LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 secondo il quale “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;

 

Visto l'art. 3 commi 55/57 della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che hanno dettato una serie di disposizioni per gli enti locali ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione; in particolare, ciascun ente locale è tenuto a regolamentare, in conformità al quadro legislativo vigente, limiti, criteri e modalità per l'affidamento di tali incarichi, e a trasmettere il testo alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti;

 

Visto l'art. 3 commi 18, 54 e 76 della L. 244/07 che impongono l'obbligo di pubblicare sul sito web dell'ente l'indicazione dei soggetti incaricati, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato, obbligo sanzionato, in caso di liquidazione dei compensi con omessa pubblicazione dei dati richiesti, come responsabilità erariale;

 

Vista la deliberazione n. 14/2008/Ind.Pr. del 17/4/2008 con cui la Corte dei Conti Sezione Veneto ha indicato le modalità attuative del controllo sui regolamenti per il conferimento degli incarichi esterni in attuazione dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007;

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 14 del 19.02.2008 con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge 6/08/2008 n. 133 che ha da ultimo introdotto sostanziali modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 3 commi 55 e 56 della legge n. 244/2007, e ha riformulato l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dalla L. n. 244/2007);

 

Visto che le modifiche della legge 133/2008 di conversione del Decreto 112/2008 riguardano l'art. 3 commi 55 e 56 della L. n. 244/2007 (nella parte in cui prevedevano l'obbligo di fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il limite massimo di spesa annua per gli incarichi in questione) e l'art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;

 

Precisato che al nuovo art. 7 comma 6, si dispone ora che:

·    gli esperti che ambiscono ad incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione non necessariamente di tipo universitario. Si può prescindere, infatti, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

·    I presupposti elencati al comma 6 lett. da a) a d) diventano presupposti di legittimità degli incarichi esterni.

·    Al comma 6 lettera a), l'oggetto della prestazione, oltre che corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati, deve anche risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.

·    Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che  ha stipulato i contratti. A conferma di ciò, viene abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

 

            Vista la deliberazione n. 72/2008 dell'11 settembre 2008 con la quale la Sezione Veneto della Corte dei Conti ha adeguato alla nuova normativa gli elementi rilevanti per l'attuazione del controllo di cui all'art. 3 comma 57 della legge finanziaria a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;

 

Ritenuto ora di aggiornare - a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 133/2008 - il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi come di seguito precisato:

-     l'art. 39 (Limiti di spesa: “Gli incarichi conferiti ai sensi dei precedenti articoli del presente capo non possono superare complessivamente la spesa annua di euro 50.000,00) viene abrogato;

-     l'art. 35 Incarichi di collaborazione esterna viene così riformulato:

 

1. Il Comune utilizza e valorizza il più possibile le risorse tecnico-professionali interne. Il ricorso a collaborazioni esterne può essere disposto esclusivamente in presenza dei presupposti indicati dall'art. 7 commi 6, 6 bis, e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 per esigenze di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate ad alto contenuto di professionalità cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi di professionalità non presenti nell'organico del Comune, previa dichiarazione scritta del Responsabile del Servizio.

 

2. Per lo svolgimento degli incarichi ci cui al comma 1 l'amministrazione comunale può ricorrere alla nomina di persone di comprovata esperienza dotate della professionalità necessaria ad espletare efficacemente l'incarico. La maturata esperienza del collaboratore deve risultare comprovata dal curriculum prodotto dallo stesso e acquisito agli atti del Comune. Il titolo universitario non è condizione per il conferimento dell'incarico quando il Comune intende stipulare contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

 

3. Con l'atto di nomina l'amministrazione comunale approva lo schema di contratto d'opera da stipulare nella forma di scrittura privata con la persona incaricata e che dovrà avere almeno i seguenti contenuti:

a)     obiettivi che l'incarico deve perseguire nell'ambito di progetti specifici e determinati;

b)    attività oggetto dell'incarico e modalità di documentazione della prestazione svolta che deve necessariamente corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune e risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso;

c)     durata e compenso della prestazione;

d)     penali per ritardo;

e)     pagamento del compenso in relazione alle prestazioni svolte;

f)     casi di risoluzione del contratto;

g)     soluzione delle controversie senza ricorso all'arbitrato;

h)     luogo di esecuzione della prestazione.

 

4. Per l'affidamento dell'incarico l'Amministrazione Comunale, salvo che la legge non preveda diversamente, può pubblicare sul sito telematico comunale, per almeno dieci giorni, apposito avviso di ricerca di candidature contenente la descrizione dell'incarico da conferire, delle principali clausole che disciplineranno il relativo contratto d'opera, della misura del compenso se predeterminato e dei criteri di scelta del candidato che in primo luogo dovranno riferirsi alla competenza professionale richiesta e documentata dal curriculum e successivamente al minor compenso offerto dai candidati ed alle altre eventuali condizioni indicati nell'avviso.

 

5. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla copertura finanziaria della spesa.

 

6. Non può essere conferito alcun incarico a persone che non abbiano la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione o nello svolgimento di precedenti incarichi con il Comune siano risultati inadempienti.

 

7. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo, possono essere conferiti soltanto a persone fisiche.

           

-  il comma 2 dell'art. 41 - Autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di altre Amministrazioni -  è sostituito dal seguente:

 

2. L'Amministrazione può autorizzare il dipendente all'esercizio di incarichi a favore di privati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del. d.lgs. 165/01 a condizione che non comportino conflitti d'interesse con l'Ente di appartenenza e non ledano l'immagine dello stesso e potranno essere concessi unicamente al di fuori del normale orario di lavoro e non dovranno contrastare con gli interessi e il buon andamento del Comune.

 

- la lettera n) del comma 1 dell'art. 16 - Attribuzione del Segretario Comunale - è sostituita come segue:

n) l'avocazione, su richiesta motivata del Sindaco, degli atti di competenza dirigenziale nei casi di necessità ed urgenza, di ritardo e rifiuto da parte del funzionario competente al al fine di evitare danni all'Ente;

 

            Precisato che in ottemperanza dell'art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, come riformulato dalla legge 133/2008 il budget di spesa annua per gli incarichi di collaborazione esterna verrà indicato in sede di redazione del Bilancio Annuale e Pluriennale di competenza e successivamente il limite generale di spesa ivi previsto sarà articolato tra i vari centri di responsabilità tramite il PEG/PRO;

 

            Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla proposta di delibera è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio;

 

            Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

 

            Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;

                                                          

            Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

           

            Ad unanimità di voti,

 

D E L I B E R A

 

1. Di apportare, per i motivi in premessa esposti, le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19.02.2008 e modificato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23/05/2008:

- l'art. 39 (Limiti di spesa: “Gli incarichi conferiti ai sensi dei precedenti articoli del presente capo non possono superare complessivamente la spesa annua di euro 50.000,00) viene abrogato;

- l'art. 35 Incarichi di collaborazione esterna viene così riformulato:

 

1. Il Comune utilizza e valorizza il più possibile le risorse tecnico-professionali interne. Il ricorso a collaborazioni esterne può essere disposto esclusivamente in presenza dei presupposti indicati dall'art. 7 commi 6, 6 bis, e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 per esigenze di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate ad alto contenuto di professionalità cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi di professionalità non presenti nell'organico del Comune, previa dichiarazione scritta del Responsabile del Servizio.

 

2. Per lo svolgimento degli incarichi ci cui al comma 1 l'amministrazione comunale può ricorrere alla nomina di persone di comprovata esperienza dotate della professionalità necessaria ad espletare efficacemente l'incarico. La maturata esperienza del collaboratore deve risultare comprovata dal curriculum prodotto dallo stesso e acquisito agli atti del Comune. Il titolo universitario non è condizione per il conferimento dell'incarico quando il Comune intende stipulare contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

 

3. Con l'atto di nomina l'amministrazione comunale approva lo schema di contratto d'opera da stipulare nella forma di scrittura privata con la persona incaricata e che dovrà avere almeno i seguenti contenuti:

a)     obiettivi che l'incarico deve perseguire nell'ambito di progetti specifici e determinati;

b)    attività oggetto dell'incarico e modalità di documentazione della prestazione svolta che deve necessariamente corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune e risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso;

c)     durata e compenso della prestazione;

d)     penali per ritardo;

e)     pagamento del compenso in relazione alle prestazioni svolte;

f)     casi di risoluzione del contratto;

g)     soluzione delle controversie senza ricorso all'arbitrato;

h)     luogo di esecuzione della prestazione.

 

4. Per l'affidamento dell'incarico l'Amministrazione Comunale, salvo che la legge non preveda diversamente, può pubblicare sul sito telematico comunale, per almeno dieci giorni, apposito avviso di ricerca di candidature contenente la descrizione dell'incarico da conferire, delle principali clausole che disciplineranno il relativo contratto d'opera, della misura del compenso se predeterminato e dei criteri di scelta del candidato che in primo luogo dovranno riferirsi alla competenza professionale richiesta e documentata dal curriculum e successivamente al minor compenso offerto dai candidati ed alle altre eventuali condizioni indicati nell'avviso.

 

5. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla copertura finanziaria della spesa.

 

6. Non può essere conferito alcun incarico a persone che non abbiano la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione o nello svolgimento di precedenti incarichi con il Comune siano risultati inadempienti.

 

7. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo, possono essere conferiti soltanto a persone fisiche.

 

-  il comma 2 dell'art. 41 - Autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di altre Amministrazioni -  è sostituito dal seguente:

 

2. L'Amministrazione può autorizzare il dipendente all'esercizio di incarichi a favore di privati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del. d.lgs. 165/01 a condizione che non comportino conflitti d'interesse con l'Ente di appartenenza e non ledano l'immagine dello stesso e potranno essere concessi unicamente al di fuori del normale orario di lavoro e non dovranno contrastare con gli interessi e il buon andamento del Comune.

 

- la lettera n) del comma 1 dell'art. 16 - Attribuzione del Segretario Comunale - è sostituita come segue:

 

n) l'avocazione, su richiesta motivata del Sindaco, degli atti di competenza dirigenziale nei casi di necessità ed urgenza, di ritardo e rifiuto da parte del funzionario competente al al fine di evitare danni all'Ente;

 

 

 

2. Di dare atto che in ottemperanza dell'art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, come riformulato dalla legge 133/2008 il budget di spesa annua per gli incarichi di collaborazione esterna verrà indicato in sede di redazione del Bilancio Annuale e Pluriennale di competenza e successivamente il limite generale di spesa ivi previsto sarà articolato tra i vari centri di responsabilità tramite il PEG/PRO;

 

3. Di dare atto che restano in vigore nel testo approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19.02.2008 tutte le altre norme di cui alle collaborazioni professionali esterne del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

 

Con separata ed unanime votazione, favorevole,

 

D I C H I A R A

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

 

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