LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che attualmente il
Comune non ha in essere alcuna convenzione con canili per la custodia e gestione di cani randagi
catturati nel comune di Tarzo;
CONSIDERATO che, in via
provvisoria, il servizio di ricovero e custodia di cani rinvenuti nei territori
comunali, per i comuni privi di convenzione, viene svolto dal Servizio
Veterinario - Area C: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
“La Madonnina” - dell'Ulss 9 a Treviso;
DATO ATTO che, con propria
nota dell'08/11/2008 prot. 110869, la suddetta ULSS 9 di Treviso ha specificato
che comunque la disponibilità propria a svolgere tale servizio non si sarebbe
protratta oltre l'anno 2007;
VISTA la conferenza dei Sindaci
indetta dall'ULSS 7 di Pieve di Soligo, tenutasi il 17/06/2008, che, tra i vari
punti all'ordine del giorno, ha trattato anche la questione relativa al nuovo
canile di Cison a cui dovrebbero convogliarsi i cani randagi dei comuni del
territorio dell'ULSS 7;
VISTA la nota dell'ULSS 7 di Pieve di
Soligo del 18/06/2008, pervenuta a questo ente il 20/06/2008, ns. prot. 7000,
con la quale si trasmette la bozza di convenzione per la gestione del canile e
custodia dei cani randagi catturati nel territorio dei comuni dell' ULSS 7;
RITENUTA vantaggiosa l'adozione della
convenzione;
VISTA la L.R. 60/1993;
VISTO il parere favorevole di
regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. 167/2000;
con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
con votazione
favorevole, unanime espressa nelle forme di legge
D E L I B E R A
1. di approvare l'allegata
bozza di convenzione, così come approvata dalla conferenza dei Sindaci dell'ULSS
7 nella seduta del 17/06/08, per il servizio di gestione del canile e custodia
dei cani randagi catturati nel territorio dei Comuni dell'ULSS 7;
2. di dare mandato al
Sindaco di sottoscrivere la suddetta convenzione;
3. di dare mandato al
Responsabile del Servizio competente di assumere impegno di spesa.
*
* * * *
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione
ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE D'AREA
Daniela Ghedin
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PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E CUSTODIA
DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO
DEI COMUNI DELL'ULSS 7
PREMESSO
Il
fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione, nonostante la Legge 14
agosto 1991, n. 281 e la L.R. 28 dicembre 1993, n. 60 abbiano posto delle
regole per arginarlo, è ancora molto diffuso.
Tale
problema coinvolge, seppur a diverso titolo, tutti i 28 Comuni del territorio
dell'U.L.S.S. n. 7, all'interno dei quali si registra una situazione
complessivamente costante.
Al fine di fronteggiare questo fenomeno, la Conferenza dei
Sindaci dell'U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo ha espresso parere favorevole
alla realizzazione di un canile nell'area di Cison di Valmarino a servizio di
tutti i Comuni del territorio e, in seguito alla determinazione della
Conferenza in data 14 dicembre 2006, l'Amministrazione dell'U.L.S.S. n. 7, con
delibera del Direttore Generale, n. 1688 del 21 dicembre 2006, ha disposto l'erogazione
del contributo di E 40.000,00 per la realizzazione dell'opera a carico del
bilancio parte sociale.
Il progetto è volto a dotare i Comuni del territorio dell'U.L.S.S.
7 di una struttura adeguata da destinare alla tutela e all'accoglienza degli
animali d'affezione al fine di prevenire il randagismo offrendo, se necessario,
anche un servizio di assistenza.
L'area in questione è localizzata in una zona molto
periferica, assolutamente immersa nella campagna, lontano dal centro cittadino.
Per la sua delocalizzazione rispetto al centro urbano, l'area risulta
compatibile con i requisiti previsti dalla L. R. 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.
La gestione del canile è affidata, con la presente
convenzione, all'impresa individuale Barel Michela, di Michela Barel
comproprietaria, con il Sig. Tiziano Zanardo, del terreno sul quale è stato
costituito in data 10 dicembre 2007, a favore del Comune di Cison di Valmarino,
per anni 30 (trenta), un diritto di superficie, al fine di realizzare e
mantenere, per conto della Conferenza dei Sindaci, una costruzione da adibire
al ricovero e alla cura di animali, con riferimento specifico a quelli della
razza canina.
Si dà atto che il Servizio Veterinario di Sanità Animale ed
Igiene delle Produzioni Zootecniche - Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S.
n. 7 ha provveduto a contattare l'unica associazione animalista presente nel
Territorio dell'Ulss, l'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), che ha
manifestato la propria indisponibilità alla gestione del canile, suggerendo,
allo scopo, la ditta Barel Michela, quale unica in grado di gestire detto
servizio.
L'atto di costituzione del diritto di superficie, Repertorio
n. 880, ancorché non allegato, è parte integrante della presente convenzione.
Le direttive generali per lo
svolgimento del servizio, che sono affidate alla Conferenza dei Sindaci,
nonché le modalità di esecuzione dello
stesso, definite dal Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle
Produzioni Zootecniche dell'U.L.S.S. n. 7, sono contenute nella presente
convenzione.
Al Servizio Veterinario di Sanità
Animale ed Igiene delle Produzioni Zootecniche dell'U.L.S.S. n. 7, compete,
inoltre, la vigilanza sul servizio medesimo e i controlli sanitari di legge
sulla struttura e sullo stato di salute dei cani presenti.
La
presente convenzione è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci nella
seduta del 17 giugno 2008 e della stessa ha preso atto l'Azienda U.L.S.S. 7,
con delibera del Direttore Generale n.
del ,
1) l'Amministrazione Comunale di ____________________________ che
sottoscrive la
seguente convenzione nella persona del Sindaco, Sig. ___________________
nato il
__________a ___________________________________
2) l'Amministrazione Comunale di ___________________________ che sottoscrive la
seguente convenzione nella persona del Sindaco, Sig. ___________________
nato il
__________a ___________________________________ _
l'impresa individuale Barel Michela,
con sede in Cison di Valmarino (TV), località Cal della Pila, 5, di Michela
Barel, nata a Vittorio Veneto (TV) il 12 ottobre 1958 e residente a Cison di
Valmarino, località Cal della Pila, 5, C.F. BRLMHL58R52M089M - di seguito
chiamata Gestore.
CON
Le premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Il servizio ha per oggetto la gestione
del canile sito a Cison di Valmarino (TV) in località Cal della Pila (Catasto
Terreni, Comune di Cison di Valmarino, Foglio 17°, mappale n. 128; Catasto
Urbano, Comune di Cison di Valmarino, Sezione B, foglio 8°, mappale n. 732 sub.
1) e la custodia dei cani randagi.
La zona interessata dal servizio coincide con i territori
dei Comuni sottoscrittori la presente
convenzione, siti nel comprensorio dell'U.L.S.S. n. 7.
(Comune
capofila)
Ai fini di quanto previsto dalla presente convenzione ed in
particolare per quanto attiene ai rapporti con la Conferenza dei Sindaci, il Comune di Cison di Valmarino assume il
ruolo di Capofila.
In conformità alle direttive generali
definite dalla Conferenza dei Sindaci, il Gestore
del canile dovrà:
Ø garantire la
gestione del canile e il servizio di custodia dei cani tutti i giorni dell'anno,
per 24 ore al giorno;
Ø garantire la
custodia dell'animale nei ricoveri rispettosi delle norme sul benessere animale
autorizzati dal Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 7;
Ø accettare nel
canile tutti i cani consegnati dalla ditta aggiudicataria dell'appalto di
cattura dei cani randagi fino alla capienza massima della struttura (12 box);
Ø tenere un registro
di entrata e di uscita degli animali custoditi che dovrà essere preventivamente
vidimato dal Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene delle Produzioni
Zootecniche dell'U.L.S.S. n. 7; detto Servizio, o qualsiasi altra autorità
comunale, potranno, in qualsiasi momento, prendere visione del citato registro,
al fine di controllare e/o verificare la regolare tenuta;
Ø custodire e
mantenere l'animale a spese del Comune nel quale è stato catturato, secondo le
tariffe approvate dalla Conferenza dei Sindaci e di cui al successivo art. 8;
Ø affidare i cani in
custodia ai soggetti che ne fanno richiesta, conservando idonea documentazione
(Verbale di affido /Cessione /Ritiro Cane) ed informando detti soggetti sugli
obblighi derivanti dalla detenzione dell'animale;
Ø smaltire a spese
del Comune di competenza le carcasse dei cani randagi soppressi perché
inguaribili o morti successivamente al ricovero.
L'affidamento della gestione del canile e del servizio di
custodia dei cani viene concesso per la durata di 15 anni, con possibilità di
rinnovo del rapporto per ulteriori 15 anni, alle medesime condizioni, a partire
dalla sottoscrizione della presente convenzione. Tale rinnovo dovrà avvenire
sentita la Conferenza dei Sindaci, l'U.L.S.S. n. 7 e subordinatamente, all'adozione
di un formale provvedimento.
In ogni caso il Gestore
ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a
quando il Comune di Cison di Valmarino, per conto della Conferenza dei Sindaci
e sentita l'U.L.S.S. n. 7, non abbia provveduto ad una nuova assegnazione e,
comunque, non oltre 90 giorni dalla data di scadenza.
(Obblighi del
Gestore)
Il Gestore del
canile dovrà garantire il servizio oggetto della presente convenzione. In caso
di sopravvenuta e documentata impossibilità, lo stesso dovrà individuare un
altro gestore, di sua fiducia, che garantisca il servizio alle stesse
condizioni in essere come descritte nella presente convenzione. Qualora il Gestore non individui altra ditta, o in
caso di cessazione anticipata del contratto, il Comune di Cison di Valmarino,
per conto della Conferenza dei Sindaci e sentita l'U.L.S.S. n. 7, affiderà il
servizio ad una nuova ditta dallo stesso nominata.
Le spese di gestione del canile, nonché la manutenzione
ordinaria, spettano al Gestore,
mentre delle spese di manutenzione straordinaria si farà carico il Comune di
Cison di Valmarino per conto della Conferenza dei Sindaci, sentita l'U.L.S.S.
n. 7.
Il
Gestore è tenuto ad osservare la vigente normativa in materia di prevenzione e
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di assicurazioni
sociali.
ART. 8
(Tariffe di
custodia)
L'onere del mantenimento dei cani, dal
momento della consegna al canile e fino all'affido, o alla morte dell'animale,
sarà a carico dei Comuni, così come stabilito dalla Legge Regionale 28 dicembre
1993, n. 60.
Per la custodia dei cani saranno applicate dal Gestore le seguenti tariffe giornaliere:
- per i cani di taglia medio - piccola -
(peso fino a 15kg):
E/g.
3,00 (tre euro al giorno);
- per i cani di taglia medio-grande (peso
superiore a 15 kg):
E/g. 5,00 (cinque
euro al giorno) per i primi 4 (quattro) mesi di custodia;
E/g. 4,00 (quattro
euro al giorno) per i successivi 4 (quattro) mesi di custodia)
E/g. 3,00 (tre euro
al giorno) a partire dal nono mese e fino alla morte naturale del cane o all'affido.
I prezzi sono comprensivi di qualsiasi onere inerente il
presente servizio e al netto di I.V.A..
Dette tariffe sono soggette all'aggiornamento biennale, su
preventiva richiesta del Gestore,
inoltrata alla Conferenza dei Sindaci per il tramite del Comune di Cison, sulla
base dell'aumento pari al 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati, pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e riferito ai dodici
mesi precedenti alla scadenza del secondo anno della convenzione. L'aggiornamento
ha comunque effetto dal mese successivo a quello della richiesta, se presentata
successivamente a detta scadenza biennale.
(Spese
sanitarie)
L'assistenza sanitaria al canile è garantita dall'Azienda U.L.S.S.
n. 7 ai sensi dell'art. 8, co. 6, della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60. Ulteriori
spese sanitarie che si rendessero necessarie agli animali custoditi dovranno
essere preventivamente concordate con il Servizio Veterinario di Sanità Animale
dell'U.L.S.S. n. 7.
Al fine di favorire gli affidi, l'U.L.S.S. n. 7 si fa
carico, inoltre, della spesa relativa alla sterilizzazione delle femmine, per
un importo massimo di E 150,00 per animale (IVA inclusa). L'operazione della
sterilizzazione potrà essere effettuata presso una qualsiasi struttura
veterinaria del Territorio dell'U.L.S.S. 7, liberamente scelta dall'affidatario
dell'animale.
(Fatturazione)
Il
Gestore del canile dovrà emettere
fattura quadrimestrale ad ogni Comune, relativa alle prestazioni di cui alla
presente convenzione, corredata da prospetti riepilogativi riportanti le
prestazioni effettuate.
Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di ricevimento della fattura come sopra corredata e liquidata.
Nel caso di fattura incompleta, i termini di pagamento
decorreranno dalla regolarizzazione della stessa.
ART. 11
(Responsabilità)
Il Gestore del
canile è responsabile di ogni danno arrecato a terzi nell'espletamento del
servizio di cui trattasi. I Comuni che sottoscrivono la presente convenzione,
la Conferenza dei Sindaci e l'Azienda U.L.S.S. n. 7 sono esonerati da ogni
responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero verificarsi nell'esecuzione
del servizio. A tal fine il Gestore
garantisce adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso
terzi, con polizza n° _____ di massimale di euro 1.500.000,00 allegata al
presente atto (Allegato A).
Il Gestore è
ritenuto responsabile per i danni arrecati alla struttura ed agli impianti
dovuti ad imperizia, negligenza, incuria o mancata manutenzione.
Per gli eventuali danni alla struttura il Gestore garantisce adeguata copertura
assicurativa, allegata al presente atto (Allegato B) in caso di incendio ed
eventi complementari, con polizza n° _______ per il valore stesso del
fabbricato.
Si precisa che dette polizze non contemplano franchigie né
assolute né relative con riferimento ai danni di cui sono oggetto.
ART 12
(Deposito
cauzionale)
A garanzia degli obblighi
assunti, il Gestore del servizio
dovrà costituire a favore del Comune di Cison di Valmarino, in qualità di
capofila dei Comuni sottoscrittori, un deposito cauzionale di euro 6.000,00, preferibilmente nella forma della fideiussione
bancaria o della polizza assicurativa, per tutta la durata del servizio oggetto
della presente convenzione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di
sottoscrizione.
ART 13
(Sub-gestione)
E' fatto espressamente divieto al Gestore del canile di affidare la gestione del servizio, in tutto o
in parte, ad altro soggetto, senza preventiva autorizzazione della Conferenza
dei Sindaci e sentita l'U.L.S.S., pena la risoluzione della presente
convenzione, salvo risarcimento di ogni conseguente danno.
ART. 14
(Risoluzione e
penalità)
La Conferenza dei
Sindaci dell'U.L.S.S. n. 7 si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il
rapporto quando, per la seconda volta, abbia dovuto contestare deficienze nel
servizio evidenziate dal Servizio Veterinario o abbia dovuto richiamare il Gestore del servizio alla osservanza
degli obblighi contrattuali.
In caso di mancata
rispondenza del servizio, anche parziale, ai requisiti stabiliti dal presente
atto, il Comune di Cison di Valmarino, per conto della Conferenza dei Sindaci
contesterà per iscritto, mediante raccomandata A/R, che dovrà richiamare
esplicitamente il presente articolo, al Gestore
l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi
alle norme della presente convenzione.
Mancando o ritardando il Gestore ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Cison di Valmarino, per conto della Conferenza dei Sindaci e sentita l'U.L.S.S. n. 7, previa formale messa in mora, avrà il diritto di provvedere ad assegnare ad altra Ditta il servizio, addebitando al Gestore le eventuali maggiori spese sostenute, qualora le cause delle contestazioni non siano state rimosse dal Gestore entro 15 giorni dalla notifica.
Infine,
è consentito ad ogni singolo Comune recedere dalla presente convenzione
informando preventivamente la Conferenza dei Sindaci, entro il 30 settembre di
ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune che
recede dalla convenzione ha l'obbligo di informare l'Azienda U.L.S.S. n. 7 in
quale struttura alternativa dovranno essere consegnati i cani randagi catturati
sul suo Territorio.
Il
Gestore è tenuto a rispettare la
riservatezza delle informazioni e, in particolare, si impegna ad osservare e a
far osservare ad eventuali collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati
personali di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. In nessun caso
sarà consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti
dati, pena la risoluzione della presente convenzione e relativo addebito dei
danni causati dall'uso improprio. Il Gestore,
dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al 1° comma dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal Gestore saranno raccolti presso gli Enti che sottoscrivono la presente convenzione per le finalità inerenti alla gestione delle procedute previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e del rapporto medesimo, con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
stipulazione della presente convenzione e dell'ampliamento di tutti gli obblighi
ad essa conseguenti, ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o
privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs.
196/2003 e s.m.i.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato
gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
ART. 17
(Spese)
Tutte le eventuali tasse inerenti e conseguenti alla
presente convenzione saranno a carico dei Comuni in parti uguali.
(Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente
convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lì __________________________
Per l'Amministrazione Comunale di
____________________________
IL SINDACO
Lì __________________________ Cison di Valmarino, lì __________
Per l'Amministrazione Comunale di Per la ditta BAREL MICHELA
____________________________ ________________________
IL SINDACO
Lì __________________________
Per l'Azienda U.L.S.S. n. 7
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Del
Favero
In
relazione al punto 2 dell'odg dell' odierna seduta consiliare, dopo avere
sottoposto il regolamento elaborato dall'Ufficio di Polizia Locale, alla
conferenza dei capigruppo in data 10/06/2008, i componenti presenti hanno
concordato di apportare, in forma di emendamento, le seguenti modifiche:
1) Fra le
definizioni elencate dall'articolo 1, viene aggiunta la seguente: “- Gattaro: persona che con attività volontaria
e mezzi propri, provvede al sostentamento e la cura di colonia/e felina/e
presenti sul territorio.
2)
Il comma 10) dell'articolo 4 è da cassare in quanto la
tutela in esso indicata è già esercitata nell'ambito delle proprie
competenze dal Presidente della Provincia, delegato regionale in materia di
attività faunistico venatoria.
3)
Il comma 4 dell'art. 5 viene sostituito dal seguente:
Chiunque, avendone titolo, possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza
canina e loro incroci a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire
ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone
e cose e, per le razze indicate, di stipulare una apposita polizza assicurativa
di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dall'apposita
normativa nazionale. Dell'elenco delle razze canine e di incroci di razze a
rischio aggressività fanno parte: American Bulldog, cane da pastore di
Charlapinina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia
Centrale, cane da pastore del Caucaso; cane da serra da Estreilla, Dogo
Argentino, Fila Brazileiro, Perro da
canapo majoero, Perro da presa Canario,
Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Bull Mastiff, Bull Terrier, Rafeiro
do alentejo; Rottweiler, Dobermann, Tosa inu;
4)
Al comma 8 del art. 5 viene soppressa le parole “ i molti”;
5)
Al comma 10 dell'art. 5 dopo le parole scarsamente aerati
vengono aggiunte le parole fra parentesi (ad es. ripostigli, e dopo la parola
illuminati aggiungere fra parentesi (ad es. terrazze);
6)
La numerazione dei commi dell'art. 5 va così corretta: la
lettera f) del comma 17 diventa il comma 18 ed i seguenti aumentano di
conseguenza;
7)
Al comma 1 dell'art. 8 dopo le parole vincita di giochi,
vengono soppresse le parole “oppure in omaggio a qualsiasi titolo”
8)
Il comma 3 dell'art. 13 è sostituito dal seguente: 3) Le
mostre di cuccioli di cani e gatti, organizzate ed allestite sul territorio
comunale potranno tenersi con la contestuale e costante della madre dei
cuccioli. Per le atre specie da affezione la presenza dei cuccioli sarà ammessa
solo dopo lo svezzamento.
9)
Al comma 13 dell'art. 17 le parole “Patria Potestà” vanno
sostituite con “Potestà Genitoriale”
10) il comma 5
dell'art. 16 viene sostituito dal seguente “ 5) l'addestramento, l'allenamento
e l'uso dei cani per la caccia e
regolamentato dall'articolo 18 della l.r. 50/1993”;
11) al comma 3
dell'articolo 18, dopo le parole “di almeno” il numero “50” verrà sostituito
dal numero “15”;
12) la tabella
prevista dal comma 3 viene sostituita dalla seguente:
Peso del cane in Kg |
Superficie minima del box In MqDetenzione
temporanea (meno di 60 giorni) |
Superficie minima del box In MqDetenzione
permanente (piu' di 60 giorni) |
MENO di 10 |
4,0 |
6,00 |
Da 11 a 30 |
6,0 |
8,00 |
OLTRE 30 |
8,0 |
10,00 |
13) il comma 2
dell'articolo 20, viene sostituito dal seguente: “2) Le colonie feline presenti
sul territorio sono protette ma vengono spostate da dive abitualmente insistono
quando siano motivo di problemi igienico sanitari; gli spostamenti vanno
effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario che
comproverà le problematiche igienico sanitarie motivo dello spostamento.”
14) Il comma 6
dell'articolo 20 viene sostituito dal presente “Il comune tutela l'attività dei
cittadini che si propongono come “GATTARI”, solo per quelle colonie feline che
siano regolarmente censite e per le quali sia nominato un referente in occasione
dei censimenti effettuati congiuntamente associazioni protezioniste ed il
settore Veterinario dell'ASL ULSS7.”
15) Al comma 3
dell'articolo 23 dopo la parola detenere vengono aggiunte le parole “e/o
liberare”, e dopo la parola “velenosi” vengono aggiunte le parole “ sul
territorio comunale” e la frase
“qualora non sia agevole trovare in distribuzione gli antidoti,
eventualmente, necessari.” viene soppressa.
16) L'articolo
30 “sanzioni” viene sostituito dal presente articolo:
Sanzioni
1) Ai sensi
dell'art. n. 7/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e del Capo I della Legge
n. 689/1981, fatte salve in ogni caso le più gravi sanzioni penali od
amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per le violazioni alle
norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
1. Per l'inosservanza
agli articoli 5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25, è prevista una
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00:
pagamento in misura ridotta Euro 100,00;
2. Per l'inosservanza
all'art. 5 commi 10 e 18, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da E 25,00 a E 200,00: pagamento in misura ridotta E 50,00;
3. Per l'inosservanza
all'art. 17 (obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina mediante l'applicazione
del microchip) è prevista (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 14.08.1991,
n. 281 e della Legge Regionale 28.12.1993 n. 60), una sanzione amministrativa
di Euro 77,00: pagamento in misura ridotta Euro 25,66.