LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: è indetto il bando di cui alla DGR n. 3075 del 21 ottobre 2008 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione dell'anno 2007 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431;

Il contratto di affitto riguardante l'anno 2007, per il quale si chiede i! contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva;

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno;

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei membri dello stesso nucleo familiare per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007;

 

PRESO ATTO che è volontà di questa Amministrazione accedere alle risorse messe a disposizione dal Fondo sopraddetto;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 10 del 17.02.2006 avente ad oggetto ”Approvazione convenzione tra Comune di Tarzo e CAAF per istanze dei cittadini afferenti i servizi sociali".

PRESO ATTO che il Comune di Tarzo, per la raccolta e la trasmissione dei dati, si avvarrà del servizio messo a disposizione dai CAF aderenti all'Associazione Comuni Marca Trevigiana, con il quale ha stipulato apposita convenzione;

RITENUTO di incaricare il Responsabile del Servizio competente per la pubblicizzazione dell'iniziativa, utilizzando il “bando tipo” messo a disposizione della Regione Veneto;

VISTO l'allegato Bando di concorso;

RAVVISATA la necessità di fissare al 28/02/2009 il termine di presentazione delle domande ai CAAF, termine perentorio per consentire a questi ultimi una puntuale trasmissione dei dati alla Regione - direzione per l'edilizia abitativa;

RILEVATO che è stato espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 sulla proposta di cui alla presente deliberazione;

           

D E L I B E R A

 

DI APPROVARE l'allegato Bando che, redatto ed integrato sul “modello tipo” messo a disposizione dalla Regione Veneto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio dell'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresi la pubblicizzazione e l'incarico ai CAAF per l'istruttoria e la trasmissione delle istanze; 

DI FISSARE al 28/02/2009 il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle istanze ai CAAF e questi ultimi per la puntuale trasmissione dei dati alla Regione Veneto - Direzione per l'edilizia abitativa;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad unanimità di voti legalmente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

***

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                               Francesco Introvigne


 

COMUNE DI TARZO

(Provincia di Treviso)

Via Roma, 42 - 31020 TARZO (TV) 

www.comune.tarzo.tv.it

AREA DEMOGRAFICA - SOCIO/ASSISTENZIALE - CULTURA SERVIZI SOCIALI

 

BANDO DI CONCORSO

per la partecipazione al Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione

(art. 11, legge 431/1998)

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.   del 

   

avverte che è indetto il Bando di Concorso di cui alla DGR n. 3075 del 21/10/2008 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2007, risultante dai contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431/98.

 

A.      Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che, alla data di presentazione della domanda:

a)       Sia residente nel Comune;

b)       Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a E 47.248,50) e comunque con percentuale di possesso del singolo alloggio non superiore al 50%. Tal esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;

c)       Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Lgs. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non superiore ad E 14.000,00;

d)       Se il richiedente è extracomunitario, sia in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189).

e)       Se il richiedente è extracomunitario, sia in possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art.11, comma 13, della Legge 6 agosto 2008, n.133, o produca al Comune analoga autocertificazione, o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa il possesso della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Veneto. Nei due ultimi casi sarà cura acquisire d'ufficio il relativo certificato storico di residenza e/o accertare la veridicità della autocertificazione o dichiarazione resa.

 

B.      In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lett. A., può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore o il coniuge che, nell'anno 2007, occupava un alloggio in locazione:

a)       A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;

b)       Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

c)       Il cui canone integrato, come definito al successivo punto 3.B, abbia incidenza, sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non inferiore al 14% e non superiore al 70%.[i] Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:

o pensioni esenti:

Ø       pensioni di guerra;

Ø       pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);

Ø       pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

Ø       pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

oredditi non assoggettabili all'IRPEF:

Ø       rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;


Ø       equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;

Ø       assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

Ø       retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;

Ø       premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

b)       Con superficie netta[ii] non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;

C.      In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.

D.      La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2007 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto B.

E.      Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2007, in altra Regione.

F.      I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista in calce al presente bando.

 

Le domande di partecipazione al Bando dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro il 28/02/2009 presso i CAAF del Coordinamento della Provincia di Treviso.

 

Tarzo,                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                    (Francesco Introvigne)          

 

 

 

 



[i] Qualora l’incidenza dell’affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell’alloggio sia le esigenze minime di vita. E’ quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

 

[ii] La superficie netta è quella riguardante i locali dell’alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.