LA GIUNTA
COMUNALE
Visto
l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 secondo il quale “Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a)
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d)
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione”;
Visto l'art. 3 commi 55/57 della legge 24.12.2007 n. 244
(legge finanziaria 2008) che
hanno dettato una serie di disposizioni per gli enti locali ai fini del
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza a soggetti estranei all'amministrazione; in particolare, ciascun ente locale è tenuto a
regolamentare, in conformità al quadro legislativo vigente, limiti, criteri e
modalità per l'affidamento di tali incarichi, e a trasmettere il testo alla
competente Sezione regionale della Corte dei Conti;
Visto l'art. 3 commi
18, 54 e 76 della L. 244/07 che impongono l'obbligo di pubblicare sul sito web
dell'ente l'indicazione dei soggetti incaricati, la ragione dell'incarico e l'ammontare
erogato, obbligo sanzionato, in caso di liquidazione dei compensi con omessa
pubblicazione dei dati richiesti, come responsabilità erariale;
Vista la deliberazione n. 14/2008/Ind.Pr. del 17/4/2008 con
cui la Corte dei Conti Sezione Veneto ha indicato le modalità attuative del
controllo sui regolamenti per il conferimento degli incarichi esterni in
attuazione dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007;
Vista la
propria precedente deliberazione n. 14 del 19.02.2008 con la quale è stato
adottato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 46 del D.L.
25/06/2008 n. 112, convertito in legge 6/08/2008 n. 133 che ha da ultimo
introdotto sostanziali modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 3 commi 55
e 56 della legge n. 244/2007, e ha riformulato l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.
165/2001 (come modificato dalla L. n. 244/2007);
Visto che le modifiche della legge 133/2008 di conversione
del Decreto 112/2008 riguardano l'art. 3 commi 55 e 56 della L. n. 244/2007
(nella parte in cui prevedevano l'obbligo di fissare nel regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi il limite massimo di spesa annua per gli incarichi
in questione) e l'art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
Precisato che al nuovo art. 7 comma 6, si dispone ora che:
· gli esperti che ambiscono ad incarichi esterni da parte
delle pubbliche amministrazioni devono essere in possesso di
particolare e comprovata specializzazione non necessariamente di tipo
universitario. Si può prescindere,
infatti, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso
di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
· I
presupposti elencati al comma 6 lett. da a) a d) diventano presupposti di legittimità degli incarichi esterni.
· Al
comma 6 lettera a), l'oggetto della prestazione, oltre che corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a
obiettivi e progetti specifici e determinati, deve anche risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
· Il
ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti.
A conferma di ciò, viene abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191.
Vista la deliberazione n. 72/2008
dell'11 settembre 2008 con la quale la Sezione Veneto della Corte dei Conti ha
adeguato alla nuova normativa gli elementi rilevanti per l'attuazione del
controllo di cui all'art. 3 comma 57 della legge finanziaria a seguito dell'entrata
in vigore dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
Ritenuto ora di aggiornare - a seguito
dell'entrata in vigore della legge n. 133/2008 - il vigente regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi come di seguito precisato:
- l'art. 39 (Limiti di spesa: “Gli
incarichi conferiti ai sensi dei precedenti articoli del presente capo non
possono superare complessivamente la spesa annua di euro 50.000,00) viene
abrogato;
- l'art.
35 Incarichi di collaborazione esterna viene
così riformulato:
1. Il Comune utilizza
e valorizza il più possibile le risorse tecnico-professionali interne. Il
ricorso a collaborazioni esterne può essere disposto esclusivamente in presenza
dei presupposti indicati dall'art. 7 commi 6, 6 bis, e 6 ter del D.Lgs.
165/2001 per esigenze di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente
qualificate ad alto contenuto di professionalità cui non può essere fatto
fronte con personale in servizio, trattandosi di professionalità non presenti
nell'organico del Comune, previa dichiarazione scritta del Responsabile del
Servizio.
2. Per lo svolgimento degli
incarichi ci cui al comma 1 l'amministrazione comunale può ricorrere alla
nomina di persone di comprovata esperienza dotate della professionalità
necessaria ad espletare efficacemente l'incarico. La maturata esperienza del
collaboratore deve risultare comprovata dal curriculum prodotto dallo stesso e
acquisito agli atti del Comune. Il titolo universitario non è condizione per il
conferimento dell'incarico quando il Comune intende stipulare contratti d'opera
per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o
albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei
mestieri artigianali.
3. Con l'atto di nomina l'amministrazione
comunale approva lo schema di contratto d'opera da stipulare nella forma di
scrittura privata con la persona incaricata e che dovrà avere almeno i seguenti
contenuti:
a) obiettivi che l'incarico deve perseguire nell'ambito di progetti
specifici e determinati;
b) attività oggetto dell'incarico e modalità di documentazione della
prestazione svolta che deve necessariamente corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento al comune e risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dello stesso;
c) durata e compenso della prestazione;
d) penali per ritardo;
e) pagamento del compenso in relazione alle prestazioni svolte;
f) casi di risoluzione del contratto;
g) soluzione delle controversie senza ricorso all'arbitrato;
h) luogo di esecuzione della prestazione.
4. Per
l'affidamento dell'incarico l'Amministrazione Comunale, salvo che la legge non
preveda diversamente, può pubblicare sul sito telematico comunale, per almeno
dieci giorni, apposito avviso di ricerca di candidature contenente la
descrizione dell'incarico da conferire, delle principali clausole che
disciplineranno il relativo contratto d'opera, della misura del compenso se
predeterminato e dei criteri di scelta del candidato che in primo luogo
dovranno riferirsi alla competenza professionale richiesta e documentata dal
curriculum e successivamente al minor compenso offerto dai candidati ed alle
altre eventuali condizioni indicati nell'avviso.
5. Il conferimento dell'incarico
è subordinato alla copertura finanziaria della spesa.
6. Non può essere conferito alcun
incarico a persone che non abbiano la capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione o nello svolgimento di precedenti incarichi con il Comune siano
risultati inadempienti.
7. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo, possono
essere conferiti soltanto a persone fisiche.
- il comma 2 dell'art.
41 - Autorizzazione all'assunzione
di incarichi a favore di altre Amministrazioni - è sostituito dal
seguente:
2.
L'Amministrazione può autorizzare il dipendente all'esercizio di incarichi a
favore di privati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del. d.lgs.
165/01 a condizione che non comportino conflitti d'interesse con l'Ente di
appartenenza e non ledano l'immagine dello stesso e potranno essere concessi
unicamente al di fuori del normale orario di lavoro e non dovranno contrastare
con gli interessi e il buon andamento del Comune.
- la lettera n) del comma 1 dell'art.
16 - Attribuzione del Segretario Comunale - è sostituita come segue:
n) l'avocazione,
su richiesta motivata del Sindaco, degli atti di competenza dirigenziale nei
casi di necessità ed urgenza, di ritardo e rifiuto da parte del funzionario
competente al al fine di evitare danni all'Ente;
Precisato che in ottemperanza dell'art.
3 comma 56 della L. n. 244/2007, come riformulato dalla legge 133/2008 il
budget di spesa annua per gli incarichi di collaborazione esterna verrà
indicato in sede di redazione del Bilancio Annuale e Pluriennale di competenza
e successivamente il limite generale di spesa ivi previsto sarà articolato tra
i vari centri di responsabilità tramite il PEG/PRO;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, sulla proposta di delibera è stato espresso il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del
servizio;
Visto il Decreto Legislativo n.
267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n.
165/2001;
Con
l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Ad
unanimità di voti,
D E L I B E R A
1. Di
apportare, per i motivi in premessa esposti, le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e servizi adottato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 14 del 19.02.2008 e modificato con successiva
deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23/05/2008:
- l'art. 39 (Limiti
di spesa: “Gli incarichi conferiti ai
sensi dei precedenti articoli del presente capo non possono superare
complessivamente la spesa annua di euro 50.000,00) viene abrogato;
- l'art. 35 Incarichi di collaborazione esterna viene così riformulato:
1. Il Comune utilizza e valorizza
il più possibile le risorse tecnico-professionali interne. Il ricorso a collaborazioni
esterne può essere disposto esclusivamente in presenza dei presupposti indicati
dall'art. 7 commi 6, 6 bis, e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 per esigenze di natura
temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate ad alto contenuto
di professionalità cui non può essere fatto fronte con personale in servizio,
trattandosi di professionalità non presenti nell'organico del Comune, previa
dichiarazione scritta del Responsabile del Servizio.
2. Per lo svolgimento degli
incarichi ci cui al comma 1 l'amministrazione comunale può ricorrere alla
nomina di persone di comprovata esperienza dotate della professionalità
necessaria ad espletare efficacemente l'incarico. La maturata esperienza del
collaboratore deve risultare comprovata dal curriculum prodotto dallo stesso e
acquisito agli atti del Comune. Il titolo universitario non è condizione per il
conferimento dell'incarico quando il Comune intende stipulare contratti d'opera
per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o
albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei
mestieri artigianali.
3. Con l'atto di nomina l'amministrazione
comunale approva lo schema di contratto d'opera da stipulare nella forma di
scrittura privata con la persona incaricata e che dovrà avere almeno i seguenti
contenuti:
a) obiettivi che l'incarico deve perseguire nell'ambito di progetti
specifici e determinati;
b) attività oggetto dell'incarico e modalità di documentazione della
prestazione svolta che deve necessariamente corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento al comune e risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dello stesso;
c) durata e compenso della prestazione;
d) penali per ritardo;
e) pagamento del compenso in relazione alle prestazioni svolte;
f) casi di risoluzione del contratto;
g) soluzione delle controversie senza ricorso all'arbitrato;
h) luogo di esecuzione della prestazione.
4. Per
l'affidamento dell'incarico l'Amministrazione Comunale, salvo che la legge non
preveda diversamente, può pubblicare sul sito telematico comunale, per almeno
dieci giorni, apposito avviso di ricerca di candidature contenente la
descrizione dell'incarico da conferire, delle principali clausole che
disciplineranno il relativo contratto d'opera, della misura del compenso se
predeterminato e dei criteri di scelta del candidato che in primo luogo
dovranno riferirsi alla competenza professionale richiesta e documentata dal
curriculum e successivamente al minor compenso offerto dai candidati ed alle
altre eventuali condizioni indicati nell'avviso.
5. Il conferimento dell'incarico
è subordinato alla copertura finanziaria della spesa.
6. Non può essere conferito alcun
incarico a persone che non abbiano la capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione o nello svolgimento di precedenti incarichi con il Comune siano
risultati inadempienti.
7. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo, possono
essere conferiti soltanto a persone fisiche.
- il comma 2 dell'art.
41 - Autorizzazione all'assunzione
di incarichi a favore di altre Amministrazioni - è sostituito dal
seguente:
2.
L'Amministrazione può autorizzare il dipendente all'esercizio di incarichi a
favore di privati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del. d.lgs.
165/01 a condizione che non comportino conflitti d'interesse con l'Ente di
appartenenza e non ledano l'immagine dello stesso e potranno essere concessi
unicamente al di fuori del normale orario di lavoro e non dovranno contrastare
con gli interessi e il buon andamento del Comune.
- la lettera n) del comma 1 dell'art.
16 - Attribuzione del Segretario Comunale - è sostituita come segue:
n) l'avocazione,
su richiesta motivata del Sindaco, degli atti di competenza dirigenziale nei
casi di necessità ed urgenza, di ritardo e rifiuto da parte del funzionario
competente al al fine di evitare danni all'Ente;
2. Di dare atto che in ottemperanza dell'art. 3
comma 56 della L. n. 244/2007, come riformulato dalla legge 133/2008 il budget
di spesa annua per gli incarichi di collaborazione esterna verrà indicato in
sede di redazione del Bilancio Annuale e Pluriennale di competenza e
successivamente il limite generale di spesa ivi previsto sarà articolato tra i
vari centri di responsabilità tramite il PEG/PRO;
3.
Di dare atto che restano in vigore nel testo approvato con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 14 del 19.02.2008 tutte le altre norme di cui alle
collaborazioni professionali esterne del vigente regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e servizi;
4.
Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti.
Con separata ed unanime votazione, favorevole,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
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