LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 2003
"Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
rientro" promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e
l'inserimento nel territorio regionale:
1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre
anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto
e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque
anni consecutivi;
2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione
dei soggetti di cui al punto 1);
DATO
ATTO che in data 14 aprile 2003 č stata inviata una nota dalla Regione
contenente i criteri provvisori per l'applicazione dell'art. 8 della suddetta
Legge 2/2003, relativo a contributi socio-assistenziali erogabili dai Comuni
del Veneto, approvati con D.G.R. n. 963 del 4.4.2003;
VISTA la richiesta del Sig.
C.G., qui residente, nato il 19/12/1976, pervenuta in data 21/03/2008, dalla
quale si evince che lo stesso ha
sostenuto le seguenti spese di trasporto di mobili e arredo, debitamente
documentate:
Ų E. 1.400,00 per
il trasporto della mobilia e arredo;
PRESO ATTO che
l'assegnazione del contributo č prevista nella misura del 100% relativamente alle
spese di viaggio sostenute, nella misura del 50% relativamente alle spese di
trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e
di attrezzature varie, nella misura del 100% relativamente alle spese per la
traslazione della salma di cittadini di origine veneta deceduti all'estero ed č
a discrezione delle singole amministrazioni la percentuale di contributo da
concedere sulle spese di affitto (comunque per un massimo di sei mesi), per
utenze domestiche (per un massimo di sei mesi), sui costi per sostegno
linguistico ai fini dell'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale;
RITENUTO
opportuno provvedere all'assegnazione di un contributo al
signor C.G. nella misura del 50% delle
spese di trasporto di mobilia, arredo e oggetti personali da lui sostenute, in
quanto il suo caso rientra tra quelli per i quali č possibile un intervento
economico del Comune;
DATO ATTO che č previsto
il rimborso da parte della Regione Veneto del 100% sulla spesa anticipata da
questo Comune;
RILEVATO
che sulla proposta di cui alla presente deliberazione č stato espresso parere
favorevole in ordine alla regolaritą tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1°comma,
del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
Ad unanimitą di voti (astenuto
il vicesindaco Ennio Casagrande), espressi nei modi e forme di legge,
D E L I B E R A
1) di accogliere
l'istanza formulata ai sensi della L.R. del Veneto n. 2/2003, per quanto in
premessa indicato, assegnando un contributo al Sig. C.G.. nella misura del 50%
delle spese di trasporto di mobilia, arredo e oggetti personali;
2)
di dare atto che č previsto il rimborso del 100% da parte della Regione Veneto
sulla spesa anticipata da questo Comune Comune;
3)
di dare mandato al Responsabile di Servizio di adottare tutti gli adempimenti
amministrativi conseguenti.
con separata
votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,
D I C H I A R A
la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
* * * * * * * *
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolaritą tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art.
49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Introvigne Francesco