, gli atti di gestione
ed amministrazione del personale competono ai funzionari di area.
3. Compatibilmente
con le esigenze organizzative di lavoro e di servizio, i Responsabili favoriscono
l'impiego flessibile del personale dipendente in situazione di svantaggio
personale, sociale e familiare e di quello impegnato in attività di
volontariato nel rispetto delle norme legislative e amministrative che regolano
la materia.
4. L'impiego delle
risorse umane da parte dei Responsabili d'Area deve tendere a contemperare le
esigenze funzionali e di prodotto di ciascun servizio con quelle relative alla
professionalità dei singoli dipendenti, in un quadro di massima flessibilità
dell'assetto organizzativo e costante adeguamento della sua azione agli
obiettivi dell'Ente.
5. I Responsabili d'Area
nel quadro delle politiche di organizzazione e gestione del personale,
garantiscono la valorizzazione e l'accrescimento della professionalità dei dipendenti
attraverso interventi di formazione, aggiornamento anche mediante
organizzazione di corsi interni promossi e tenuti dagli stessi funzionari.
6. L'Amministrazione
Comunale cura l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti favorendone
la partecipazione a corsi, seminari o convegni tenuti anche all'interno
dell'Ente.
Art. 30 -
Responsabilità dei Responsabili d'Area
1.
I Responsabili d'Area sono responsabili nei confronti degli Organi di Direzione
politica:
a)
del conseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei vincoli di tempo e
di costo stabiliti dalla Giunta Comunale;
b) della correttezza
tecnico - amministrativa degli atti e dei provvedimenti proposti ed assunti;
c) della buona
gestione delle risorse in generale e dei mezzi assegnati con il P.E.G. / P.R.O.
oltre che, in genere del buon andamento e della economicità della gestione;
d) della corretta
gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti,
adottando criteri di parità e di pari opportunità tra uomini e donne;
e) della trasparenza
e della semplificazione dell'azione amministrativa.
2. Il Responsabile d'Area
è responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali affidati alla sua
area e collabora con gli altri responsabili e con il Direttore Generale, se
nominato, o il Segretario Comunale per il raggiungimento degli obiettivi
gestionali intersettoriali.
3. All'inizio di ogni anno i Responsabili d'Area, anche ai
fini della valutazione delle prestazioni svolte, presentano al Direttore
Generale, se nominato, o il Segretario Comunale, una relazione scritta
dettagliata sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.
4. Tale relazione è allegata al rendiconto sulla gestione
che la Giunta presenta al Consiglio.
5. La valutazione dei
risultati raggiunti dai responsabili è effettuata dal Sindaco su proposta del
Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale.
6. La metodologia di
valutazione è determinata con la contrattazione decentrata e dev'essere
improntata alla promozione dello sviluppo delle capacità direzionali ed alla
partecipazione attiva dei valutati nel processo di valutazione.
ART. 31 - Sistema integrato di controllo,
monitoraggio e valutazione - Nucleo di Valutazione
1. Ai fini della
valutazione e del controllo strategico, nonché della valutazione dei
Responsabili, è istituito il Nucleo di Valutazione composto dal Segretario
Comunale e dal Revisore del Conto.
2.
Il Nucleo di Valutazione risponde in via diretta ed esclusiva al Sindaco a cui
riferisce periodicamente sui risultati dell'attività svolta. Il Sindaco ne
disciplina la composizione, i compiti, le attribuzioni e le modalità di
funzionamento.
3.
Il Nucleo di Valutazione permane in carica per la durata del mandato del
Sindaco, e può essere revocato da quest'ultimo, a seguito di grave inadempienza
ovvero accertata inerzia;
Art. 32 -
Responsabilità del personale
1.
Ciascun dipendente, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto di lavoro,
risponde degli atti compiuti.
2.
Per i compiti loro assegnati, i dipendenti comunali sono responsabili in
relazione alle
mansioni proprie del
profilo professionale attribuito.
3. L'attività svolta dal personale è soggetta a valutazione
annuale del Responsabile dell'Area alla quale è assegnato il personale
interessato, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale e
integrazioni.
Art. 33 - Mobilità interna
1.
Per ragioni d'ufficio qualsiasi dipendente può essere assegnato ad altra Area
anche
temporaneamente.
2. Al trasferimento
provvede il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Comunale sentiti i
funzionari interessati e dopo aver informato la Conferenza dei Responsabili d'Area,
le R.S.U. ed il Sindaco.
3. Per gravi motivi ciascun dipendente può richiedere
l'assegnazione ad altra Area per svolgere mansioni di analogo contenuto
professionale.
4. In caso di più
richieste, il trasferimento può essere disposto tenendo conto dei criteri
previsti dal contratto collettivo ed in sua assenza dei seguenti in ordine di
priorità:
a) motivi di salute;
b) motivi familiari;
c) incompatibilità ambientale.
5.
La mobilità a richiesta è concessa dal Direttore Generale, se nominato, o dal
Segretario Comunale sentiti i Responsabili interessati e dopo aver informato la
Conferenza dei Responsabili di Area, soltanto se non comporta intralcio
all'attività dell'Area d' appartenenza e sia conforme alle assegnazioni di
risorse dei P.E.G. / P.R.O.
Art. 34 - Mobilità esterna
1.
Ciascun dipendente può richiedere il trasferimento ad altra Pubblica
Amministrazione.
2. Il trasferimento è
autorizzato dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale,
sentito il funzionario di Area, previo parere della Giunta Comunale.
Art. 35 - Incarichi di collaborazione esterna
1.
Per lo svolgimento di incarichi che richiedono l'apporto di particolari
competenze professionali non disponibili nell'organico comunale, il Sindaco ai
sensi dell'art.50, 10° comma del T.U.EE.LL. ed in forza dell'art. 110, 6° comma
dello stesso T.U., può ricorrere alla nomina di persone
che per studi o esperienza maturata siano dotate della professionalità
necessaria ad espletare efficacemente l'incarico.
2.
Con l'atto di nomina l'amministrazione comunale approva lo schema di contratto
d'opera da stipulare nella forma di scrittura privata con la persona incaricata
e che dovrà avere almeno i seguenti contenuti:
a) obiettivi che l'incarico deve perseguire;
b) attività oggetto dell'incarico e modalità
di documentazione della prestazione svolta;
c) durata e compenso della prestazione;
d) penali per ritardo;
e) pagamento del compenso in relazione alle
prestazioni svolte;
f)
casi di risoluzione del contratto;
g) soluzione delle controversie senza ricorso
all'arbitrato.
3. Per l'affidamento dell'incarico l'Amministrazione Comunale,
salvo che la legge non preveda diversamente, può pubblicare sul sito telematico
comunale, per almeno dieci giorni, apposito avviso di ricerca di candidature
contenente la descrizione dell'incarico da conferire, delle principali clausole
che disciplineranno il relativo contratto d'opera, della misura del compenso se
predeterminato e dei criteri di scelta del candidato che in primo luogo
dovranno riferirsi alla competenza professionale richiesta e documentata dal
curriculum e successivamente al minor compenso offerto dai candidati ed alle
altre eventuali condizioni indicati nell'avviso.
4.
Il conferimento dell'incarico è subordinato alla copertura finanziaria della
spesa.
5.
Non può essere conferito alcun incarico a persone che non abbiano la capacità a
contrattare con la
pubblica amministrazione o nello svolgimento di precedenti incarichi con il
Comune siano risultati inadempienti.
6. Gli incarichi
disciplinati dal presente articolo, possono essere conferiti soltanto a persone
fisiche.
7. Si procede nei
modi previsti dai precedenti commi anche per la nomina di esperti in
commissioni salvo i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti comunali
non attribuiscano la competenza per la nomina dei commissari ad organi diversi
dal Sindaco.
8. Nei casi previsti
dal precedente comma ed in relazione alla natura dell'attività da svolgere,
l'affidamento dell'incarico si perfeziona con la partecipazione della nomina
all'interessato senza stipula del contratto d'opera previsto dal precedente
secondo comma.
9. Gli incarichi di
cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa vigente.
Art. 36 - Aspettativa per incarichi esterni
1. Nei limiti e modi
previsti dall'art. 23 bis del D. Lgs nr. 165/2001, è possibile concedere ad un
dipendente comunale l'aspettativa senza assegni per poter svolgere incarichi
presso una pubblica amministrazione o, limitatamente a cinque anni, presso enti
privati.
2. La stessa
aspettativa è concessa al dipendente che intenda ricoprire incarichi presso
uffici di segreteria politica di enti locali.
Art. 37 - Contratti di lavoro autonomo occasionale
I contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera
intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività
del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e
generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività
circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata
nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali
dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo
le seguenti tipologie:
a) incarichi di
studio e ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un
oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con le finalità di
produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo
utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione
scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della
ricerca e le soluzioni proposte;
b) consulenze e
collaborazioni consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni
professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su
una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
2. Il contratto d'opera
disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto
della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso
pattuito.
3. Il contratto d'opera
è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non
comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella
struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti
concordati, anche nella sede del committente.
4. Il presente
articolo non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa
in giudizio dell'amministrazione, oltre che per l'attività di progettazione
urbanistica e di opere e lavori pubblici, per le quali si fa rinvio alle
specifiche discipline normative di settore.
5. Per l'affidamento
degli incarichi di cui al presente articolo si applicano i principi di cui all'art.
35 commi 2, 4, 5, 6 e 9.
Art. 38 - Incarichi a dipendenti di altra Pubblica
Amministrazione
1. Gli incarichi di
cui all'art. 37 possono essere conferiti a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione
previo preventivo consenso della stessa.
Art. 39 - Limiti di spesa
1. Gli incarichi
conferiti, di cui all' art. 37, non possono superare complessivamente la spesa
annua di E 15.000,00=;
Art. 40 - Comando
presso altre Pubbliche Amministrazioni
1. Su richiesta di
una Pubblica Amministrazione ed anche al fine di un eventuale trasferimento
definitivo, è possibile comandare per un periodo non superiore a due anni un
dipendente comunale a svolgere servizio presso un'altra Pubblica Amministrazione,
con copertura integrale della spesa a carico di quest'ultima.
2. Il comando è
disposto dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale sentito
il Responsabile dell'Area cui appartiene il dipendente interessato, con il
consenso di quest'ultimo e previo accordo con l'ente richiedente, semprechè
tale atto non costituisca intralcio all'efficace svolgimento dell'attività
comunale.
3.
Per i Responsabili provvede il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario
Comunale sentito il Sindaco.
4. Allo stesso modo
si procede prima di accettare il trasferimento definitivo di un dipendente di
altra pubblica amministrazione.
Art. 41 - Distacco temporaneo presso Enti pubblici o privati
1. Per lo sviluppo di
iniziative d'interesse comunale, è possibile distaccare per periodi determinati
e con oneri a carico del bilancio comunale, dipendenti comunali presso un'altra
Pubblica Amministrazione o Enti pubblici o privati.
2. Al distacco si
procede subordinatamente alla conclusione di un accordo con l'ente interessato
volto a regolare tempi e modalità di svolgimento dell'attività formativa.
3.
Il distacco è disposto dal Direttore Generale, se nominato, o il Segretario
Comunale sentito il Responsabile previa approvazione del progetto
dell'iniziativa da parte della Giunta Comunale.
4. Quando il distacco
riguarda un Responsabile, vi provvede il Direttore Generale, se nominato, o il
Segretario Comunale sentito il Sindaco.
Art. 42 - Autorizzazione all'assunzione di incarichi a
favore
di altre Amministrazioni
1. L'Amministrazione Comunale può
autorizzare i propri dipendenti a svolgere presso Amministrazioni dello Stato
Regioni enti pubblici locali aziende associazioni e consorzi tra enti locali
società con partecipazione pubblica ed Aziende Sanitarie Locali altri soggetti
esercenti servizi di pubblica utilità incarichi in qualità di perito, arbitro,
consulente, membro di gruppo di lavoro o commissioni di concorsi, collaboratore
professionale, ovvero assumere cariche in società non aventi fine di lucro
verificate le compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio
in atto con l'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione
non può autorizzare il dipendente all'esercizio di incarichi a favore di
privati.
3. L'autorizzazione
per ciascun incarico viene rilasciata sulla base di formale istanza inoltrata
dall'ente fruitore e/o dal dipendente interessato e rivolta alla struttura
competente in materia di personale contenente dettagliata descrizione della
tipologia di prestazioni richieste, la compiuta durata ed intensità
dell'incarico nonché il compenso spettante proposto o convenuto.
4. Le prestazioni
autorizzabili devono necessariamente rivestire il carattere della temporaneità
e dell' occasionalità.
5. Sono fatte salve
per i dipendenti con rapporto a tempo parziale eventuali disposizioni legislative
generali o speciali, disciplinanti la materia.
6. Gli incarichi sono
espletati compatibilmente con l'osservanza dell'orario di servizio non possono
interferire in alcun modo con i doveri d'ufficio né è consentito utilizzare
strumenti o mezzi dell'ufficio per il loro assolvimento.
7.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Generale, se nominato, o dal
Segretario Comunale, sentito il Sindaco, previo nulla osta del Responsabile di Area
cui il dipendente è subordinato che dovrà tra l'altro valutare la compatibilità
dell'incarico con il programma di lavoro prefissato nel P.E.G. / P.R.O. nonché
con l'andamento dell'attività lavorativa stessa.
8. L'autorizzazione,
può essere sospesa o revocata ad opera del Direttore Generale, se nominato, o
dal Segretario Comunale su richiesta del Responsabile di Area di appartenenza
quando sopravvenute gravi esigenze di servizio richiedano la necessaria
presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario e/o straordinario
coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.
Art. 43 - Norme finali
1. I contratti di
lavoro a tempo determinato e i contratti c.d. flessibili sono costituiti entro
i termini previsti dalla normativa nazionale vigente tenuto conto della legge
finanziaria annuale.
2. I contratti di
collaborazione esterna, nelle loro varie articolazioni, sono ammessi solo se
previsti dalla normativa nazionale vigente.
Art. 44 - Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione
del regolamento.
2.
Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
disposizioni regolamentari e/o gli atti amministrativi comunali in contrasto
con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Munito del sigillo
del Comune il presente regolamento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli
atti normativi del Comune.
4.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
INDICE
Art. 19 - Revoca Incarichi Dirigenziali
Art. 20 - Reggenza Area d'attività
Art.
21 - Responsabile d'Ufficio o Servizio
Art.
22 - Responsabile di procedimento o di attività
Art. 23 - Conflitti di competenza
Art. 24 - Conflitti di funzioni o d'interesse
Art. 25 - Dotazione organica
Art. 26 - Ordinamento professionale
Art. 27 - Assegnazione del personale
Art. 28 - Relazioni tra il personale
Art. 29 - Gestione delle risorse umane
Art. 30 - Responsabilità dei Responsabili d'Area
Art. 31 - Sistema integrato di controllo, monitoraggio e
valutazione -
Nucleo di Valutazione
Art. 32 - Responsabilità del personale
Art. 33 - Mobilità interna
Art. 34 - Mobilità esterna
Art. 35 - Incarichi di collaborazione esterna
Art. 36 - Aspettativa per incarichi esterni
Art. 37 - Contratti di lavoro autonomo occasionale
Art. 38 - Incarichi a dipendenti di altra Pubblica
Amministrazione
Art. 39 - Limiti di spesa
Art. 40 - Comando presso altre Pubbliche Amministrazioni
Art. 41 - Distacco temporaneo presso Enti pubblici o privati
Art. 42 -
Autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di altre
Amministrazioni
Art. 43 - Norme finali
Art. 44 - Entrata in vigore