Preso atto che il nuovo C.C.N.L. dei segretari comunali e
provinciali prevede l'istituto contrattuale denominato retribuzione di
risultato;
Rilevato che l'articolo 42 comma I^ del predetto C.C.N.L.,
riferito all'istituto di cui al punto precedente, prevede che “ai segretari
comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati
e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad
eccezione dell'incarico della funzione di Direttore Generale";
Considerato che in base al comma II del medesimo articolo 42
“gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a
proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a
ciascun segretario nell'anno di riferimento” e che, in base al comma III
del medesimo articolo, ai fini dell'attribuzione dell'indennità, gli enti “utilizzano,
con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n.
286/1999, relativa alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
dei costi, dei rendimenti e dei risultati”;
Considerata la nozione di monte salari, quale risultante
dalle indicazioni dell'ARAN, la quale vi ricomprende anche i diritti di segreteria (risposta a quesito SGR. 22 dell'11
agosto 2003);
Rilevato che la determinazione degli strumenti di
monitoraggio e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati conseguiti
dal Segretario comunale sono rimessi dalla normativa contrattuale all'autonoma
determinazione degli enti locali;
Preso atto che:
ai
sensi dell'articolo 107, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, i
responsabili di servizio sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza
e dei risultati della gestione;
ai
sensi del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 267/2000, è il
Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'ente;
ai
sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 il Segretario comunale
svolge le funzioni tipiche nello stesso previste nonché quelle eventualmente
conferite dal Sindaco, dai regolamenti o dallo Statuto;
Ritenuto, in base alle funzioni tipiche che l'articolo 97
del decreto legislativo 267/2000 attribuisce al segretario comunale, di
assoggettare a valutazione le seguenti funzioni:
a. la funzione di collaborazione nonché l'esercizio delle
funzioni rogatorie;
b. la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in
ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi,
allo statuto, ai regolamenti;
c. la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta;
d) la
funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;
Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità per la
valutazione del Segretario comunale ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato;
Considerato che la valutazione spetta al Sindaco in
conseguenza del rapporto di dipendenza funzionale prescritto dalla legge;
Visto il pareri favorevole richiesto e
rimesso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio
interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 del decreto
legislativo 18.8.2000, n° 267;
Ritenuta la propria competenza in
merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli
articoli 42 e 48 del decreto legislativo suddetto;
Udita l'esposizione dell'argomento da parte del Sindaco;
Su proposta del Presidente stesso;
con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario
Comunale,
A voti unanimi e palesi, senza discussione;
Di approvare l'allegato articolato normativo;
Con separata votazione - unanime e resa per alzata di
mano - per l'urgenza,
il
presente atto immediatamente eseguibile, a mente dell'articolo 134, 4° comma,
del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267.
* * *
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Daniela Ghedin
Art.
1
Modalità
di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale.
La
retribuzione di risultato del Segretario comunale è determinata e corrisposta
sulla base di una verifica dell'attività dallo stesso svolta da parte del Sindaco
La verifica
attiene alle funzioni ed ai compiti che la legge rimette al Segretario
comunale, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla
collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell'amministrazione.
La valutazione
del Sindaco opera sul parametro numerico complessivo pari a 100.
A ciascuna
funzione essenziale svolta dal Segretario corrisponde un sottopunteggio
massimo. La somma dei sottopunteggi, nel massimo, corrisponde a 100.
Art.
2
Funzioni
da valutare
Le funzioni da
valutare sono le seguenti:
a. la funzione di collaborazione nonché l'esercizio delle
funzioni rogatorie;
b. la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa
alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
c. la funzione di partecipazione con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta;
d la funzione di coordinamento e
sovrintendenza dei responsabili dei servizi;
Art.
3
La
funzione di collaborazione nonché dell'esercizio e funzioni rogatorie
Nell'ambito di
questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche
quello propositivo, nell'ambito sempre delle competenze proprie del Segretario
comunale. Nell'ambito di questa categoria deve altresì essere valutato l'esercizio
delle funzioni rogatorie. A quest'ultimo scopo la valutazione dovrà tenere
conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario.
Punteggio
massimo attribuibile: punti 30
Parametri di
valutazione:
PARAMETRI |
PUNTEGGIO |
Scarsa |
8 |
Largamente
migliorabile |
12 |
Sufficiente |
18 |
Buona |
26 |
Ottima |
30 |
Art.
4
La funzione di
assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in
ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo
statuto, ai regolamenti
La funzione
dovrà essere valutata in relazione all'attività di consulenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente intesa quale
capacità di individuazione degli strumenti giuridico amministrativi più idonei
per consentire l'ottimale conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Punteggio
massimo attribuibile: punti 30
Parametri di
valutazione:
PARAMETRI |
PUNTEGGIO |
Scarsa |
8 |
Largamente
migliorabile |
12 |
Sufficiente |
18 |
Buona |
26 |
Ottima |
30 |
Art.
5
La funzione di
partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio comunale e della Giunta
Sono oggetto
di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale intese
quali capacità di supportarne l'azione con riferimento agli ambiti di
competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche l'attività
di verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente.
Punteggio
massimo attribuibile: 20
Parametri di
valutazione:
PARAMETRI |
PUNTEGGIO |
Scarsa |
6 |
Largamente
migliorabile |
8 |
Sufficiente |
12 |
Buona |
18 |
Ottima |
20 |
Art.
6
Funzione
di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi
La valutazione
dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l'attività svolta
dal segretario comunale finalizzata a garantire l'unità di indirizzo
amministrativo, volta cioè a garantire l'unitarietà e l'omogeneità dell'azione
dei responsabili di servizio, in coerenza con il programma dell'amministrazione
comunale. Per coordinamento si intende l'attività tesa ad assicurare la
corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l'attuazione
dei principi di imparzialità, di buon andamento ed efficienza.
Punteggio
massimo attribuibile: punti 20
Parametri di
valutazione:
PARAMETRI |
PUNTEGGIO |
Scarsa |
6 |
Largamente
migliorabile |
8 |
Sufficiente |
12 |
Buona |
18 |
Ottima |
20 |
Quadro
complessivo di valutazione
La valutazione
del Segretario comunale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato,
è espressa dal rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a
punti 100), e punteggio effettivamente ottenuto, quale risultante dalla sommatoria
dei sottopunteggi attribuiti dal Sindaco.
I giudizi
“scarsa”, “largamente migliorabile”, “sufficiente”, “buona” e “ottima” hanno
valore meramente indicativo. Il Sindaco quindi, nell'ambito di ciascuna
funzione soggetta a valutazione, potrà attribuire qualunque valore purché
compreso all'interno del punteggio minimo e massimo relativo alla stessa
funzione..
Art.
7
VALUTAZIONE
FINALE
La valutazione
finale è effettuata entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo
a quello oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in
corso dell'anno e secondo i parametri indicati nel presente regolamento.
La
retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto
sommando i punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte
(punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è attribuita secondo le
percentuali si seguito indicate:
- fino a 28
punti valutazione negativa - nessuna retribuzione
- da 28 a 40
punti 40% della retribuzione
- da 41 a 60
punti 60% della retribuzione
- da 61 a 75
punti 80% della retribuzione
- da 76 a 84
punti 90% della retribuzione
- da 85 a 100
punti 100% della retribuzione
La valutazione
finale è trasmessa dal Sindaco al Segretario comunale, che può presentare le
proprie contro deduzioni entro 10 giorni dalla notifica. Sulle controdeduzioni
decide il Sindaco in maniera definitiva.