LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO
CHE:
è indetto il bando di cui alla DGR n. 3075 del 21 ottobre 2008 per l'erogazione
del contributo al pagamento del canone di locazione dell'anno 2007 risultante
da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio
1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431;
Il
contratto di affitto riguardante l'anno 2007, per il quale si chiede i!
contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato
dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza
esclusiva;
E' ammessa un'unica richiesta
cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si
sia cambiato alloggio nel corso dell'anno;
E'
ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei membri
dello stesso nucleo familiare per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007;
PRESO
ATTO che è volontà di questa Amministrazione accedere alle
risorse messe a disposizione dal Fondo sopraddetto;
RICHIAMATA
la Delibera di Giunta comunale n. 10 del 17.02.2006 avente ad oggetto
”Approvazione convenzione tra Comune di Tarzo e CAAF per istanze dei cittadini
afferenti i servizi sociali".
PRESO
ATTO che il Comune di Tarzo, per la raccolta e la trasmissione
dei dati, si avvarrà del servizio messo a disposizione dai CAF aderenti
all'Associazione Comuni Marca Trevigiana, con il quale ha stipulato apposita
convenzione;
RITENUTO
di incaricare il Responsabile del Servizio competente per la pubblicizzazione
dell'iniziativa, utilizzando il “bando tipo” messo a disposizione della Regione
Veneto;
VISTO
l'allegato Bando di concorso;
RAVVISATA
la necessità di fissare al 28/02/2009 il termine di presentazione delle domande
ai CAAF, termine perentorio per consentire a questi ultimi una puntuale
trasmissione dei dati alla Regione - direzione per l'edilizia abitativa;
RILEVATO
che è stato espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica di cui all'art.
49, 1° comma, del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 sulla proposta di cui alla
presente deliberazione;
D E L I B E R A
DI APPROVARE
l'allegato Bando che, redatto ed integrato sul “modello tipo” messo a
disposizione dalla Regione Veneto, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DI
INCARICARE il Responsabile del Servizio
dell'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresi la
pubblicizzazione e l'incarico ai CAAF per l'istruttoria e la trasmissione delle
istanze;
DI
FISSARE al 28/02/2009 il termine ultimo e perentorio per la
presentazione delle istanze ai CAAF e questi ultimi per la puntuale
trasmissione dei dati alla Regione Veneto - Direzione per l'edilizia abitativa;
DI
DICHIARARE il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, ad unanimità di voti legalmente espressi con
separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n.
267.
***
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Introvigne
|
COMUNE
DI TARZO (Provincia
di Treviso) Via Roma, 42 - 31020 TARZO (TV) |
BANDO DI
CONCORSO
(art. 11, legge 431/1998)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della delibera della Giunta Comunale
n. del
avverte
che è indetto il Bando di Concorso di cui alla DGR n. 3075 del
21/10/2008 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione
relativo all'anno 2007, risultante dai contratti di affitto regolarmente
registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359,
art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431/98.
A.
Può partecipare al
bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare
il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di
separazione) o il coniuge che, alla data di presentazione della domanda:
a) Sia residente nel Comune;
b)
Il cui nucleo
familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile
complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia
superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile
complessivo ICI non superiore a E 47.248,50) e comunque con percentuale di
possesso del singolo alloggio non superiore al 50%. Tal esclusione non opera
nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia
dato in godimento al coniuge separato nel caso in cui l'usufrutto sia, per
legge, assegnato a genitore superstite;
d)
Se il richiedente è
extracomunitario, sia in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di
validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs.
25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189).
e)
Se il richiedente è
extracomunitario, sia in possesso del certificato storico di residenza in
Italia previsto dall'art.11, comma 13, della Legge 6 agosto 2008, n.133, o
produca al Comune analoga autocertificazione, o la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, circa il possesso della residenza da almeno 10 anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Veneto. Nei due
ultimi casi sarà cura acquisire d'ufficio il relativo certificato storico di
residenza e/o accertare la veridicità della autocertificazione o dichiarazione
resa.
B. In
aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lett. A., può partecipare al
bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il
conduttore o il coniuge che, nell'anno 2007, occupava un alloggio in locazione:
a)
A titolo di residenza
principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente
registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n.
431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini
entro il secondo grado;
b) Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,
A/7 e A/11;
c)
Il cui canone
integrato, come definito al successivo punto 3.B, abbia incidenza, sull'ISEfsa
(Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno
Affitti), come definito al successivo punto 2, non inferiore al 14% e non
superiore al 70%.[i] Per evitare
l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza
possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse
dal calcolo dell'ISEE:
o
pensioni esenti:
Ø pensioni di guerra;
Ø pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di
leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre
1989);
Ø pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e
agli invalidi civili;
Ø pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici;
oredditi
non assoggettabili all'IRPEF:
Ø rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
Ø equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e
alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero
della Difesa) del 28 dicembre 1992;
Ø assegni periodici destinati al mantenimento dei figli
spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria;
Ø retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche;
Ø premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o
Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
b)
Con superficie netta[ii] non superiore
a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq
per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5
mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie
netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie
netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia
composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65
anni al 31 dicembre 2008 o comprendano membri disabili o non autosufficienti,
rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;
C. In
caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del
calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
D. La
domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2007 per i quali erano
soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto B.
E. Non
è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di
contributo, per l'anno 2007, in altra Regione.
F. I
ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza
prevista in calce al presente bando.
Le domande di partecipazione al Bando dovranno essere presentate, a pena
di esclusione, entro il 28/02/2009 presso i CAAF del
Coordinamento della Provincia di Treviso.
Tarzo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Francesco Introvigne)
[i] Qualora l’incidenza dell’affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell’alloggio sia le esigenze minime di vita. E’ quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.
[ii] La superficie netta è quella riguardante i locali dell’alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.