LA GIUNTA
COMUNALE
Premesso
che il D.Lgs 360/98 ha istituito, a decorrere dal 1999, l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 48 - c. 10 -
della L. 449/97, modificata dalla L. 191/98;
Visto,
in particolare, l'articolo 1 comma 3 del precisato D. Lgs. 360 del 28 settembre
1998, così come sostituito dall'art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del
27/12/2006, ai sensi del quale "I Comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002" ed, inoltre,
"la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali";
Vista
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 25/01/2007, con la
quale è stata istituita per il Comune di Tarzo l'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,1 punti percentuali;
Preso
atto che al predetto atto è stato attribuito valore regolamentare;
Visto
l'articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 "Legge Finanziaria per
il 2007",, il quale ha stabilito che "gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
Ritenuto
opportuno procedere alla conferma dell'aliquota di compartecipazione
all'addizionale comunale irpef deliberata con provvedimento del Commissario
Straordinario n. 2 del 25/01/2007 nella misura di 0,1 punti percentuali;
Acquisito
il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma I° del D. Lgs. n. 267
del 18/08/2000 e preso atto dell'attestazione che il presente atto non comporta
impegno di spesa ne' diminuzione di entrata;
con l'assistenza
giuridico-amminitrativa del Segretario Comunale,
con
votazione favorevole unanime, espressa in forma palese
DELIBERA
1) di confermare, per l'anno 2008, l'aliquota
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella
misura di 0,1 punti percentuali;
2) di provvedere alla pubblicazione della
presente deliberazione su apposito sito informatico individuato con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro
della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le
necessarie modalità applicative.
Con
separata votazione favorevole, unanime espressa nelle forme di legge,
D I C H I A R A
la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00.
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Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I° comma del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
rag.
Carlo DALLE CRODE