LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, 109,
modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che ha definito i criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non
destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel
costo a determinate situazioni economiche;
DATO ATTO che l'articolo 1,
comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000,
n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta
delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del
richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità
annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai
servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato
dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
DATO ATTO altresì che ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3
maggio 2000, n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni
o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
CONSIDERATO che gli uffici
comunali non sono in grado di assicurare tale assistenza fiscale in quanto
carenti mezzi e di personale, per cui si rende opportuno la stipula di accordi
con i centri di assistenza fiscale per la raccolta e la elaborazione delle
domande relative alle prestazioni sociali agevolate che il Comune ritenesse di
delegare ai CAAF;
VISTO lo schema di convenzione proposto
dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana allegato sub “A” alla presente
deliberazione per l'affidamento dei servizi di assistenza per l'espletamento
delle pratiche con relative certificazioni per l'ottenimento di provvidenze
assistenziali;
RITENUTO di approvare la
proposta di convenzione e di incaricare il Responsabile del Servizio del
Settore Area Demografica- Socio Assistenziale - Cultura alla sottoscrizione
della convenzione stessa;
DATO ATTO che il Responsabile
del Servizio interessato, con successiva comunicazione invierà a tutti i CAAF l'elenco
delle prestazioni per i quali si intende utilizzare il loro servizio e che l'eventuale
aggiunta o la disattivazione di alcuni servizi verrà fatta con la medesima
modalità;
RITENUTO di demandare al Responsabile del
Servizio l'assunzione del relativo impegno di spesa che troverà la richiesta
copertura finanziaria nel bilancio di previsione in fase di approvazione per l'esercizio
finanziario 2009 e pluriennale 2010-2011;
VISTO il parere favorevole del
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 267/2000;
con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
CON voti favorevoli, unanimi,
legalmente espressi;
D E L I B E R A
DI ADERIRE alla convenzione tra
il Comune ed i CAAF aderenti all'iniziativa proposta dall'Associazione Comuni
della Marca Trevigiana per lo svolgimento delle funzioni relative ai servizi di
assistenza fiscale per l'espletamento delle pratiche con relative certificazioni
per l'ottenimento di provvidenze assistenziali;
DI APPROVARE la convenzione
allegata sub “A” al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
DI INCARICARE il Responsabile dell'Area
Demografica/Socio-Assistenziale/Cultura, alla sottoscrizione della sopra citata
convenzione;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio con
successiva comunicazione invierà a tutti i CAAF l'elenco delle prestazioni per
i quali si intende utilizzare il loro servizio e che l'eventuale aggiunta o la
disattivazione di alcuni servizi verrà fatta con la medesima modalità;
DI DARE MANDATO al Responsabile del
Servizio ad assumere l'impegno di spesa, il quale troverà la copertura
finanziari nel bilancio di previsione in fase di approvazione per l'esercizio
finanziario 2009;
DI DICHIARARE, la presente
deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
***
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco
Introvigne
CONVENZIONE
TRA
______________________(indicare
la qualifica), codice fiscale n. _____________________
· il CAAF________________________a mezzo
la società ________________ (convenzionata
e corrispondente del CAAF__________________ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 164/99),
con sede in ____________________C.F. e P.IVA ___________________, in persona
del proprio legale rappresentante _________________, di seguito denominato CAAF
___________________, iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti al n. ____ e che, sulla base di apposita convenzione e
delle norme sottoindicate, ha affidato alla predetta Società l'attività di
assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;
· Che il Comune, in base al DM 25 maggio
2001, n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno
di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione
INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione
sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione
INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali
tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare
a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
· Che il Comune, che eroga servizi sociali
agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda
correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di
raccolta di tale documentazione;
· Che l'INPS ha stipulato in data 26/11/2001
e rinnovata il 12/02/2003, apposite convenzioni con i CAAF
sopraindicati per affidare a questi, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31
marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n.130 e dall'art.3
comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione
telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna
all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della
situazione economica equivalente;
· Che i predetti CAAF, in base al D.lgs. 9
luglio 1997, n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono stati
autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza
fiscale;
· Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999,
n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i predetti CAAF
possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto,
a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno
costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno
costituito i CAF;
· Che le Società predette, sulla base delle
rispettive convenzioni, svolgono materialmente, per conto dei rispettivi CAAF,
anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro
trasmissione all'INPS;
· Che le stesse Società, in virtù dell'esperienza
maturata quali società che svolgono, per conto dei CAAF, tutte le attività che
da questi sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza
fiscale, si dichiarano interessate ad effettuare i servizi che formano oggetto
della presente convenzione;
VISTO
· Che il D.lgs. 31 marzo 1998, n.109,
modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n.130, ha definito i criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche;
· Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n.130,
ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle
informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente
deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per
la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi,
l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai
sensi del decreto sopra citato;
· Che ai sensi dell'art.
4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio
2000, n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
· Che ai sensi dell'
art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e a seguito del decreto
interministeriale 28 dicembre 2007 sono stati determinati i criteri per la
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e in gravi
condizioni di salute, nonché anche per i soggetti definiti con il comma 9, dell'art.
3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito in legge;
· Che ai sensi dei
commi 9 e 9 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, le stesse
categorie di persone che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione
della spesa per la fornitura di gas naturale.
SI CONVIENE E
SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Ciascuna Società si impegna ad effettuare i seguenti
servizi:
A. sportello informativo sull'ISE;
B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste:
- di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli
minori (artt. 65-66, L. 23/12/1998, n. 448),
- sostegno alle abitazioni in locazione (L. 9/12/1998, n.
431);
- per assegno di cura per persone non autosufficienti (D.G.R
4135 del 19/12/2006);
- agevolazioni sulla fornitura gratuita dei testi scolastici;
- agevolazioni sulle mense scolastiche;
- altre agevolazioni scolastiche previste dalla L. 10/03/2000,
n. 62;
- agevolazioni sulle rette degli asili nido;
- agevolazioni sui soggiorni climatici;
- agevolazioni sulle case di riposo;
- agevolazioni per il telesoccorso;
- applicazione dell'ISEE all'ICI
- per l'accesso alla compensazione per la tariffa sociale
agevolata (bonus energia).
C. assistenza nella compilazione e raccolta delle domande per
fruire di altri servizi sociali forniti dal Comune a tariffe agevolate;
In
particolare, la Società effettuerà:
Ø in relazione al punto A
- l'accoglienza dei cittadini, l'informazione relativa all'ISE
e compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- se richiesto dal cittadino in applicazione della
convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica,
consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore
della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
Ø in relazione al punto B:
- l'accoglienza dei richiedenti le prestazioni di cui al punto
1B, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta
previsto;
- la verifica dell'esistenza ed aggiornamento dell'attestazione
INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove
questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione
della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione
INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti le
prestazioni per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle
specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il
Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed
informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
Ø in relazione al punto C:
- l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali
agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta
relativo alla specifica prestazione così
come predisposto, nei contenuti e nella forma dal comune;
- la verifica dell'esistenza ed aggiornamento dell'attestazione
INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove
questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione
della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione
INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune delle richieste raccolte e della
documentazione correlata;
- l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica,
a disposizione del Comune, per 24 mesi.
2. Ciascuna Società per l'espletamento di questo
servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione
stipulata dal rispettivo CAAF, per eventuali danni cagionati agli utenti per i
servizi di cui ai punti A, B, e C.
Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi
oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici
secondo orari preventivamente comunicati.
3. Ciascuna Società garantisce l'accesso da parte del Comune
ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente
convenzione e per le verifiche del caso.
4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si
uniformano alle disposizioni del D. Lgs 196/03, in particolare per quanto
riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di
responsabilità nei confronti degli interessati.
5. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai
punti A),B) e C) è così prevista:
A. gratuita in quanto in convenzione
con INPS;
B. in convenzione con il Comune la
compilazione della domanda di accesso alla prestazione che faccia esclusivo
riferimento ai parametri ISEE, al costo di:
- Euro 6,18=, per l'attività relativa agli assegni di maternità e per il
nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L. 448/98),
- Euro
9,00=, per il sostegno alle
abitazioni in locazione (L. 431/98);
- Euro 10,13=, per assegno di cura per persone non autosufficienti (D.G.R.
n. 4135 del 19/12/2006);
- Euro 9,00=, (non utilizzando la
procedura “Clesius”) per le agevolazioni sulla fornitura gratuita dei testi
scolastici;
- Euro 6,18= ,(non utilizzando la procedura “Clesius”), per le agevolazioni sulle mense scolastiche;
- Euro 9,00=, (non utilizzando la procedura “Clesius”), per le altre agevolazioni scolastiche previste dalla L.
62/2000;
- Euro 6,18=, (non utilizzando la procedura “Clesius”), per le
agevolazioni sulle rette degli asili nido;
- Euro 6,18=,(non utilizzando la procedura “Clesius”), per le
agevolazioni sui soggiorni climatici;
- Euro 6,18=, (non utilizzando la procedura “Clesius”), per le
agevolazioni sulle rette per le case di riposo;
- Euro
6,18=, (non
utilizzando la procedura “Clesius”), per
le agevolazioni per il telesoccorso;
- Euro 5,62=, (non utilizzando la procedura “Clesius”), per le applicazioni
dell'ISEE per la definizione dell'ICI.
- Euro 2,50=, per l'accesso alla
compensazione per la tariffa sociale agevolata (c.d. bonus energia), come da
convenzione allegata al protocollo d'intesa tra ANCI - CONSULTA NAZIONALE DEI
CAF
Tutte le tariffe qui indicate s'intendono
al netto di IVA e saranno poi rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT.
La rivalutazione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
sottoscrizione della presente convenzione (1 gennaio 2010- 1 gennaio 2011).
L'importo relativo alla
prestazione “bonus tariffa sociale energia” di cui al decreto interministeriale
28 dicembre 2007 sarà rivalutato nel caso di aggiornamento della sopra citata
convenzione.
L'elenco delle prestazioni di cui
sopra è da ritenersi suscettibile di ulteriori aggiunte che daranno luogo alla
definizione di adeguati compensi.
Ogni Comune aderente dovrà
indicare ai CAAF sottoscrittori quali servizi a norma della presente
convenzione intende utilizzare.
C. in convenzione con il Comune la compilazione della
domanda di accesso alla prestazione che non faccia riferimento ai parametri
ISEE contenuti nella DSU, ma preveda un calcolo personalizzato* della
situazione economica deciso dall'Ente Erogatore, al costo di Euro 14,66=
più IVA, con rivalutazione ISTAT annuale da applicare dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione (1 gennaio
2010 - 1 gennaio 2011).
(*A titolo esemplificativo:
I. la definizione di un nucleo
familiare diverso dall'ISEE: escludendo e/o includendo alcuni componenti;
II. includendo e/o escludendo (in
tutto o in parte) alcuni redditi che compongono l'ISEE., ecc.)
La Società si impegna a garantire
la gratuità delle prestazioni oggetto della presente convenzione per il
cittadino che ne farà richiesta.
6. I Comuni, sottoscrittori della presente convenzione,
consegnano all'utente - cittadino, che si presenta allo sportello al fine di
ottenere una prestazione agevolata, l'elenco dei CAAF convenzionati.
7. La fatturazione sarà effettuata, a cadenza
semestrale, e comunque le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione
degli archivi al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.
8. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla
data ricevimento della fattura.
9. La presente convenzione ha durata di tre anni (fino
al 31 dicembre 2011).
10. Le parti concordano che altri CAAF e Comuni
aderiscano al presente accordo anche successivamente e separatamente. In tal
caso, deve essere espressamente dichiarato dagli altri CAAF o a mezzo delle
società che li rappresentano, di accettare le condizioni e i prezzi della
convenzione già sottoscritta.
Gli altri Comuni aderiranno con
apposita deliberazione comunale della già sottoscritta convenzione.
11. La presente convenzione decadrà automaticamente in
caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o
causa, della convenzione tra i singoli CAAF e la rispettiva Società.
Letto,
approvato e sottoscritto.
Lì,