LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che il D.Lgs 360/98 ha istituito, a decorrere dal 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 48 - c. 10 - della L. 449/97, modificata dalla L. 191/98;

 

Visto, in particolare, l'articolo 1 comma 3 del precisato D. Lgs. 360 del 28 settembre 1998, così come sostituito dall'art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27/12/2006, ai sensi del quale "I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002" ed, inoltre, "la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali";

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 25/01/2007, con la quale è stata istituita per il Comune di Tarzo l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,1 punti percentuali;

 

Preso atto che al predetto atto è stato attribuito valore regolamentare;

 

Visto l'articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 "Legge Finanziaria per il 2007",, il quale ha stabilito che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  Dette deliberazioni, anche se approvate all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

 

Ritenuto opportuno procedere alla conferma dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale irpef deliberata con provvedimento del Commissario Straordinario n. 2 del 25/01/2007 nella misura di 0,1 punti percentuali;

 

Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma I° del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e preso atto dell'attestazione che il presente atto non comporta impegno di spesa ne' diminuzione di entrata;

 

          con l'assistenza giuridico-amminitrativa del Segretario Comunale,

 

con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese

 

DELIBERA

 

1)      di confermare, per l'anno 2008, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura di 0,1 punti percentuali;

 

2)      di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

 

         Con separata votazione favorevole, unanime espressa nelle forme di legge,

 

D I C H I A R A

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  4° comma del D. Lgs. 267/00.

                                  

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Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I° comma del D.Lgs. 267/2000.

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                        rag. Carlo DALLE CRODE