LA GIUNTA COMUNALE

 

PRESO ATTO che attualmente il Comune non ha in essere alcuna convenzione con canili per la  custodia e gestione di cani randagi catturati nel comune di Tarzo;

 

CONSIDERATO che, in via provvisoria, il servizio di ricovero e custodia di cani rinvenuti nei territori comunali, per i comuni privi di convenzione, viene svolto dal Servizio Veterinario - Area C: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche “La Madonnina” - dell'Ulss 9 a Treviso;

 

DATO ATTO che, con propria nota dell'08/11/2008 prot. 110869, la suddetta ULSS 9 di Treviso ha specificato che comunque la disponibilità propria a svolgere tale servizio non si sarebbe protratta oltre l'anno 2007;

 

VISTA la conferenza dei Sindaci indetta dall'ULSS 7 di Pieve di Soligo, tenutasi il 17/06/2008, che, tra i vari punti all'ordine del giorno, ha trattato anche la questione relativa al nuovo canile di Cison a cui dovrebbero convogliarsi i cani randagi dei comuni del territorio dell'ULSS 7;

 

VISTA la nota dell'ULSS 7 di Pieve di Soligo del 18/06/2008, pervenuta a questo ente il 20/06/2008, ns. prot. 7000, con la quale si trasmette la bozza di convenzione per la gestione del canile e custodia dei cani randagi catturati nel territorio dei comuni dell' ULSS 7;

 

RITENUTA vantaggiosa l'adozione della convenzione;

 

VISTA la L.R. 60/1993;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. 167/2000;

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

 

con votazione favorevole, unanime espressa nelle forme di legge

 

D E L I B E R A

 

1. di approvare l'allegata bozza di convenzione, così come approvata dalla conferenza dei Sindaci dell'ULSS 7 nella seduta del 17/06/08, per il servizio di gestione del canile e custodia dei cani randagi catturati nel territorio dei Comuni dell'ULSS 7;

 

2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la suddetta convenzione;

 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di assumere impegno di spesa.

 

* * * * *

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                                           IL RESPONSABILE D'AREA

                                                                                                                      Daniela Ghedin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E CUSTODIA

DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO

DEI COMUNI DELL'ULSS 7

 

PREMESSO

 

Il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione, nonostante la Legge 14 agosto 1991, n. 281 e la L.R. 28 dicembre 1993, n. 60 abbiano posto delle regole per arginarlo, è ancora molto diffuso.

Tale problema coinvolge, seppur a diverso titolo, tutti i 28 Comuni del territorio dell'U.L.S.S. n. 7, all'interno dei quali si registra una situazione complessivamente costante.

 

Al fine di fronteggiare questo fenomeno, la Conferenza dei Sindaci dell'U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo ha espresso parere favorevole alla realizzazione di un canile nell'area di Cison di Valmarino a servizio di tutti i Comuni del territorio e, in seguito alla determinazione della Conferenza in data 14 dicembre 2006, l'Amministrazione dell'U.L.S.S. n. 7, con delibera del Direttore Generale, n. 1688 del 21 dicembre 2006, ha disposto l'erogazione del contributo di E 40.000,00 per la realizzazione dell'opera a carico del bilancio parte sociale.

Il progetto è volto a dotare i Comuni del territorio dell'U.L.S.S. 7 di una struttura adeguata da destinare alla tutela e all'accoglienza degli animali d'affezione al fine di prevenire il randagismo offrendo, se necessario, anche un servizio di assistenza.

 

L'area in questione è localizzata in una zona molto periferica, assolutamente immersa nella campagna, lontano dal centro cittadino. Per la sua delocalizzazione rispetto al centro urbano, l'area risulta compatibile con i requisiti previsti dalla L. R. 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.

 

La gestione del canile è affidata, con la presente convenzione, all'impresa individuale Barel Michela, di Michela Barel comproprietaria, con il Sig. Tiziano Zanardo, del terreno sul quale è stato costituito in data 10 dicembre 2007, a favore del Comune di Cison di Valmarino, per anni 30 (trenta), un diritto di superficie, al fine di realizzare e mantenere, per conto della Conferenza dei Sindaci, una costruzione da adibire al ricovero e alla cura di animali, con riferimento specifico a quelli della razza canina.

Si dà atto che il Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni Zootecniche - Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 7 ha provveduto a contattare l'unica associazione animalista presente nel Territorio dell'Ulss, l'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), che ha manifestato la propria indisponibilità alla gestione del canile, suggerendo, allo scopo, la ditta Barel Michela, quale unica in grado di gestire detto servizio.

L'atto di costituzione del diritto di superficie, Repertorio n. 880, ancorché non allegato, è parte integrante della presente convenzione.

 

Le direttive generali per lo svolgimento del servizio, che sono affidate alla Conferenza dei Sindaci, nonché  le modalità di esecuzione dello stesso, definite dal Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni Zootecniche dell'U.L.S.S. n. 7, sono contenute nella presente convenzione.

Al Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni Zootecniche dell'U.L.S.S. n. 7, compete, inoltre, la vigilanza sul servizio medesimo e i controlli sanitari di legge sulla struttura e sullo stato di salute dei cani presenti.

 

La presente convenzione è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17 giugno 2008 e della stessa ha preso atto l'Azienda U.L.S.S. 7, con delibera del Direttore Generale n.          del              ,

 

TRA

 

1)   l'Amministrazione  Comunale di ____________________________ che sottoscrive la

      seguente convenzione nella persona del Sindaco, Sig. ___________________ nato il

      __________a ___________________________________

 

2)   l'Amministrazione  Comunale di ___________________________  che sottoscrive la

      seguente convenzione nella persona del Sindaco, Sig. ___________________ nato il

      __________a ___________________________________ _

 

 

E

 

l'impresa individuale Barel Michela, con sede in Cison di Valmarino (TV), località Cal della Pila, 5, di Michela Barel, nata a Vittorio Veneto (TV) il 12 ottobre 1958 e residente a Cison di Valmarino, località Cal della Pila, 5, C.F. BRLMHL58R52M089M - di seguito chiamata Gestore.

 

CON

 

l'adesione dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 in persona del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 7, dott. Angelo Del Favero, nato a Valle di Cadore (BL) il 16.09.1949 - C.F. DLFNGL49P16L590L,

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

 

ART. 1

(Premesse)

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

 

ART. 2

(Oggetto del servizio)

 

Il servizio ha per oggetto la gestione del canile sito a Cison di Valmarino (TV) in località Cal della Pila (Catasto Terreni, Comune di Cison di Valmarino, Foglio 17°, mappale n. 128; Catasto Urbano, Comune di Cison di Valmarino, Sezione B, foglio 8°, mappale n. 732 sub. 1) e la custodia dei cani randagi.

 

 

ART. 3

(Zona da servire)

 

La zona interessata dal servizio coincide con i territori dei  Comuni sottoscrittori la presente convenzione, siti nel comprensorio dell'U.L.S.S. n. 7.

 

ART. 4

(Comune capofila)

 

Ai fini di quanto previsto dalla presente convenzione ed in particolare per quanto attiene ai rapporti con la Conferenza dei Sindaci,  il Comune di Cison di Valmarino assume il ruolo di Capofila.

 

ART. 5

(Modalità di esecuzione del servizio  e  Protocollo Sanitario)

 

In conformità alle direttive generali definite dalla Conferenza dei Sindaci, il Gestore del canile dovrà:

Ø    garantire la gestione del canile e il servizio di custodia dei cani tutti i giorni dell'anno, per 24 ore al giorno;

Ø    garantire la custodia dell'animale nei ricoveri rispettosi delle norme sul benessere animale autorizzati dal Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 7;

Ø    accettare nel canile tutti i cani consegnati dalla ditta aggiudicataria dell'appalto di cattura dei cani randagi fino alla capienza massima della struttura (12 box);

Ø    tenere un registro di entrata e di uscita degli animali custoditi che dovrà essere preventivamente vidimato dal Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni Zootecniche dell'U.L.S.S. n. 7; detto Servizio, o qualsiasi altra autorità comunale, potranno, in qualsiasi momento, prendere visione del citato registro, al fine di controllare e/o verificare la regolare tenuta;

Ø    custodire e mantenere l'animale a spese del Comune nel quale è stato catturato, secondo le tariffe approvate dalla Conferenza dei Sindaci e di cui al successivo art. 8;

Ø    affidare i cani in custodia ai soggetti che ne fanno richiesta, conservando idonea documentazione (Verbale di affido /Cessione /Ritiro Cane) ed informando detti soggetti sugli obblighi derivanti dalla detenzione dell'animale;

Ø    smaltire a spese del Comune di competenza le carcasse dei cani randagi soppressi perché inguaribili o morti successivamente al ricovero.

 

ART. 6

(Durata del servizio)

 

L'affidamento della gestione del canile e del servizio di custodia dei cani viene concesso per la durata di 15 anni, con possibilità di rinnovo del rapporto per ulteriori 15 anni, alle medesime condizioni, a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione. Tale rinnovo dovrà avvenire sentita la Conferenza dei Sindaci, l'U.L.S.S. n. 7 e subordinatamente, all'adozione di un formale provvedimento.

In ogni caso il Gestore ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando il Comune di Cison di Valmarino, per conto della Conferenza dei Sindaci e sentita l'U.L.S.S. n. 7, non abbia provveduto ad una nuova assegnazione e, comunque, non oltre 90 giorni dalla data di scadenza.

 

 

 

 

ART. 7

(Obblighi del Gestore)

 

Il Gestore del canile dovrà garantire il servizio oggetto della presente convenzione. In caso di sopravvenuta e documentata impossibilità, lo stesso dovrà individuare un altro gestore, di sua fiducia, che garantisca il servizio alle stesse condizioni in essere come descritte nella presente convenzione. Qualora il Gestore non individui altra ditta, o in caso di cessazione anticipata del contratto, il Comune di Cison di Valmarino, per conto della Conferenza dei Sindaci e sentita l'U.L.S.S. n. 7, affiderà il servizio ad una nuova ditta dallo stesso nominata.

Le spese di gestione del canile, nonché la manutenzione ordinaria, spettano al Gestore, mentre delle spese di manutenzione straordinaria si farà carico il Comune di Cison di Valmarino per conto della Conferenza dei Sindaci, sentita l'U.L.S.S. n. 7.

Il Gestore è tenuto ad osservare la vigente normativa in materia di prevenzione e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di assicurazioni sociali.

 

ART. 8

(Tariffe di custodia)

 

L'onere del mantenimento dei cani, dal momento della consegna al canile e fino all'affido, o alla morte dell'animale, sarà a carico dei Comuni, così come stabilito dalla Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60.

Per la custodia dei cani saranno applicate dal Gestore le seguenti tariffe giornaliere:

-    per i cani di taglia medio - piccola - (peso fino a 15kg):

    E/g. 3,00 (tre euro al giorno);

-    per i cani di taglia medio-grande (peso superiore a 15 kg):

E/g. 5,00 (cinque euro al giorno) per i primi 4 (quattro) mesi di custodia;

E/g. 4,00 (quattro euro al giorno) per i successivi 4 (quattro) mesi di custodia)

E/g. 3,00 (tre euro al giorno) a partire dal nono mese e fino alla morte naturale del cane o all'affido.

I prezzi sono comprensivi di qualsiasi onere inerente il presente servizio e al netto di I.V.A..

Dette tariffe sono soggette all'aggiornamento biennale, su preventiva richiesta del Gestore, inoltrata alla Conferenza dei Sindaci per il tramite del Comune di Cison, sulla base dell'aumento pari al 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e riferito ai dodici mesi precedenti alla scadenza del secondo anno della convenzione. L'aggiornamento ha comunque effetto dal mese successivo a quello della richiesta, se presentata successivamente a detta scadenza biennale.

 

ART. 9

(Spese sanitarie)

 

L'assistenza sanitaria al canile è garantita dall'Azienda U.L.S.S. n. 7 ai sensi dell'art. 8, co. 6, della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60. Ulteriori spese sanitarie che si rendessero necessarie agli animali custoditi dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'U.L.S.S. n. 7.

Al fine di favorire gli affidi, l'U.L.S.S. n. 7 si fa carico, inoltre, della spesa relativa alla sterilizzazione delle femmine, per un importo massimo di E 150,00 per animale (IVA inclusa). L'operazione della sterilizzazione potrà essere effettuata presso una qualsiasi struttura veterinaria del Territorio dell'U.L.S.S. 7, liberamente scelta dall'affidatario dell'animale.

 

 

 

 

ART. 10

(Fatturazione)

 

Il Gestore del canile dovrà emettere fattura quadrimestrale ad ogni Comune, relativa alle prestazioni di cui alla presente convenzione, corredata da prospetti riepilogativi riportanti le prestazioni effettuate.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura come sopra corredata e liquidata.

Nel caso di fattura incompleta, i termini di pagamento decorreranno dalla regolarizzazione della stessa.

 

ART. 11

(Responsabilità)

 

Il Gestore del canile è responsabile di ogni danno arrecato a terzi nell'espletamento del servizio di cui trattasi. I Comuni che sottoscrivono la presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci e l'Azienda U.L.S.S. n. 7 sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio. A tal fine il Gestore garantisce adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con polizza n° _____ di massimale di euro 1.500.000,00 allegata al presente atto (Allegato A).

Il Gestore è ritenuto responsabile per i danni arrecati alla struttura ed agli impianti dovuti ad imperizia, negligenza, incuria o mancata manutenzione.

Per gli eventuali danni alla struttura il Gestore garantisce adeguata copertura assicurativa, allegata al presente atto (Allegato B) in caso di incendio ed eventi complementari, con polizza n° _______ per il valore stesso del fabbricato.

Si precisa che dette polizze non contemplano franchigie né assolute né relative con riferimento ai danni di cui sono oggetto.

 

ART 12

(Deposito cauzionale) 

 

A garanzia degli obblighi assunti, il Gestore del servizio dovrà costituire a favore del Comune di Cison di Valmarino, in qualità di capofila dei Comuni sottoscrittori, un deposito cauzionale di euro 6.000,00, preferibilmente nella forma della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa, per tutta la durata del servizio oggetto della presente convenzione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione.

 

 

ART 13

(Sub-gestione)

 

E' fatto espressamente divieto al Gestore del canile di affidare la gestione del servizio, in tutto o in parte, ad altro soggetto, senza preventiva autorizzazione della Conferenza dei Sindaci e sentita l'U.L.S.S., pena la risoluzione della presente convenzione, salvo risarcimento di ogni conseguente danno.

 

 

ART. 14

(Risoluzione e penalità)

 

La Conferenza dei Sindaci dell'U.L.S.S. n. 7 si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il rapporto quando, per la seconda volta, abbia dovuto contestare deficienze nel servizio evidenziate dal Servizio Veterinario o abbia dovuto richiamare il Gestore del servizio alla osservanza degli obblighi contrattuali.

In caso di mancata rispondenza del servizio, anche parziale, ai requisiti stabiliti dal presente atto, il Comune di Cison di Valmarino, per conto della Conferenza dei Sindaci contesterà per iscritto, mediante raccomandata A/R, che dovrà richiamare esplicitamente il presente articolo, al Gestore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme della presente convenzione.

Mancando o ritardando il Gestore ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Cison di Valmarino, per conto della Conferenza dei Sindaci e sentita l'U.L.S.S. n. 7, previa formale messa in mora, avrà il diritto di provvedere ad assegnare ad altra Ditta il servizio, addebitando al Gestore le eventuali maggiori spese sostenute, qualora le cause delle contestazioni non siano state rimosse dal Gestore entro 15 giorni dalla notifica.

Infine, è consentito ad ogni singolo Comune recedere dalla presente convenzione informando preventivamente la Conferenza dei Sindaci, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune che recede dalla convenzione ha l'obbligo di informare l'Azienda U.L.S.S. n. 7 in quale struttura alternativa dovranno essere consegnati i cani randagi catturati sul suo Territorio.

 

ART. 15

( Riservatezza)

 

Il Gestore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni e, in particolare, si impegna ad osservare e a far osservare ad eventuali collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati personali di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. In nessun caso sarà consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione della presente convenzione e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. Il Gestore, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

 

ART. 16

(Trattamento dei dati personali)

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al 1° comma dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal Gestore saranno raccolti presso gli Enti che sottoscrivono la presente convenzione per le finalità inerenti alla gestione delle procedute previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e del rapporto medesimo, con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione della presente convenzione e dell'ampliamento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti, ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 

ART. 17

(Spese)

 

Tutte le eventuali tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico dei Comuni in parti uguali.

 

ART. 18

(Rinvio)

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Lì __________________________                           

Per l'Amministrazione Comunale di                               

____________________________

 

IL SINDACO

 

 

Lì __________________________                            Cison di Valmarino, lì __________

Per l'Amministrazione Comunale di                              Per la ditta BAREL MICHELA

____________________________                                ________________________

 

IL SINDACO

 

 

Lì __________________________

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 7

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Del Favero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione al punto 2 dell'odg dell' odierna seduta consiliare, dopo avere sottoposto il regolamento elaborato dall'Ufficio di Polizia Locale, alla conferenza dei capigruppo in data 10/06/2008, i componenti presenti hanno concordato di apportare, in forma di emendamento, le seguenti modifiche:

1)       Fra le definizioni elencate dall'articolo 1, viene aggiunta la seguente: “-  Gattaro: persona che con attività volontaria e mezzi propri, provvede al sostentamento e la cura di colonia/e felina/e presenti sul territorio.

2)       Il comma 10) dell'articolo 4 è da cassare in quanto la tutela in esso indicata è già esercitata nell'ambito delle proprie competenze dal Presidente della Provincia, delegato regionale in materia di attività faunistico venatoria.

3)       Il comma 4 dell'art. 5 viene sostituito dal seguente: Chiunque, avendone titolo, possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose e, per le razze indicate, di stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dall'apposita normativa nazionale. Dell'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio aggressività fanno parte: American Bulldog, cane da pastore di Charlapinina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia Centrale, cane da pastore del Caucaso; cane da serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brazileiro,  Perro da canapo majoero, Perro da presa Canario,  Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Bull Mastiff, Bull Terrier, Rafeiro do alentejo; Rottweiler, Dobermann, Tosa inu;

4)       Al comma 8 del art. 5 viene soppressa le parole “ i molti”;

5)       Al comma 10 dell'art. 5 dopo le parole scarsamente aerati vengono aggiunte le parole fra parentesi (ad es. ripostigli, e dopo la parola illuminati aggiungere fra parentesi (ad es. terrazze);

6)       La numerazione dei commi dell'art. 5 va così corretta: la lettera f) del comma 17 diventa il comma 18 ed i seguenti aumentano di conseguenza;

7)       Al comma 1 dell'art. 8 dopo le parole vincita di giochi, vengono soppresse le parole “oppure in omaggio a qualsiasi titolo”

8)       Il comma 3 dell'art. 13 è sostituito dal seguente: 3) Le mostre di cuccioli di cani e gatti, organizzate ed allestite sul territorio comunale potranno tenersi con la contestuale e costante della madre dei cuccioli. Per le atre specie da affezione la presenza dei cuccioli sarà ammessa solo dopo lo svezzamento.

9)       Al comma 13 dell'art. 17 le parole “Patria Potestà” vanno sostituite con “Potestà Genitoriale”

10)   il comma 5 dell'art. 16 viene sostituito dal seguente “ 5) l'addestramento, l'allenamento e l'uso dei cani per la caccia  e regolamentato dall'articolo 18 della l.r. 50/1993”;

11)   al comma 3 dell'articolo 18, dopo le parole “di almeno” il numero “50” verrà sostituito dal numero “15”;

12)   la tabella prevista dal comma 3 viene sostituita dalla seguente:

 

Peso del cane in Kg

Superficie minima del box In Mq

Detenzione temporanea (meno di 60 giorni)

Superficie minima del box In Mq

Detenzione permanente (piu' di 60 giorni)

 

MENO di 10

 

 

4,0

 

6,00

 

Da 11 a 30

 

 

6,0

 

8,00

 

OLTRE 30

 

 

8,0

 

10,00

13)   il comma 2 dell'articolo 20, viene sostituito dal seguente: “2) Le colonie feline presenti sul territorio sono protette ma vengono spostate da dive abitualmente insistono quando siano motivo di problemi igienico sanitari; gli spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario che comproverà le problematiche igienico sanitarie motivo dello spostamento.”

14)   Il comma 6 dell'articolo 20 viene sostituito dal presente “Il comune tutela l'attività dei cittadini che si propongono come “GATTARI”, solo per quelle colonie feline che siano regolarmente censite e per le quali sia nominato un referente in occasione dei censimenti effettuati congiuntamente associazioni protezioniste ed il settore Veterinario dell'ASL ULSS7.”

15)   Al comma 3 dell'articolo 23 dopo la parola detenere vengono aggiunte le parole “e/o liberare”, e dopo la parola “velenosi” vengono aggiunte le parole “ sul territorio comunale” e la frase  “qualora non sia agevole trovare in distribuzione gli antidoti, eventualmente, necessari.” viene soppressa.

16)   L'articolo 30 “sanzioni” viene sostituito dal presente articolo:

 

Art. 30

Sanzioni

 

1)       Ai sensi dell'art. n. 7/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e del Capo I della Legge n. 689/1981, fatte salve in ogni caso le più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

1.   Per l'inosservanza agli articoli 5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00: pagamento in misura ridotta Euro 100,00;

2.   Per l'inosservanza all'art. 5 commi 10 e 18, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 25,00 a E 200,00: pagamento in misura ridotta E 50,00;

3.   Per l'inosservanza all'art. 17 (obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina mediante l'applicazione del microchip) è prevista (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 14.08.1991, n. 281 e della Legge Regionale 28.12.1993 n. 60), una sanzione amministrativa di Euro 77,00: pagamento in misura ridotta Euro 25,66.