LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

-     il quadro normativo nazionale relativo ai servizi pubblici locali consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di organismi strumentali creati mediante lo strumento privatistico delle società di capitali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di affidamenti “in house”;

-     che la disciplina dell'”in house” contenuta nell'art. 113 TUEL comma 5 lettera c) era stata ritenuta in linea di principio conforme al diritto comunitario dalla Corte di Giustizia (sent. 6 aprile 2006, nel procedimento C-410/04).

 

EVIDENZIATO che già anteriormente all'intervento di una normativa nazionale esaustiva in materia, la giurisprudenza comunitaria aveva chiarito in più occasioni, che gli affidamenti diretti di servizi e di appalti a società di capitali a partecipazione pubblica, sono pienamente conformi al diritto comunitario, purché essi avvengano nel rispetto delle seguenti condizioni: l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione che la controlla (Corte di Giustizia V sent. 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal );

 

SOTTOLINEATO, che anche nella recente riforma dei servizi pubblici locali si dichiara che l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve avvenire in piena conformità alla disciplina comunitaria in materia di servizi di “interesse generale” e che l'affidamento “ in house” deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria.

 

SOTTOLINEATO, inoltre, che in base alle regole del diritto internazionale, le disposizioni dettate dal Trattato della UE in materia di servizi di interesse generale, sono applicabili negli ordinamenti dei singoli Stati membri, anche se non espressamente recepite, in base al principio del c.d. “primato del diritto comunitario” e a quello dei c.d. “effetti diretti del diritto comunitario”;

 

CONSIDERATO che:

-     il legislatore nazionale nel riformare la materia dei servizi pubblici locali ha inteso adeguarsi al diritto comunitario e ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'UE;

-     in base al principio del c.d. “primato” del diritto comunitario nell'interpretare la legge nazionale si dovrà comunque tener conto del diritto comunitario, soprattutto per superare eventuali dubbi o lacune della stessa.

 

VALUTATA l'opportunità di avvalersi degli strumenti messi a disposizione del legislatore per l'erogazione del servizio gestione calore negli edifici comunali di seguito indicati e che di tale servizio la cittadinanza avrà un immediato beneficio: fruibilità degli edifici  pubblici delle varie tipologie (scuole, uffici, palestre, sale riunioni, circoli ricreativi ecc.) con temperature di comfort esclusivamente negli orari di attività, sicurezza delle centrali termiche in quanto controllate da personale specializzato, monitoraggio degli impianti con  sistemi di telegestione  che garantiscono interventi rapidi per la risoluzione delle avarie e la movimentazione del personale operativo solo nelle effettive necessità con una ricaduta positiva per l'ambiente (minor uso di automezzi, riduzione del traffico, riduzione dell'inquinamento).    

 

CONSIDERATO che in base sia al legislatore nazionale che a quello comunitario i requisiti che definiscono i contorni dell' affidamento in house sono:

a)   la società affidataria del servizio deve essere interamente pubblica;

b)   l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un c.d. “ controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi

c)   la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

ESAMINATA la proposta della società BIM PIAVE NUOVE ENERGIE srl, così come pervenuta e discussa in quest'ultimo periodo;

 

RITENUTO che l'affidamento del servizio gestione calore costituisce una vantaggiosa opportunità per il territorio, che potrà avvalersi non solo di una società pubblica che riunisce tutti i comuni del Consorzio BIM e quelli di Asco-holding  ma anche quella di utilizzare un ente gestore con capacità tecnico-operative in grado di affrontare tutte le tematiche proprie di questi impianti.

In particolare tale opportunità risulta vantaggiosa per il Comune per le seguenti ragioni tecniche economiche: la gestione degli impianti, nel rispetto della legislazione vigente, avviene per mezzo di una struttura che, oltre ad essere altamente professionalizzata,  utilizza tecnologie avanzate, le termoregolazioni telegestite, che pongono il sistema edificio/impianto nelle condizioni ottimali di efficienza energetica conseguendo:

·    l'obiettivo di abbattimento dei consumi di energia primaria e dell'inquinamento atmosferico, come sancito dal protocollo di Kyoto;

·    la variazione in tempo reale degli orari di utilizzo in relazione alle variabili e/o variegate esigenze dell'utenza, senza sprechi;

·    la ricezione degli allarmi per blocchi e/o malfunzionamenti degli impianti in tempo reale e la conseguente tempestiva risoluzione delle avarie senza disagio per i fruitori degli immobili in quanto i  tecnici preposti raggiungeranno gli impianti quando gli immobili non sono ancora occupati (prima dell'arrivo degli utenti), o quando l'inerzia termica degli edifici ha mantenuto il comfort ambientale, nel caso di blocchi e/o malfunzionamenti intervenuti quando gli impianti sono a regime;

Il servizio garantisce inoltre e senza alcun onere:·    la consulenza specialistica, di supporto alla struttura comunale, per la valutazione sui progetti, commissionati dal Comune, di impianti di climatizzazione in edifici nuovi e/o esistenti al fine di conseguire risultati impiantistici idonei a raggiungere i migliori risparmi energetici e di gestione;·    la redazione di progetti preliminari per il risanamento normativo degli impianti termici permettendo al Comune valutazioni tecnico/economiche e sulle  tempistiche di intervento, senza l'impegno di risorse economiche.Ogni miglioramento strutturale, tecnologico ed economico rimane in capo al Comune in quanto ente titolare del servizio.

Con il  ricorso all'in  “house providing” alla società  BIM PIAVE NUOVE ENERGIE srl  , il comune avrà il vantaggio di affidare il servizio ad un proprio organismo che  eroga servizi competenti, efficienti, altamente professionalizzati, ad elevato contenuto tecnico/professionale nell'esclusivo interesse del Comune medesimo.

 

SOTTOLINEATO che la società “ BIM  PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.”  è:

a)   una  società  a capitale interamente pubblico;

b)   i soci potranno esercitare sulla stessa un controllo gestionale analogo a quello esercitato sui propri servizi;

c)   la società  realizzerà la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano.

 

SOTTOLINEATO che le suddette caratteristiche, rendono “BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. una struttura strumentale del Comune, che agisce alla stregua di longa manus del medesimo, ossia un suo prolungamento amministrativo. Tra la società ed il Comune si instaurerà, pertanto, un rapporto assimilabile a quello di subordinazione gerarchica, in forza del quale si giustifica l'affidamento diretto delle attività inerenti la gestione calore. Nei confronti, infatti, di un soggetto controllato e che svolge la sua prevalente attività per il soggetto controllore, non sono ravvisabili situazioni di pregiudizio per la parità di trattamento degli altri operatori economici e per il rispetto delle regole sulla libera concorrenza.

 

RICHIAMATI, per la definizione del concetto di affidamento “in house”, i seguenti riferimenti giurisprudenziali:

-     Corte di Giustizia della Comunità Europea sent. 18 novembre 99, n. C-107/98 - TECKAL s.r.l. contro Comune di Viano)

-     Corte di Giustizia della Comunità Europea sent.11 gennaio 2005, C-26/03

-     Corte di Giustizia della Comunità Europea sent. 21 luglio 2005, C-231/03

-     Corte di Giustizia della Comunità Europea sent. 13 ottobre 2005, C-458/03 (Parking Brixen)

-     Corte di Giustizia della Comunità Europea sent. 6 aprile 2006 C-410/04 

-     Corte di Giustizia della Comunità Europea sent. 11 maggio 2006 n. C-340/04 (“Busto Arsizio”)

-     Corte di Giustizia della Comunità Europea sent. 19 aprile 2007, C-295/05

 

PRESO ATTO che tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, pareri e/o Nulla-Osta, nonché le premesse ed i preamboli sopra citati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria per la validità ed efficacia del presente verbale di deliberazione;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da nota allegata:·    del Funzionario-Responsabile dell'Area Tecnica, per la sola regolarità tecnica;con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

 

1)   DI  ACCOGLIERE per quanto in premessa riportato, la proposta pervenuta da parte della società BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l., per l'affidamento della gestione calore degli edifici comunali nell'interesse della collettività locale;

 

2)   DI APPROVARE gli allegati alla medesima proposta (A, B, C) ed in particolare il disciplinare Servizio Energia e la convenzione per l'affidamento dell'incarico, così come allegato alla medesima proposta;

 

3)   DI PRENDERE ATTO che la durata del rapporto è di 5 (cinque) anni, a far data del 1 dicembre 2008;

 

4)   DI INCARICARE il Responsabile del servizio amministrativo competente all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;

 

5)   DI DICHIARARE con separata votazione unanime e palese, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

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- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 co. 1 -

 

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Funzionario/Responsabile dell'Area Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva e diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

      TARZO, lì 20.11.2008

                                                                                 IL RESPONSABILE  DI AREA

                                                                          arch. Marcello de Cumis