LA GIUNTA COMUNALE

 

Preso atto che il nuovo C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali prevede l'istituto contrattuale denominato retribuzione di risultato;

 

Rilevato che l'articolo 42 comma I^ del predetto C.C.N.L., riferito all'istituto di cui al punto precedente, prevede che “ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico della funzione di Direttore Generale";

 

Considerato che in base al comma II del medesimo articolo 42 “gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento” e che, in base al comma III del medesimo articolo, ai fini dell'attribuzione dell'indennità, gli enti “utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativa alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”;

 

Considerata la nozione di monte salari, quale risultante dalle indicazioni dell'ARAN, la quale vi ricomprende anche i diritti di segreteria (risposta a quesito SGR. 22 dell'11 agosto 2003);

 

Rilevato che la determinazione degli strumenti di monitoraggio e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati conseguiti dal Segretario comunale sono rimessi dalla normativa contrattuale all'autonoma determinazione degli enti locali;

 

Preso atto che:

ai sensi dell'articolo 107, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, i responsabili di servizio sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 267/2000, è il Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente;

ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 il Segretario comunale svolge le funzioni tipiche nello stesso previste nonché quelle eventualmente conferite dal Sindaco, dai regolamenti o dallo Statuto;

 

Ritenuto, in base alle funzioni tipiche che l'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 attribuisce al segretario comunale, di assoggettare a valutazione le seguenti funzioni:

a.   la funzione di collaborazione nonché l'esercizio delle funzioni rogatorie;

b.   la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in   ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;

c.   la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta;

d)   la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;

Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità per la valutazione del Segretario comunale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

 

Considerato che la valutazione spetta al Sindaco in conseguenza del rapporto di dipendenza funzionale prescritto dalla legge;

 

Visto il pareri favorevole richiesto e rimesso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267;

 

Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo suddetto;

 

Udita l'esposizione dell'argomento da parte del Sindaco;

 

Su proposta del Presidente stesso;

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

 

A voti unanimi e palesi, senza discussione;

 

 

D E L I B E R A

 

 

Di approvare l'allegato articolato normativo;

 

Con separata votazione - unanime e resa per alzata di mano - per l'urgenza,

 

D I C H I A R A

 

il presente atto immediatamente eseguibile, a mente dell'articolo 134, 4° comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267.

* * *

 

 

 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                              f.to Daniela Ghedin

 

 

 

 

 


Art. 1

Modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale.

La retribuzione di risultato del Segretario comunale è determinata e corrisposta sulla base di una verifica dell'attività dallo stesso svolta da parte del Sindaco

La verifica attiene alle funzioni ed ai compiti che la legge rimette al Segretario comunale, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell'amministrazione.

La valutazione del Sindaco opera sul parametro numerico complessivo pari a 100.

A ciascuna funzione essenziale svolta dal Segretario corrisponde un sottopunteggio massimo. La somma dei sottopunteggi, nel massimo, corrisponde a 100.

Art. 2

Funzioni da valutare

Le funzioni da valutare sono le seguenti:

a.   la funzione di collaborazione nonché l'esercizio delle funzioni rogatorie;

b.   la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;

c.   la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta;

d     la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;

 

Art. 3

La funzione di collaborazione nonché dell'esercizio e funzioni rogatorie

Nell'ambito di questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche quello propositivo, nell'ambito sempre delle competenze proprie del Segretario comunale. Nell'ambito di questa categoria deve altresì essere valutato l'esercizio delle funzioni rogatorie. A quest'ultimo scopo la valutazione dovrà tenere conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario.

Punteggio massimo attribuibile: punti 30

 

 

 

Parametri di valutazione:

 

PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

8

Largamente migliorabile

12

Sufficiente

18

Buona

26

Ottima

30

 

Art. 4

La funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti

La funzione dovrà essere valutata in relazione all'attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico amministrativi più idonei per consentire l'ottimale conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

Punteggio massimo attribuibile: punti 30

Parametri di valutazione:

 

PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

8

Largamente migliorabile

12

Sufficiente

18

Buona

26

Ottima

30

 

 

 

Art. 5

La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta

Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale intese quali capacità di supportarne l'azione con riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche l'attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente.

Punteggio massimo attribuibile: 20

Parametri di valutazione:

 

PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

6

Largamente migliorabile

8

Sufficiente

12

Buona

18

Ottima

20

 

Art. 6

Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi

La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l'attività svolta dal segretario comunale finalizzata a garantire l'unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire l'unitarietà e l'omogeneità dell'azione dei responsabili di servizio, in coerenza con il programma dell'amministrazione comunale. Per coordinamento si intende l'attività tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l'attuazione dei principi di imparzialità, di buon andamento ed efficienza.

 

 

 

 

 

 

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

Parametri di valutazione:

 

PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

6

Largamente migliorabile

8

Sufficiente

12

Buona

18

Ottima

20

 

Quadro complessivo di valutazione

La valutazione del Segretario comunale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, è espressa dal rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a punti 100), e punteggio effettivamente ottenuto, quale risultante dalla sommatoria dei sottopunteggi attribuiti dal Sindaco.

I giudizi “scarsa”, “largamente migliorabile”, “sufficiente”, “buona” e “ottima” hanno valore meramente indicativo. Il Sindaco quindi, nell'ambito di ciascuna funzione soggetta a valutazione, potrà attribuire qualunque valore purché compreso all'interno del punteggio minimo e massimo relativo alla stessa funzione..

 

Art. 7

VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale è effettuata entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell'anno e secondo i parametri indicati nel presente regolamento.

La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è attribuita secondo le percentuali si seguito indicate:

- fino a 28 punti valutazione negativa - nessuna retribuzione

- da 28 a 40 punti 40% della retribuzione

 

- da 41 a 60 punti 60% della retribuzione

- da 61 a 75 punti 80% della retribuzione

- da 76 a 84 punti 90% della retribuzione

- da 85 a 100 punti 100% della retribuzione

La valutazione finale è trasmessa dal Sindaco al Segretario comunale, che può presentare le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dalla notifica. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera definitiva.