LA GIUNTA COMUNALE

 

PRESO ATTO

·    che la vigente legislazione afferma esplicitamente il principio per cui la collettività è impegnata a favorire l'inserimento lavorativo e sociale delle persone deboli e svantaggiate;

ATTESO che l'UlSS 7 nel 2003 aveva proposto un tirocinio socializzante presso questo Ente del sig. D.B., residente a Tarzo, che rientra tra le persone prese in carico dal Servizio Inserimento Lavorativo disabili (S.I.L.D.) dell'Azienda ULSS 7, ciò al fine di valutarne la residua capacità lavorativa e con l'obiettivo di riuscire quindi ad inserirlo alla fine di tale percorso in un'attività vera e propria e che tale tirocinio è stato prorogato più volte nel corso del tempo;

VISTO il verbale di accertamento del grado di handicap e della capacità complessiva individuale e residua (L. 104/92) del 20/03/2001 mediante il quale è stato accertato che per il sig. D.B. sussiste una capacità lavorativa residua che può esplicarsi in attività lavorative di tipo manuale - esecutivo in ambiente non particolarmente rumoroso e che sussiste possibilità di recupero della capacità lavorativa;

PRESO ATTO dell'esito positivo del suddetto tirocinio, dell'impegno e della buona volontà profuse dal sig. D.B. durante questa esperienza durata complessivamente quasi quattro anni, che hanno portato l'Ufficio a proporre la stipula di una convenzione del Comune di Tarzo con la Cooperativa sociale "Vita Nova" Onlus di Vittorio Veneto per un'assunzione da parte della suddetta Cooperativa di D.B. con svolgimento di compiti attinenti l'ambito dell'area tecnica del nostro Comune, ove egli ha già svolto in questi anni il tirocinio suindicato supportando l'attività degli operai;

VISTO che nel dettaglio le attività svolte dal sig. D.B. durante il suo tirocinio, così come indicato nella nota del 31.08.2006 dall'Ufficio tecnico, tenendo conto delle sue capacità e delle sue problematiche di salute, sono state le seguenti:

q    pulizia aree cimiteriali ed in particolare sistemazione dei vialetti inghiaiati e raccolta di rifiuti con semplici strumenti di lavoro manuali;

q    pulizia delle aree a verde comunali, innaffiamento delle aiuole e raccolta delle sterpaglie e dell'erba tagliata con l'uso del rastrello e altri semplici strumenti;

q    assistenza agli operai durante le normali mansioni quotidiane.

CONSIDERATO che la Cooperativa Vita Nova Onlus si è resa disponibile a garantire l'espletamento delle suddette prestazioni mediante l'assunzione di D.B. e sua collocazione lavorativa presso questo Comune tramite la stipula di una convenzione con durata dal 16/04/2007 al 15/04/2008;

PRESO ATTO dell'esito positivo di suddetta Convenzione, dell'impegno e della buona volontà profuse dal sig. D.B. durante questa esperienza, che ha portato l'Ufficio a proporre la proroga di suddetta Convenzione alle stesse condizioni e prezzi,  come descritto nell'art. 4 della Convenzione allegata,  del Comune di Tarzo con la Cooperativa sociale "Vita Nova" Onlus di Vittorio Veneto per un'assunzione da parte della suddetta Cooperativa di D.B. con svolgimento di compiti attinenti l'ambito dell'area tecnica del nostro Comune, ove egli ha già svolto in questi anni il tirocinio suindicato supportando l'attività degli operai;

VISTO che è già stato istituito nel bilancio 2008 l'apposito capitolo "inserimento lavorativo tramite cooperativa sociale", per finanziare questo progetto che riveste un'importante valenza sociale, e che ha, come già evidenziato, l'obiettivo di promuovere l'autonomia di una persona socialmente svantaggiata e in stato di disoccupazione da molto tempo, obiettivo fondamentale tra quelli perseguiti dal servizio sociale;

RITENUTO di stabilire l'orario lavorativo di D.B. in ore n. 22 settimanali, tenuto conto del costo orario lordo applicato al Comune dalla Cooperativa Vita Nova e quantificato in Euro 16,20 (compresa IVA al 20%) e delle relative disponibilità di bilancio;

DATO ATTO che successivamente, tramite accordi con la Cooperativa e l'Ufficio tecnico, verra' stabilito l'orario giornaliero di lavoro di D.B. presso questo Comune;

VISTA la legge 05.02.1992 n. 104;

VISTE le leggi regionali 08.05.1980 n. 46, 15.12.1982 n. 55, 14.09.1994 n. 56, 03.12.1996 n. 5;

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di cui alla presente deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

 

            con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

 

            con votazione favorevole, unanime espressa nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1) Di procedere alla proroga della convenzione tra il Comune di Tarzo e la Cooperativa Vita Nova Onlus per l'inserimento lavorativo di D.B., alle medesime condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto (come da art. 4 della Convenzione originaria allegata) salvo richiesta esplicita e motivata proveniente dalla Cooperativa Vita Nova Onlus da valutare con la stessa;

 

2) Di stabilire che la proroga della convenzione avrà durata dal 16.04.2008 al 16.06.2008 con possibilità di eventuale proroga;

 

4) Di stabilire che ogni eventuale proroga dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale;

 

5) Di stabilire che il Comune di Tarzo durante questi due mesi di proroga si riserva di valutare soluzioni di assunzione e integrazione sociale più economiche al fine di  rispettare criteri di economicità di spesa propri dell'Ente Pubblico;

 

5) Di demandare al di dare mandato al Responsabile di Servizio di adottare tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti;

 

con separata votazione favorevole unamine, espressa nelle forme di legge,

 

D I C H I A R A

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

 

* * * * * *

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1°comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

 

                       

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                     Francesco Introvigne

 

 


 

 

 

 

ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27/BIS DELLA TABELLA ALLEGATO B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642, COSI' MODIFICATO DALL'ART. 17 DEL D.LGS. 4.12.1997 N. 460.

COMUNE DI TARZO                                                                                    PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 5282

CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI TARZO E LA COOPERATIVA SOCIALE VITA NOVA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE CIMITERIALI, ALTRI SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 addì 23 del mese di aprile alle ore 10,00 nell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tarzo;

fra Gomarasca Giovanni nato a        il           , nella sua qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza/Sociale del Comune di Tarzo (nel proseguio denominato affidante), c. f. 84000890263, giusto Decreto Sindacale n. 9 del 31.12.2003 ed ai sensi dell'art. 107/2°-3° lett. c) della Legge 267/2000;

e il sig. Gianpiero Borriello nato a Sacile (PN) il 09/01/1962 e residente a Conegliano (TV) in Via Belluno n. 11, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa Sociale Vita Nova Onlus con sede a Vittorio Veneto (TV) in Via della Seta n. 23/10, P.IVA 03327740266 (nel proseguio denominato affidatario)

 

Viene stipulato quanto segue:

 

PREMESSO

CHE, in esecuzione degli articoli 15 e 16 della L.R. 5.7.1994 n. 24 di at­tuazione dei principi di cui alla legge n. 381/1991, gli Enti Pubblici possono affidare mediante convenzione la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari alle Cooperative Sociali di tipo "B" disciplinate dalla legge n. 381/1991 nonché dalla L.R. n. 24/1994;

CHE la L.R. n. 24/1994, agli articoli 14 e 16, definisce in particolare i seguenti criteri preferenziali nella scelta del contraente:

a)  legami con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i ser­vizi;

b)  ininterrotta iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/1994;

c)  rapporti qualità - costo del progetto;

d)  requisiti e condizioni qualitative dell'organismo;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 4517 del 16.12.1997 so­no stati individuati gli elementi oggettivi per l'individuazione dell'Affidatario nonché i criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni;

CHE la scelta di affidare il servizio in convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 381/1991 e della L.R. n. 23/2006 in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della pubblica amministra­zione trova giustificazione nel fatto che in virtù del convenzionamento si rende possibile l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate seguite dai Servizi Sociali;

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta comunale nr. 28 del 12.04.2007, ese­cutiva ai sensi di legge, sono state definite le linee di indirizzo per la stipula della presente convenzione, mediante la procedura del convenzionamento prevista dall'art. 5 della legge 8.11.1991 n. 381;

DATO ATTO che con note del 08.01.2007 prot. 152, del 10.01.2007 prot. n. 260 e del 10.01.2007 prot. n. 261 sono stati richiesti i preventivi a tre Cooperative per una eventuale  sottoscrizione di una convenzione per l'inserimento lavorativo di una persona

svantaggiata;

PRESO ATTO che solo la Cooperativa sociale Vita Nova Onlus ha comunicato il 15.01.2007 con prot. n. 427, la loro miglior offerta al prezzo orario di E. 13,50 più IVA al 20%;

 

 

 

 

 

 

CHE la Cooperativa sociale Vita Nova è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali ex L.R. n. 24/94 al n. TV0051, sez. B, con decreto di conferma n. 90 del 14/03/2007 del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali;

CHE l'Affidatario ha contemplato tra le finalità del proprio Statuto il per­seguimento dello sviluppo dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale delle persone ed il favorire il rapporto dei propri soci con gli Enti Pubblici al fine di caratterizzare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, con lo svolgimento - inter alia - delle attività di cui al presente contratto;

VISTA la legge n. 381/1991;

VISTA la legge n. 52/1996;

VISTA la L.R. n. 23/2006;

VISTA la L.R. n. 5/1996;

VISTA la D.G.R. n. 4517 del 16.12.1997;

VISTA la D.G.R. n. 1231 del 18.03.2005;                                              

Tutto ciò premesso e ritenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i presenti  convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO - La convenzione ha per oggetto:

 l'affidamento del servizio di manutenzione del verde nelle seguenti aree:

- pulizia aree cimiteriali ed in particolare sistemazione dei vialetti inghiaiati e raccolta di rifiuti con semplici strumenti di lavoro manuali;

- pulizia delle aree a verde comunali, innaffiamento delle aiuole e raccolta delle sterpaglie e dell'erba tagliata con l'uso del rastrello e altri semplici strumenti;

- assistenza agli operai durante le normali mansioni quotidiane

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE DA IMPIEGARE

Per l'esecuzione del servizio l'Affidatario si impegna ad impiegare n. 1 per­sona assunta dalla Cooperativa convenzionata con le seguenti qualifiche pro­fessionali:

- n. 1 dipendente/socio lavoratore al 1^ livello contrattuale individuato nella persona di D. B.;

- L'Affidatario si impegna ad eseguire tutti gli interventi oggetto della convenzione                         impiegando prodotti, mezzi e apparecchiature propri.

- Le attività esposte all'art. 2 dovranno essere svolte se­condo le direttive impartite e gli orari stabiliti dai Referenti individuati dal Servizio interessato.

- L'Affidatario si impegna a rispettare per i lavoratori impiegati tutte le nor­me e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore, nonché le norme contrattuali di settore per i dipendenti e/o soci lavoratori con particolare riferimento ai minimi contrattuali.

- L'Affidatario si impegna ad assicurare completamente lo svolgimento del servizio nel ri­spetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

- L'Affidatario si obbliga al rispetto ed alla stretta osservanza di tutte le norme di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio.

- In caso di inadempimento l'Affidatario sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" così come definiti dall'art.

4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 196/2003 e dalle altre norme del medesimo decreto ad esso connesse, e collegate ad eventuali modifiche nel tempo.                                                             

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali dell'Affidatario in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata dal 23.04.2007 sino al 15.04.2008, con eventuale possibilità di successiva proroga di sei mesi in sei mesi, da eser­citarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 5.

L'Affidatario s'impegna comunque ad effettuare il servizio alle condizioni convenute con la presente convenzione, fino alla scadenza naturale.

ARTICOLO 5 - OPZIONI PER PROROGA DEL CONTRATTO

L'Affidatario si obbliga a prorogare, su richiesta dell'Affidante, il contratto per altri sei mesi successivi al periodo previsto al precedente articolo 4, alle medesime con­dizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. L'opzione va esercitata non oltre il termine di quindici giorni  precedenti la scadenza naturale della convenzione.

ARTICOLO 6 - REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente contratto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'Affidatario potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. L'Affidatario qualora chieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione all'Affidante con dati inconfutabili. L'Affidante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario garantisce l'inserimento lavorativo di una persona svantaggiata, preventivamente segnalata dai Servizi Sociali del Comune di Tarzo. L'avvio al lavoro delle predette persone, gli orari e la durata del contratto saranno concordati con il Referente dei Servizi Sociali Comunali.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Tutti gli interventi relativi ai compiti elencati al precedente art. 2, dovranno essere preventivamente concordati con il Capo-operai del Comune di Tarzo, e dovranno essere eseguite al massimo entro due giorni, secondo le direttive impartite da quest'ultimo.

In caso di mancata realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Affidante provvederà ad affidare il servizio a terzi con spese a carico dell'Affidatario.

Per la rifusione delle spese di cui sopra l'Affidante provvederà a trattenere il relativo importo dal corrispettivo delle fatture emesse dall'Affidatario, fatta salva l'azione ordinaria.

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO

II Comune di Tarzo, tramite il Responsabile sottoscrittore della presente convenzione, si impegna, a fronte degli interventi concordati ed eseguiti, a versare un corrispettivo di Euro 13,50 + I.V.A. orario, che sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione

della fattura, la quale dovrà riportare gli interventi eseguiti. La liquidazione sarà subordinata al visto da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale dell'Affidante quale attestazione della regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

Il valore complessivo del contratto ammonta, su base annuale, ad Euro 14.256,00 oltre I.V.A. 20%, quindi per complessivi Euro 17.107,20.

I pagamenti troveranno imputazione al capitolo n. 5722 del bilancio di previsione 2007 denominato: "intervento lavorativo tramite cooperativa sociale".

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ'

L'Affidatario si obbliga a mantenere indenne l'Affidante da tutte le richieste di danni patrimoniali, e non, conseguenti all'attività posta in essere nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente contratto.

Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei servizi ricadrà sull'Affidatario, restando completamente sollevato sia l'Affidante e sia il personale comunale preposto alla verifica dei servizi.

 

 

 

 

 

 

 

In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza in tutte le prescrizioni di cui al presente contratto, l'Affidatario sarà unico responsabile, anche sotto il profilo penale.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONE

L'Affidatario presenterà copia delle polizze assicurative sottoscritte dalla Cooperativa esecutrice dei servizi riferite specificatamente ai servizi oggetto del presente contratto.

La Cooperativa sociale Vita Nova onlus ha sottoscritto con la Carnica Assicurazioni, agenzia di Vittorio Veneto (TV), la polizza responsabilità civile terzi n. 0013335T del 18/03/2005.

Le polizze sopra specificate per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali, che venissero arrecati dal personale dell'Affidatario nell'espletamento dei servizi, presentano massimali non inferiori

ad Euro 1.000.000,00.= per ogni sinistro;

Le polizze stipulate dall'affidatario, dovranno coprire l'intero periodo di durata dei servizi.

Per ogni ipotesi non coperta dalle polizze assicurative, si precisa che la re­sponsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero all'Affidante, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Affidatario.

L'Affidante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale dipendente dall'Affidatario impegnato nei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo stabilito nella convenzione.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRAT­TO

L'Affidante si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'ari. 1456 C.C., nei seguenti casi:

1.   mancato inserimento lavorativo della persona di D.B. segnalata dai Servizi Sociali;

2.   abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;

3.  inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, riferite al personale dipendente/socio della Cooperativa;

4.   subappalto anche parziale non autorizzato;

5.   cessione del contratto;

6.   procedure concorsuali e/o frode;

7.   non ottemperanza, alle prescrizioni dell'Affidante;

8. n. 3 infrazioni anche diverse, e non considerate penali, alle condi­zioni contrattuali e contestazione conseguente dell'Affidante;

9.  episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti e dei loro familiari;

10.  in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni com­porti un grave disservizio per l'Affidante e di riflesso per l'utenza.

11.   Mancata presentazione nei termini della polizza di cui all'articolo 11 del presente contratto.

Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore e l'Affidatario non potrà partecipare a gare indette dal Comune di Tarzo per i tre anni successivi.

Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito del ricevimento da parte dell'Affidatario di co­municazione scritta con raccomandata A/R. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE - DIVIETO DI SUBAP­PALTO                                                                                                   E' fatto divieto sotto pena di risoluzione anticipata del contratto la cessione ' totale o parziale del presente contratto. Il sub-appalto può essere autorizzato per iscritto da parte dell'Affidante previa richiesta da parte dell'Affidatario.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'Amministrazione Comunale da atto che sono stati assolti tutti gli adempimenti di cui all'art. 20 della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni e che la stipula della presente convenzione non è soggetta agli accertamenti antimafia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

L'Affidante da altresì atto d'essere in possesso della dichiarazione di cui al D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187.                                                                      

ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI

L'Affidatario dichiara che ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 è da considerarsi ONLUS e conseguentemente gode dell'esenzione dall'imposta di bollo.

Le eventuali spese che dovessero essere inerenti e conseguenti la presente convenzione saranno a carico del Comune di Tarzo.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui al Codice Civile.

Le parti, dopo lettura del presente atto, trovatolo conforme alla loro volontà, dichiarano di approvarlo e sottoscriverlo.

L'atto è redatto in n. 5 fogli per complessive facciate 5 della presente fino a questo punto.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

COMUNE DI TARZO

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA-SOCIALE

Giovanni Gomarasca

 

 

 

 

L'AFFIDATARIO

Il Presidente della Coopeativa Sociale Vita Nova Onlus

                                                     Gianpiero Borriello