LA GIUNTA COMUNALE
PRESO
ATTO
· che la vigente
legislazione afferma esplicitamente il principio per cui la collettività è
impegnata a favorire l'inserimento lavorativo e sociale delle persone deboli e
svantaggiate;
ATTESO
che l'UlSS 7 nel 2003 aveva proposto un tirocinio socializzante presso questo
Ente del sig. D.B., residente a Tarzo, che rientra tra le persone prese in
carico dal Servizio Inserimento Lavorativo disabili (S.I.L.D.) dell'Azienda
ULSS 7, ciò al fine di valutarne la residua capacità lavorativa e con
l'obiettivo di riuscire quindi ad inserirlo alla fine di tale percorso in
un'attività vera e propria e che tale tirocinio è stato prorogato più volte nel
corso del tempo;
VISTO il verbale di
accertamento del grado di handicap e della capacità complessiva individuale e
residua (L. 104/92) del 20/03/2001 mediante il quale è stato accertato che per
il sig. D.B. sussiste una capacità lavorativa residua che può esplicarsi in
attività lavorative di tipo manuale - esecutivo in ambiente non particolarmente
rumoroso e che sussiste possibilità di recupero della capacità lavorativa;
PRESO ATTO
dell'esito positivo del suddetto tirocinio, dell'impegno e della buona volontà
profuse dal sig. D.B. durante questa esperienza durata complessivamente quasi
quattro anni, che hanno portato l'Ufficio a proporre la stipula di una
convenzione del Comune di Tarzo con la Cooperativa sociale "Vita
Nova" Onlus di Vittorio Veneto per un'assunzione da parte della suddetta
Cooperativa di D.B. con svolgimento di compiti attinenti l'ambito dell'area
tecnica del nostro Comune, ove egli ha già svolto in questi anni il tirocinio
suindicato supportando l'attività degli operai;
VISTO che
nel dettaglio le attività svolte dal sig. D.B. durante il suo tirocinio, così
come indicato nella nota del 31.08.2006 dall'Ufficio tecnico, tenendo conto
delle sue capacità e delle sue problematiche di salute, sono state le seguenti:
q pulizia aree
cimiteriali ed in particolare sistemazione dei vialetti inghiaiati e raccolta
di rifiuti con semplici strumenti di lavoro manuali;
q pulizia delle aree
a verde comunali, innaffiamento delle aiuole e raccolta delle sterpaglie e
dell'erba tagliata con l'uso del rastrello e altri semplici strumenti;
q assistenza agli
operai durante le normali mansioni quotidiane.
CONSIDERATO
che la Cooperativa Vita Nova Onlus si è resa disponibile a garantire
l'espletamento delle suddette prestazioni mediante l'assunzione di D.B. e sua
collocazione lavorativa presso questo Comune tramite la stipula di una
convenzione con durata dal 16/04/2007 al 15/04/2008;
PRESO ATTO
dell'esito positivo di suddetta Convenzione, dell'impegno e della buona volontà
profuse dal sig. D.B. durante questa esperienza, che ha portato l'Ufficio a
proporre la proroga di suddetta Convenzione alle stesse condizioni e
prezzi, come descritto nell'art. 4
della Convenzione allegata, del Comune
di Tarzo con la Cooperativa sociale "Vita Nova" Onlus di Vittorio
Veneto per un'assunzione da parte della suddetta Cooperativa di D.B. con
svolgimento di compiti attinenti l'ambito dell'area tecnica del nostro Comune,
ove egli ha già svolto in questi anni il tirocinio suindicato supportando
l'attività degli operai;
VISTO che
è già stato istituito nel bilancio 2008 l'apposito capitolo "inserimento
lavorativo tramite cooperativa sociale", per finanziare questo progetto
che riveste un'importante valenza sociale, e che ha, come già evidenziato,
l'obiettivo di promuovere l'autonomia di una persona socialmente svantaggiata e
in stato di disoccupazione da molto tempo, obiettivo fondamentale tra quelli
perseguiti dal servizio sociale;
RITENUTO di
stabilire l'orario lavorativo di D.B. in ore n. 22 settimanali, tenuto
conto del costo orario lordo applicato al Comune dalla Cooperativa Vita Nova e
quantificato in Euro 16,20 (compresa IVA al 20%) e delle relative disponibilità
di bilancio;
DATO ATTO
che successivamente, tramite accordi con la Cooperativa e l'Ufficio tecnico,
verra' stabilito l'orario giornaliero di lavoro di D.B. presso questo Comune;
VISTA la legge
05.02.1992 n. 104;
VISTE le leggi
regionali 08.05.1980 n. 46, 15.12.1982 n. 55, 14.09.1994 n. 56, 03.12.1996 n.
5;
VISTO il parere
favorevole espresso sulla proposta di cui alla presente deliberazione dal
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
con
l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
con
votazione favorevole, unanime espressa nelle forme di legge,
D
E L I B E R A
1) Di
procedere alla proroga della convenzione tra il Comune di Tarzo e la
Cooperativa Vita Nova Onlus per l'inserimento lavorativo di D.B., alle medesime
condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto (come da art. 4
della Convenzione originaria allegata) salvo richiesta esplicita e motivata proveniente
dalla Cooperativa Vita Nova Onlus da valutare con la stessa;
2) Di
stabilire che la proroga della convenzione avrà durata dal 16.04.2008 al
16.06.2008 con possibilità di eventuale proroga;
4) Di
stabilire che ogni eventuale proroga dovrà essere approvata dalla Giunta
Comunale;
5) Di
stabilire che il Comune di Tarzo durante questi due mesi di proroga si riserva
di valutare soluzioni di assunzione e integrazione sociale più economiche al
fine di rispettare criteri di
economicità di spesa propri dell'Ente Pubblico;
5)
Di demandare al di dare mandato al Responsabile di Servizio di adottare tutti
gli adempimenti amministrativi conseguenti;
con separata
votazione favorevole unamine, espressa nelle forme di legge,
D I C H I A R A
la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
*
* * * * *
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49,
1°comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Introvigne
ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI
BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27/BIS DELLA TABELLA ALLEGATO B) DEL D.P.R.
26.10.1972 N. 642, COSI' MODIFICATO DALL'ART. 17 DEL D.LGS. 4.12.1997 N. 460.
COMUNE DI TARZO PROVINCIA DI TREVISO
Prot. n. 5282
CONVENZIONE
FRA IL COMUNE DI TARZO E LA COOPERATIVA
SOCIALE VITA NOVA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE CIMITERIALI, ALTRI
SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO.
REPUBBLICA
ITALIANA
L'anno 2007 addì 23 del mese di aprile
alle ore 10,00 nell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tarzo;
fra Gomarasca Giovanni nato a il , nella sua qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza/Sociale
del Comune di Tarzo (nel proseguio denominato affidante), c. f. 84000890263,
giusto Decreto Sindacale n. 9 del 31.12.2003 ed ai sensi dell'art. 107/2°-3°
lett. c) della Legge 267/2000;
e il sig. Gianpiero Borriello nato a
Sacile (PN) il 09/01/1962 e residente a Conegliano (TV) in Via Belluno n. 11,
nella sua qualità di Presidente della Cooperativa Sociale Vita Nova Onlus con
sede a Vittorio Veneto (TV) in Via della Seta n. 23/10, P.IVA 03327740266 (nel
proseguio denominato affidatario)
Viene stipulato quanto
segue:
PREMESSO
CHE, in esecuzione degli articoli 15 e
16 della L.R. 5.7.1994 n. 24 di attuazione dei principi di cui alla legge n.
381/1991, gli Enti Pubblici possono affidare mediante convenzione la fornitura
di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari alle Cooperative Sociali di
tipo "B" disciplinate dalla legge n. 381/1991 nonché dalla L.R. n.
24/1994;
CHE la L.R. n. 24/1994, agli articoli
14 e 16, definisce in particolare i seguenti criteri preferenziali nella scelta
del contraente:
a)
legami con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i servizi;
b)
ininterrotta iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 5 della L.R.
n. 24/1994;
c)
rapporti qualità - costo del progetto;
d)
requisiti e condizioni qualitative dell'organismo;
CHE con deliberazione della Giunta
Regionale n. 4517 del 16.12.1997 sono stati individuati gli elementi oggettivi
per l'individuazione dell'Affidatario nonché i criteri preferenziali per la
stipula delle convenzioni;
CHE la scelta di affidare il servizio
in convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.
381/1991 e della L.R. n. 23/2006 in deroga alla disciplina ordinaria in materia
di contratti della pubblica amministrazione trova giustificazione nel fatto
che in virtù del convenzionamento si rende possibile l'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate seguite dai Servizi Sociali;
CHE con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri di Giunta comunale nr. 28 del 12.04.2007, esecutiva
ai sensi di legge, sono state definite le linee di indirizzo per la stipula
della presente convenzione, mediante la procedura del convenzionamento prevista
dall'art. 5 della legge 8.11.1991 n. 381;
DATO ATTO che con note del 08.01.2007
prot. 152, del 10.01.2007 prot. n. 260 e del 10.01.2007 prot. n. 261 sono stati
richiesti i preventivi a tre Cooperative per una eventuale sottoscrizione di una convenzione per
l'inserimento lavorativo di una persona
svantaggiata;
PRESO ATTO che solo la Cooperativa
sociale Vita Nova Onlus ha comunicato il 15.01.2007 con prot. n. 427, la loro
miglior offerta al prezzo orario di E. 13,50 più IVA al 20%;
CHE la Cooperativa sociale Vita Nova è
iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali ex L.R. n. 24/94 al n.
TV0051, sez. B, con decreto di conferma n. 90 del 14/03/2007 del Dirigente
Regionale della Direzione per i Servizi Sociali;
CHE l'Affidatario ha contemplato tra le
finalità del proprio Statuto il perseguimento dello sviluppo dell'interesse
generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale delle
persone ed il favorire il rapporto dei propri soci con gli Enti Pubblici al
fine di caratterizzare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate,
con lo svolgimento - inter alia - delle attività di cui al presente
contratto;
VISTA la legge n. 381/1991;
VISTA la legge n. 52/1996;
VISTA la L.R. n. 23/2006;
VISTA la L.R. n. 5/1996;
VISTA la D.G.R. n. 4517 del 16.12.1997;
VISTA la D.G.R. n. 1231 del
18.03.2005;
Tutto ciò premesso e ritenuto, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, i presenti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
- PRINCIPI GENERALI
Le premesse del presente atto
costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
ARTICOLO 2
- OGGETTO - La convenzione ha per oggetto:
l'affidamento del servizio di manutenzione
del verde nelle seguenti aree:
- pulizia aree
cimiteriali ed in particolare sistemazione dei vialetti inghiaiati e raccolta
di rifiuti con semplici strumenti di lavoro manuali;
- pulizia
delle aree a verde comunali, innaffiamento delle aiuole e raccolta delle
sterpaglie e dell'erba tagliata con l'uso del rastrello e altri semplici
strumenti;
- assistenza
agli operai durante le normali mansioni quotidiane
ARTICOLO 3
- GESTIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE DA IMPIEGARE
Per l'esecuzione del servizio
l'Affidatario si impegna ad impiegare n. 1 persona assunta dalla Cooperativa
convenzionata con le seguenti qualifiche professionali:
- n. 1 dipendente/socio lavoratore al
1^ livello contrattuale individuato nella persona di D. B.;
- L'Affidatario si impegna ad eseguire
tutti gli interventi oggetto della convenzione impiegando prodotti, mezzi e
apparecchiature propri.
- Le attività esposte all'art. 2
dovranno essere svolte secondo le direttive impartite e gli orari stabiliti
dai Referenti individuati dal Servizio interessato.
- L'Affidatario si impegna a rispettare
per i lavoratori impiegati tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti
dalla contrattazione di settore, nonché le norme contrattuali di settore per i
dipendenti e/o soci lavoratori con particolare riferimento ai minimi
contrattuali.
- L'Affidatario si impegna ad
assicurare completamente lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro.
- L'Affidatario si obbliga al rispetto
ed alla stretta osservanza di tutte le norme di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di
dati personali dei quali può venire a conoscenza nel corso dell'espletamento
del servizio.
- In caso di inadempimento
l'Affidatario sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le
operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra
citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili"
così come definiti dall'art.
4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.
196/2003 e dalle altre norme del medesimo decreto ad esso connesse, e collegate
ad eventuali modifiche nel tempo.
Restano ferme, in ogni caso, le
responsabilità civili e penali dell'Affidatario in caso di utilizzo non
conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso
dell'espletamento del servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri
obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
ARTICOLO 4
- DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà durata dal
23.04.2007 sino al 15.04.2008, con eventuale possibilità di successiva proroga
di sei mesi in sei mesi, da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al
successivo articolo 5.
L'Affidatario s'impegna comunque ad
effettuare il servizio alle condizioni convenute con la presente convenzione,
fino alla scadenza naturale.
ARTICOLO 5
- OPZIONI PER PROROGA DEL CONTRATTO
L'Affidatario si obbliga a prorogare,
su richiesta dell'Affidante, il contratto per altri sei mesi successivi al
periodo previsto al precedente articolo 4, alle medesime condizioni ed ai
prezzi contenuti nell'originario contratto. L'opzione va esercitata non oltre
il termine di quindici giorni
precedenti la scadenza naturale della convenzione.
ARTICOLO 6
- REVISIONE PREZZI
I prezzi del presente contratto non
saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta
la durata del contratto. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il
verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'Affidatario potrà
domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice
civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell'alea normale del contratto. L'Affidatario qualora chieda la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare
tale situazione all'Affidante con dati inconfutabili. L'Affidante si riserva la
facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire
modifiche eque alle condizioni del contratto.
ARTICOLO 7
- OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
L'Affidatario garantisce l'inserimento
lavorativo di una persona svantaggiata, preventivamente segnalata dai Servizi
Sociali del Comune di Tarzo. L'avvio al lavoro delle predette persone, gli
orari e la durata del contratto saranno concordati con il Referente dei Servizi
Sociali Comunali.
ARTICOLO 8
- MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
Tutti gli interventi relativi ai
compiti elencati al precedente art. 2, dovranno essere preventivamente
concordati con il Capo-operai del Comune di Tarzo, e dovranno essere eseguite
al massimo entro due giorni, secondo le direttive impartite da quest'ultimo.
In caso di mancata realizzazione delle
attività oggetto della presente convenzione, l'Affidante provvederà ad affidare
il servizio a terzi con spese a carico dell'Affidatario.
Per la rifusione delle spese di cui
sopra l'Affidante provvederà a trattenere il relativo importo dal corrispettivo
delle fatture emesse dall'Affidatario, fatta salva l'azione ordinaria.
ARTICOLO 9
- CORRISPETTIVO
II Comune di Tarzo, tramite il
Responsabile sottoscrittore della presente convenzione, si impegna, a fronte
degli interventi concordati ed eseguiti, a versare un corrispettivo di Euro
13,50 + I.V.A. orario, che sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di
presentazione
della fattura, la quale dovrà riportare
gli interventi eseguiti. La liquidazione sarà subordinata al visto da parte del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale dell'Affidante quale attestazione
della regolare esecuzione dei lavori eseguiti.
Il valore complessivo del contratto
ammonta, su base annuale, ad Euro 14.256,00 oltre I.V.A. 20%, quindi per
complessivi Euro 17.107,20.
I pagamenti troveranno imputazione al
capitolo n. 5722 del bilancio di previsione 2007 denominato: "intervento
lavorativo tramite cooperativa sociale".
ARTICOLO 10
- RESPONSABILITÀ'
L'Affidatario si obbliga a mantenere
indenne l'Affidante da tutte le richieste di danni patrimoniali, e non,
conseguenti all'attività posta in essere nell'espletamento dei servizi
disciplinati dal presente contratto.
Ogni responsabilità in caso di
infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei servizi
ricadrà sull'Affidatario, restando completamente sollevato sia l'Affidante e
sia il personale comunale preposto alla verifica dei servizi.
In caso di inosservanza delle modalità
di espletamento dei servizi o inadempienza in tutte le prescrizioni di cui al
presente contratto, l'Affidatario sarà unico responsabile, anche sotto il
profilo penale.
ARTICOLO 11
- ASSICURAZIONE
L'Affidatario presenterà copia delle
polizze assicurative sottoscritte dalla Cooperativa esecutrice dei servizi
riferite specificatamente ai servizi oggetto del presente contratto.
La Cooperativa sociale Vita Nova onlus
ha sottoscritto con la Carnica Assicurazioni, agenzia di Vittorio Veneto (TV),
la polizza responsabilità civile terzi n. 0013335T del 18/03/2005.
Le polizze sopra specificate per la
responsabilità civile per danni a persone, cose e animali, che venissero
arrecati dal personale dell'Affidatario nell'espletamento dei servizi,
presentano massimali non inferiori
ad Euro 1.000.000,00.= per ogni
sinistro;
Le polizze stipulate dall'affidatario,
dovranno coprire l'intero periodo di durata dei servizi.
Per ogni ipotesi non coperta dalle
polizze assicurative, si precisa che la responsabilità per danni che, in
relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero
all'Affidante, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni
a totale carico dell'Affidatario.
L'Affidante è esonerato da ogni
responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale
dipendente dall'Affidatario impegnato nei servizi, convenendosi a tale riguardo
che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo
stabilito nella convenzione.
ARTICOLO 12
- RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L'Affidante si riserva la facoltà di
procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento, ai
sensi dell'ari. 1456 C.C., nei seguenti casi:
1.
mancato inserimento lavorativo della persona di D.B. segnalata dai
Servizi Sociali;
2.
abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
3.
inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale,
assicurativo, contributivo, sanitario, riferite al personale dipendente/socio
della Cooperativa;
4.
subappalto anche parziale non autorizzato;
5.
cessione del contratto;
6.
procedure concorsuali e/o frode;
7.
non ottemperanza, alle prescrizioni dell'Affidante;
8. n. 3 infrazioni anche diverse, e non
considerate penali, alle condizioni contrattuali e contestazione conseguente
dell'Affidante;
9.
episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli
utenti e dei loro familiari;
10.
in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti
un grave disservizio per l'Affidante e di riflesso per l'utenza.
11.
Mancata presentazione nei termini della polizza di cui all'articolo 11
del presente contratto.
Il verificarsi di una delle ipotesi
suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore e l'Affidatario
non potrà partecipare a gare indette dal Comune di Tarzo per i tre anni
successivi.
Nelle ipotesi sopra elencate, il
contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito del
ricevimento da parte dell'Affidatario di comunicazione scritta con
raccomandata A/R. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la
richiesta di risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 13
- DIVIETO DI CESSIONE - DIVIETO DI SUBAPPALTO E'
fatto divieto sotto pena di risoluzione anticipata del contratto la cessione '
totale o parziale del presente contratto. Il sub-appalto può essere autorizzato
per iscritto da parte dell'Affidante previa richiesta da parte
dell'Affidatario.
ARTICOLO 14
- NORMATIVA ANTIMAFIA
L'Amministrazione Comunale da atto che
sono stati assolti tutti gli adempimenti di cui all'art. 20 della Legge
19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni e che la stipula della presente
convenzione non è soggetta agli accertamenti antimafia ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera e), del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.
L'Affidante da altresì atto d'essere in
possesso della dichiarazione di cui al D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187.
ARTICOLO 15
- SPESE CONTRATTUALI
L'Affidatario dichiara che ai sensi
dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 è da considerarsi ONLUS e
conseguentemente gode dell'esenzione dall'imposta di bollo.
Le eventuali spese che dovessero essere
inerenti e conseguenti la presente convenzione saranno a carico del Comune di
Tarzo.
Per tutto quanto non previsto nella
presente convenzione valgono le norme di cui al Codice Civile.
Le parti, dopo lettura del presente
atto, trovatolo conforme alla loro volontà, dichiarano di approvarlo e
sottoscriverlo.
L'atto è redatto in n. 5 fogli per
complessive facciate 5 della presente fino a questo punto.
Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI TARZO
IL RESPONSABILE
DELL'AREA VIGILANZA-SOCIALE
Giovanni Gomarasca
L'AFFIDATARIO
Il
Presidente della Coopeativa Sociale Vita Nova Onlus
Gianpiero Borriello