LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il
quadro normativo nazionale relativo ai servizi pubblici locali consente alle
Pubbliche Amministrazioni di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie
attività, di organismi strumentali creati mediante lo strumento privatistico
delle società di capitali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia
di affidamenti
“in house”;
- che
la disciplina dell'”in house” contenuta nell'art. 113 TUEL comma 5 lettera c)
era stata ritenuta in linea di principio conforme al diritto comunitario dalla
Corte di Giustizia (sent. 6 aprile 2006, nel procedimento C-410/04).
EVIDENZIATO
che già anteriormente all'intervento di una normativa nazionale esaustiva in
materia, la giurisprudenza comunitaria aveva chiarito in più occasioni, che gli
affidamenti diretti di servizi e di appalti a società di capitali a
partecipazione pubblica, sono pienamente conformi al diritto comunitario,
purché essi avvengano nel rispetto delle seguenti condizioni: l'amministrazione
aggiudicatrice deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e la società deve realizzare la parte più
importante della propria attività con l'amministrazione che la controlla (Corte
di Giustizia V sent. 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal );
SOTTOLINEATO,
che anche nella recente riforma dei servizi pubblici locali si dichiara che l'affidamento
e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve avvenire
in piena conformità alla disciplina comunitaria in materia di servizi di
“interesse generale” e che l'affidamento “ in house” deve avvenire nel rispetto
della disciplina comunitaria.
SOTTOLINEATO,
inoltre, che in base alle regole del diritto internazionale, le disposizioni
dettate dal Trattato della UE in materia di servizi di interesse generale, sono
applicabili negli ordinamenti dei singoli Stati membri, anche se non
espressamente recepite, in base al principio del c.d. “primato del diritto comunitario” e a quello dei c.d. “effetti diretti del diritto
comunitario”;
CONSIDERATO che:
- il
legislatore nazionale nel riformare la materia dei servizi pubblici locali ha
inteso adeguarsi al diritto comunitario e ai principi elaborati dalla Corte di
giustizia dell'UE;
- in
base al principio del c.d. “primato” del diritto comunitario nell'interpretare
la legge nazionale si dovrà comunque tener conto del diritto comunitario,
soprattutto per superare eventuali dubbi o lacune della stessa.
VALUTATA l'opportunità
di avvalersi degli strumenti messi a disposizione del legislatore per l'erogazione del servizio gestione calore
negli edifici comunali di seguito indicati e che di tale servizio la
cittadinanza avrà un immediato beneficio: fruibilità degli edifici pubblici delle varie tipologie (scuole,
uffici, palestre, sale riunioni, circoli ricreativi ecc.) con temperature di
comfort esclusivamente negli orari di attività, sicurezza delle centrali
termiche in quanto controllate da personale specializzato, monitoraggio degli
impianti con sistemi di telegestione che garantiscono interventi rapidi per la
risoluzione delle avarie e la movimentazione del personale operativo solo nelle
effettive necessità con una ricaduta positiva per l'ambiente (minor uso di
automezzi, riduzione del traffico, riduzione dell'inquinamento).
CONSIDERATO
che in base sia al legislatore nazionale che a quello comunitario i requisiti
che definiscono i contorni dell' affidamento in house sono:
a) la
società affidataria del servizio deve essere interamente pubblica;
b) l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla
società un c.d. “ controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi
c) la società deve
realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano.
ESAMINATA la proposta della società BIM PIAVE NUOVE ENERGIE srl, così
come pervenuta e discussa in quest'ultimo periodo;
RITENUTO che l'affidamento del servizio gestione calore costituisce
una vantaggiosa opportunità per il territorio, che potrà avvalersi non solo di
una società pubblica che riunisce tutti i comuni del Consorzio BIM e quelli di
Asco-holding ma anche quella di
utilizzare un ente gestore con capacità tecnico-operative in grado di
affrontare tutte le tematiche proprie di questi impianti.
In
particolare tale opportunità risulta vantaggiosa per il Comune per le seguenti
ragioni tecniche economiche: la gestione
degli impianti, nel rispetto della legislazione vigente, avviene per mezzo di
una struttura che, oltre ad essere altamente professionalizzata, utilizza tecnologie avanzate, le
termoregolazioni telegestite, che pongono il sistema edificio/impianto nelle
condizioni ottimali di efficienza energetica conseguendo:
· l'obiettivo
di abbattimento dei consumi di energia primaria e dell'inquinamento
atmosferico, come sancito dal protocollo di Kyoto;
· la
variazione in tempo reale degli orari di utilizzo in relazione alle variabili
e/o variegate esigenze dell'utenza, senza sprechi;
· la ricezione degli allarmi per
blocchi e/o malfunzionamenti degli impianti in tempo reale e la conseguente
tempestiva risoluzione delle avarie senza disagio per i fruitori degli immobili
in quanto i tecnici preposti
raggiungeranno gli impianti quando gli immobili non sono ancora occupati (prima
dell'arrivo degli utenti), o quando l'inerzia termica degli edifici ha
mantenuto il comfort ambientale, nel caso di blocchi e/o malfunzionamenti
intervenuti quando gli impianti sono a regime;
Con
il ricorso all'in “house providing” alla società BIM PIAVE NUOVE ENERGIE srl , il comune avrà il vantaggio di affidare il
servizio ad un proprio organismo
che eroga servizi competenti, efficienti, altamente
professionalizzati, ad elevato contenuto tecnico/professionale nell'esclusivo
interesse del Comune medesimo.
SOTTOLINEATO
che la società “ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE
S.r.l.” è:
a) una
società a capitale interamente
pubblico;
c) la
società realizzerà la parte più
importante della propria attività con gli enti che la controllano.
SOTTOLINEATO
che le suddette caratteristiche, rendono “BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. una
struttura strumentale del Comune, che agisce alla stregua di longa manus
del medesimo, ossia un suo prolungamento amministrativo. Tra la società ed il
Comune si instaurerà, pertanto, un rapporto assimilabile a quello di
subordinazione gerarchica, in forza del quale si giustifica l'affidamento
diretto delle attività inerenti la gestione calore. Nei confronti, infatti, di
un soggetto controllato e che svolge la sua prevalente attività per il soggetto
controllore, non sono ravvisabili situazioni di pregiudizio per la parità di
trattamento degli altri operatori economici e per il rispetto delle regole
sulla libera concorrenza.
RICHIAMATI,
per la definizione del concetto di affidamento “in house”, i seguenti
riferimenti giurisprudenziali:
- Corte
di Giustizia della Comunità Europea sent. 18 novembre 99, n. C-107/98 - TECKAL
s.r.l. contro Comune di Viano)
- Corte
di Giustizia della Comunità Europea sent.11 gennaio 2005, C-26/03
- Corte
di Giustizia della Comunità Europea sent. 21 luglio 2005, C-231/03
- Corte
di Giustizia della Comunità Europea sent. 13 ottobre 2005, C-458/03 (Parking Brixen)
- Corte
di Giustizia della Comunità Europea sent. 6 aprile 2006 C-410/04
- Corte
di Giustizia della Comunità Europea sent. 11 maggio 2006 n. C-340/04 (“Busto
Arsizio”)
- Corte
di Giustizia della Comunità Europea sent. 19 aprile 2007, C-295/05
PRESO ATTO
che tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, pareri e/o Nulla-Osta,
nonché le premesse ed i preamboli sopra citati, costituiscono parte integrante,
sostanziale e necessaria per la validità ed efficacia del presente verbale di
deliberazione;
ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI
ACCOGLIERE per quanto in premessa riportato, la proposta pervenuta da
parte della società BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l., per l'affidamento della
gestione calore degli edifici comunali nell'interesse della collettività
locale;
2) DI APPROVARE gli allegati alla medesima
proposta (A, B, C) ed in particolare il disciplinare Servizio Energia e la
convenzione per l'affidamento dell'incarico, così come allegato alla medesima
proposta;
3) DI PRENDERE ATTO che la durata del rapporto è
di 5 (cinque) anni, a far data del 1 dicembre 2008;
4) DI INCARICARE il Responsabile del servizio
amministrativo competente all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti
alla presente deliberazione;
5) DI DICHIARARE con separata votazione unanime
e palese, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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- Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, art. 49 co. 1 -
Vista la
proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto
Funzionario/Responsabile dell'Area Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE
limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica di specifica competenza,
esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione
da adottare, che è di esclusiva e diretta competenza e responsabilità dell'organo
deliberante.
TARZO,
lì 20.11.2008
IL RESPONSABILE DI AREA
arch. Marcello de Cumis