LA GIUNTA
COMUNALE
Visto
l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 secondo il quale “Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a)
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d)
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione”;
Visto l'art. 3 commi 55/57 della legge 24.12.2007 n. 244
(legge finanziaria 2008) che
hanno dettato una serie di disposizioni per gli enti locali ai fini del
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza a soggetti estranei all'amministrazione; in particolare, ciascun ente locale è tenuto a
regolamentare, in conformità al quadro legislativo vigente, limiti, criteri e
modalità per l'affidamento di tali incarichi, e a trasmettere il testo alla
competente Sezione regionale della Corte dei Conti;
Visto l'art. 3 commi
18, 54 e 76 della L. 244/07 che impongono l'obbligo di pubblicare sul sito web
dell'ente l'indicazione dei soggetti incaricati, la ragione dell'incarico e l'ammontare
erogato, obbligo sanzionato, in caso di liquidazione dei compensi con omessa
pubblicazione dei dati richiesti, come responsabilità erariale;
Vista la deliberazione n. 14/2008/Ind.Pr. del 17/4/2008 con
cui la Corte dei Conti Sezione Veneto ha indicato le modalità attuative del
controllo sui regolamenti per il conferimento degli incarichi esterni in
attuazione dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007;
Visto l'art. 46 del D.L. 25/06/2008
n. 112, convertito in legge 6/08/2008 n. 133 che ha da ultimo introdotto
sostanziali modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 3 commi 55 e 56 della
legge n. 244/2007, e ha riformulato l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001
(come modificato dalla L. n. 244/2007);
Visto che le modifiche della legge 133/2008 di conversione
del Decreto 112/2008 riguardano l'art. 3 commi 55 e 56 della L. n. 244/2007
(nella parte in cui prevedevano l'obbligo di fissare nel regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi il limite massimo di spesa annua per gli incarichi
in questione) e l'art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
Precisato che al nuovo art. 7 comma 6, si dispone ora che:
· gli esperti che ambiscono ad incarichi esterni da parte delle
pubbliche amministrazioni devono essere in possesso di
particolare e comprovata specializzazione non necessariamente di tipo
universitario. Si può prescindere,
infatti, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso
di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
· I
presupposti elencati al comma 6 lett. da a) a d) diventano presupposti di legittimità degli incarichi esterni.
· Al
comma 6 lettera a), l'oggetto della prestazione, oltre che corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a
obiettivi e progetti specifici e determinati, deve anche risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
· Il
ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. A conferma di ciò,
viene abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191.
Viste le
proprie precedenti deliberazioni n. 14 del 19.02.2008, n. 48 del 23.05.2008 e
n. 91 del 20.11.2008 con le quali è stato adottato e adeguato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la
deliberazione n. 23/2009/Reg. del 26 marzo 2009 con la quale la Sezione Veneto
della Corte dei Conti ha invitato i Consigli comunali e i Sindaco a porre in
atto le necessarie azioni correttive;
Ritenuto opportuno modificare il comma
4 dell'art. 35 del citato regolamento
oltre che per rispettare il principio di selettività introdotto dall'art. 7
comma 6 bis del D.Lgs 165/2001, che
stabilisce che le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
anche per rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, di contenere i
livelli di spesa pubblica, nonché per dare diretta attuazione ai principi
costituzionali di buon andamento ed
imparzialità dell'azione amministrativa e ai principi di libera concorrenza,
non discriminazione, parità di trattamento e di sana gestione finanziaria;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, sulla proposta di delibera è stato espresso il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del
servizio;
Visto il Decreto Legislativo n.
267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n.
165/2001;
Con
l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Ad
unanimità di voti,
D E L I B E R A
1. Di
apportare, per i motivi in premessa esposti, le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19.02.2008 e modificato con
successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 48 del 23/05/2008 e n. 91 del
20.11.2008:
- l'art. 35
(Incarichi di collaborazione esterna) comma 4: “
4. Per l'affidamento dell'incarico l'Amministrazione
Comunale, salvo che la legge non preveda diversamente, pubblica sul sito
telematico comunale, per almeno dieci giorni, apposito avviso di ricerca di
candidature contenente la descrizione dell'incarico da conferire, delle
principali clausole che disciplineranno il relativo contratto d'opera, della
misura del compenso se predeterminato e dei criteri di scelta del candidato che
in primo luogo dovranno riferirsi alla competenza professionale richiesta e
documentata dal curriculum e successivamente al minor compenso offerto dai
candidati ed alle altre eventuali condizioni indicati nell'avviso.
2.
Di dare atto che restano in vigore nel testo approvato con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 14 del 19.02.2008 e successive modificazioni, tutte le altre
norme di cui alle collaborazioni professionali esterne del vigente regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
3.
Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti.
Con separata ed unanime votazione, favorevole,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
*
* * * *
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniela Ghedin