Dettaglio
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Descrizione:
Procedimento per il rilascio di certificazioni anagrafiche (certificato di residenza, Stato di famiglia, Stato libero, cittadinanza, esistenza in vita).
I certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo. Sono previste esenzioni da questa imposta in relazione all’uso cui è destinato il certificato (si veda Tabella -Allegato B, D.P.R. n. 642/1972).
In seguito all’entrata in vigore della legge n. 183 del 12/11/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Da segnalare che nella grande maggioranza dei casi è comunque sufficiente l'autocertificazione: i privati (banche, assicurazioni, imprese ecc.. ) hanno infatti l'obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale accettando le autocertificazioni (ai sensi dell'art. 30-bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’art. 2 del DPR 445/2000)
Responsabile
procedimento:
procedimento:
Ufficio: Ufficiali d'Anagrafe delegati
Telefono: 0439.885219-210-278
E-mail: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Telefono: 0439.885219-210-278
E-mail: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Responsabile
adozione:
adozione:
Ufficio: Ufficiali d'Anagrafe delegati
Telefono: 0439.885219-210-278
E-mail: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Telefono: 0439.885219-210-278
E-mail: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Ufficio informazioni
sul procedimento:
sul procedimento:
Ufficio: Ufficiali d'Anagrafe delegati
Telefono: 0439.885219-210-278
E-mail: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Telefono: 0439.885219-210-278
E-mail: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Soggetto con potere
sostitutivo:
sostitutivo:
Servendosi delle strutture competenti, il Dirigente Settore Economico Finanziario dott. Renato Degli Angeli
Telefono: 0439.885360
E-mail: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Attivazione: Telefonica, online, allo sportello
Telefono: 0439.885360
E-mail: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Attivazione: Telefonica, online, allo sportello
Modalità per ottenere informazioni:
contattare l'Ufficio Anagrafe:
- via e-mail: anagrafe@comune.feltre.bl.it;
- via pec: comune.feltre.bl@pecveneto.it;
- via telefono: 0439.885278-219-210
Termine:
immediato
Silenzio/Assenso:
Non vale
Strumenti di tutela:
Ricorso al Prefetto;
Ricorso al TAR
Modalità di pagamento:
mposta di bollo pari a Euro 16,00 (salvo rientri in una delle ipotesi di esenzione previste dalle disposizioni vigenti) da presentare al momento della richiesta
Spesa prevista:
0,00 €
Servizio on-line:
Modulistica:
Provvedimento sostituibile da dichiarazione dell'interessato:
Si
Autorizzazione Concessione:
No
Oggetto
Procedimento per il rilascio di certificazioni anagrafiche (certificato di residenza, Stato di famiglia, Stato libero, cittadinanza, esistenza in vita). I certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo. Sono previste esenzioni da questa imposta in relazione all’uso cui è destinato il certificato (si veda Tabella -Allegato B, D.P.R. n. 642/1972). In seguito all’entrata in vigore della legge n. 183 del 12/11/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Da segnalare che nella grande maggioranza dei casi è comunque sufficiente l'autocertificazione: i privati (banche, assicurazioni, imprese ecc.. ) hanno infatti l'obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale accettando le autocertificazioni (ai sensi dell'art. 30-bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’art. 2 del DPR 445/2000)